Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26899 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26899 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

etz°

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente —
contro
FOGLIA ANTONIO (C.F.: FGL NTN 32A02 F924L) e FOGLIA LUCIA (C.F.: FGL LCU
64L60 F924L);

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli relativo al proc. n. 10002/08 V.G.,
depositato in data 27 luglio 2011 (e non notificato).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ignazio Patrone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

75’1-5

Data pubblicazione: 29/11/2013

,

Ritenuto in fatto
I sigg. Foglia Antonio e Foglia Lucia chiedevano alla Corte d’appello di Napoli, con
ricorso depositato, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il 5 settembre 2008, il
riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per
la irragionevole durata di un giudizio instaurato con ricorso notificato il 31 agosto
2000 dinanzi al TRAP presso la Corte di appello di Napoli, definito con sentenza
depositata il 10 luglio 2007 e passata in cosa giudicata, invocando la condanna del
Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la
irragionevole durata del predetto giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello, con decreto
depositato il 27 luglio 2011, accertava l’irragionevole ritardo del suddetto giudizio
nella durata di anni quattro e condannava l’Amministrazione convenuta al pagamento
della somma di euro 3.000,00 (liquidando l’importo di euro 750,00 per ciascuno dei 4
anni), oltre interessi dalla notifica originaria del ricorso, con ulteriore condanna della
stessa Amministrazione alla rifusione delle spese giudiziali.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione il
Ministero della Giustizia, con atto spedito per la notificazione il 29 ottobre 2012, sulla
base di due motivi. Gli intimati Foglia non hanno svolto attività difensiva in questa
sede.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo dedotto il Ministero ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c.) il vizio di omessa od insufficiente motivazione del decreto
impugnato con riferimento alla ricostruzione della durata irragionevole effettiva del
giudizio presupposto, sull’assunto che non fossero state adeguatamente considerate
le attività dilatorie o per altre ragioni processuali imputabili alle parti private (le quali

I

avrebbero dovuto determinare una riduzione della suddetta durata irragionevole
almeno nella misura di due anni).
2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto il vizio di insufficiente e
contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo ai criteri di

3. Rileva, n via pregiudiziale, il collegio che il proposto ricorso si prospetta
inammissibile per la tardwita della sua proposizione, riultando formulato oltre il
termine stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c. (nella sua versione “ratione tempons”
applicabile, ovvero in quella antecedente alla sua novellazione intervenuta per effetto
dell’ad. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, operante con riferimento
alle cause iniziate in primo grado a decorrere dal 4 luglio 2009, nel mentre — nel
caso di specie — il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato nel 2008).
Infatti, tenuto conto che il decreto impugnato della Corte di appello di Napoli è stato
depositato il 27 luglio 2011 e che il ricorso per cassazione è stato presentato per la
notificazione a mezzo posta il 29 ottobre 2012, emerge che il ricorso stesso risulta
essere stato proposto nel termine di un anno e 48 giorni (pur computandosi il doppio
termine di sospensione feriale — dal 1° agosto al 15 settembre – per gli anni 2011 e
2012: cfr. Cass. n. 13383 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 16549 del 2012), dovendosi
calcolare 4 giorni dal 28 luglio 2011 al 31 luglio 2011 + 1 anno e 44 giorni (dal 16
settembre 2012) fino al 29 ottobre 2012.
In ogni caso, i due motivi proposti sono infondati.
Quanto al primo, si osserva, sul piano generale, che nel giudizio per l’equa
riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma
dell’ad. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001, la parte assolve all’onere di
allegazione dei fatti costitutivi della domanda esponendo gli elementi utili a

3

determinazione dell’indennizzo riconosciuto in favore dei Foglia.

determinare la durata complessiva del giudizio presupposto, salvi i poteri della Corte
d’appello adita di accertare, d’ufficio o su sollecitazione dell’Amministrazione
convenuta, le cause che abbiano giustificato in tutto o in parte la durata del
procedimento (cfr. Cass. n. 2207 del 2010). E’ anche risaputo che il danno

ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è
soltanto quello che costituisce “conseguenza immediata e diretta” del fatto causativo
(art. 1223 c.c. richiamato dall’art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all’art.
2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine
ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del
processo presupposto. Si è, altresì, puntualizzato che, in tema di equa riparazione
per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, solo il danno patrimoniale, diversamente da quello non
patrimoniale (per il quale occorre soltanto l’allegazione quale conseguenza
dell’irragionevole durata del processo presupposto), deve essere oggetto di prova
piena e rigorosa, occorrendo che ne siano specificati tutti gli estremi, fra l’altro
variabili da caso a caso, ovvero che ne sia possibile l’individuazione sulla base del
contesto complessivo dell’atto (cfr. Cass. n. 5213 del 2007 e, da ultimo, Cass. n.
14775 del 2013).
Orbene, nella specie, la Corte di appello di Napoli, con motivazione essenzialmente
sufficiente, non ha ritenuto di dover ravvisare l’emergenza di condotte dilatorie
addebitabili alle parti private, avendo, per un verso, correttamente rilevato che la
rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo non era ascrivibile a colpa dei
ricorrenti, i quali non avevano, peraltro, formulato, nel prosieguo, mere istanze di
rinvio, e, per altro verso, considerando che lo stesso Ministero resistente non aveva

– 4 –

patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla

-1.

contestato la ricostruzione del processo presupposto come descritto in ricorso e per
come risultante dai documenti prodotti dai medesimi ricorrenti.
Con riguardo al secondo motivo va evidenziato che, in ordine ai criteri di liquidazione
dell’indennizzo in questione, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21840

formulazione anteriore dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, rispetto alle modifiche
apportate dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012 e
all’introduzione dei parametri individuati con il nuovo art. 2 bis della stessa “legge
Pinto”), che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia
apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda,
purché motivate e non irragionevoli, con la conseguenza che la quantificazione del
danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni
anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non
inferiore a euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata
eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.
Pertanto, nella specie, avendo la Corte territoriale liquidato l’importo di euro 750,00
per ognuno dei quattro anni di durata irragionevole del processo presupposto, la
stessa si è mantenuta nell’ambito quantitativo indicato e, di conseguenza, la censura
del ricorrente Ministero appare difettante di interesse al riguardo.
4. In definitiva, sulla scorta delle ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non
avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa fase.

PER QUESTI MOTIVI

del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 8471 del 2012) ha statuito (con riferimento alla

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte

suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

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