Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 269 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 269 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 14974-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RIGANO RAIMONDO;

– intimato avverso la sentenza n. 160/25/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI, SEZIONE DISTACCATA
di FOGGIA 15/04/2010, depositata il 28/04/2010;

Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
<< L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Raimondo Rigano per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha parzialmente annullato due avvisi di accertamento IVA, IRPEF, IRAP e addizionali regionali per gli anni, rispettivamente, 1999 e 2000, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato il volume di affari e il reddito imponibile del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, sul presupposto che ai fini della rideterminazione dei redditi di impresa debbano riconoscersi i maggiori costi, ha statuito che dai redditi di impresa accertati a carico del contribuente per gli anni in questione dovesse “detrarsi il costo della merce acquistata senza fattura”. Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 n. 5 cpc, l’Agenzia delle entrate espone che negli avvisi di accertamento erano state contestate al contribuente due distinte violazioni tributarie: a) In primo luogo, l’omessa fatturazione di merci vendute, quantificate nella differenza tra, da un lato, la somma delle giacenze iniziali e degli acquisti registrati nell’anno di esercizio e, dall’altro, la somma delle giacenze finali e delle rivendite fatturate; b) In secondo luogo, l’omessa auto fatturazione di merci acquistate senza fatturazione del venditore. Il maggior reddito accertato in capo al contribuente – precisa la difesa erariale – era stato determinato sviluppando il calcolo conseguente alla violazione sub a), ossia applicando i necessari ricarichi sulla merce che si presumeva ceduta senza fattura in quanto corrispondente alla differenza tra la somma delle giacenze iniziali e degli acquisti registrati e la somma delle vendite fatturate e delle giacenze finali; mentre dalla violazione sub b) l’Ufficio non aveva tratto alcuna conseguenza concernente il volume di affari ed il reddito del contribuente, limitandosi ad irrogare la sanzione per omessa auto fatturazione in acquisto di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lsvo 471/97. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente censura la sentenza gravata per aver disposto la detrazione dai redditi di impresa del contribuente del costo delle merci dal medesimo acquistate senza fattura trascurando la circostanza che il maggior reddito accertato dall’Ufficio era stato determinato già tenendo conto del costo di acquisto delle merci rivendute senza fatturazione, perché era stato determinato con modalità analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73, ossia sulla base delle evidenze contabili e di magazzino dell’impresa; Ric. 2011 n. 14974 sez. MT – ud. 23-10-2013 -2- cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta: x ., mentre delle merci acquistate senza registrazione l’Ufficio non aveva tenuto alcun conto ai fini della rideterminazione dei redditi di impresa del contribuente. Il contribuente non si è costituito in questa sede. Il ricorso appare manifestamente fondato, perché la motivazione in punto di fatto della sentenza gravata si risolve interamente nell’apodittica affermazione che “è di tutta evidenza che le maggiori somme che l’Ufficio assume aver ricavato dalla vendita il contribuente non possono non derivare da acquisti che lo stesso Ufficio assume che la parte ha effettuato senza nell’atto di appello dell’Ufficio (i cui contenuti risultano sintetizzati alla pagg. 6 e 7 del ricorso per cassazione) secondo cui, come emergente dalla motivazione degli avvisi di accertamento impugnati (riprodotti fotostaticamente nel ricorso per cassazione), il maggior reddito accertato in capo al contribuente risultava determinato sulla scorta delle stesse registrazioni contabili dei suoi acquisti (e delle sue giacenze iniziali e finali e delle sue vendite fatturate), mentre nessuna conseguenza sulla determinazione del volume di affari e dei redditi dell’impresa era stata tratta dalla presenza di acquisti non registrati. Si propone quindi l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia perché motivi sulla circostanza sopra indicate.>>;

che l’intimato non è costituito in questa sede;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che regolerà anche
le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
(k)
La Corte accoglie il ricorsokprincipale e rigetta il ricorso incidental4 cassa la
sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia,
che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

fattura”; tale affermazione non menziona, neanche per confutarla, la circostanza indicata

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