Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26899 del 23/12/2016
Cassazione civile, sez. un., 23/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.23/12/2016), n. 26899
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente aggiunto –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3330-2015 proposto da:
P.P., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA DI LECCE, CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI
LECCE, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott.
ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO QUINTO,
per deleghe a margine dei rispettivi controricorsi;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, in
persona del Presidente del Consiglio pro tempore, COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, A.N.A.S. S.P.A.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO
DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DEI RAPPORTI CON
LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE, in persona dei rispettivi
Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
PROSAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26,
presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, che la
rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
REGIONE PUGLIA, MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE,
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO, COMUNE DI BOTRUGNO, COMUNE DI
MAGLIE, COMUNE DI SAN CASSIANO, COMUNE DI ALESSANO, COMUNE DI
MELPIGNANO, COMUNE DI MURO LECCESE, COMUNE DI SCORRANO, COMUNE DI
NOCIGLIA, COMUNE DI SURANO, COMUNE DI MONTESANO SALENTINO, COMUNE DI
ANDRANO, COMUNE DI TRICASE, COMUNE DI TIGGIANO, COMUNE DI GAGLIANO
DEL CAPO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2963/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/10/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
uditi gli avvocati Luigi PACCIONE, Sergio FIORENTINO per l’Avvocatura
Generale dello Stato e Salvatore DETTORI per delega dell’avvocato
Ernesto Sticchi Damiani;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
I FATTI RILEVANTI
Gli odierni ricorrenti, proprietari di immobili siti nel territorio dei Comuni di Tricase e Alessano interessati dalle procedure espropriative per i lavori di ammodernamento della strada statale n. (OMISSIS), il cui progetto è stato approvato ai sensi del D.Lgs. n. 190 del 2002 trattandosi di opera dichiarata di preminente interesse nazionale, hanno impugnato dinanzi al Tar della Puglia tutta la serie procedimentale che ha condotto all’approvazione in via definitiva della suddetta opera con delibera del CIPE n. 76 del 2009, nonchè il successivo verbale di incontro tra il Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Lecce ed il Presidente dell’Anas col quale sono state apportate modifiche al progetto definitivo.
Il Tar adito ha dichiarato il ricorso inammissibile e la sentenza è stata confermata dal C.d.S. il quale ha evidenziato che l’azione di annullamento proposta in primo grado era da ritenersi tardiva, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, essendo stato il ricorso notificato alla spirare del termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle delibere impugnate nella GU.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i suddetti proprietari di immobili interessati dalle procedure espropriative. Resistono con controricorso Prosal s.r.l., la Presidenza del Consiglio per il CIPE, il Consorzio ASI di Lecce e la Provincia di Lecce. I due controricorrenti da ultimo indicati hanno altresì depositato memoria difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come sopra evidenziato, il C.d.S. ha dichiarato la tardività del ricorso rilevando che, a differenza delle ordinarie procedure finalizzate all’approvazione di progetti di opere pubbliche, il progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale non è atto meramente preparatorio bensì atto dotato di propria autonomia e di immediata capacità lesiva perchè fonte di un vincolo preordinato all’espropriazione, essendo il progetto preliminare atto diretto ad incidere immediatamente sulla sfera giuridica dei titolari dei diritti sugli immobili assoggettati a vincolo. Il C.d.S. ha altresì rilevato che la disciplina prevista per le opere strategiche di interesse nazionale comporta rilevanti deroghe alla ordinaria disciplina di approvazione di opere pubbliche proprio con riferimento all’approvazione del progetto preliminare, non essendo per quest’ultima prevista alcuna forma di partecipazione dei soggetti portatori di interessi contrapposti nè alcun obbligo di comunicazione, senza che risulti decisiva la circostanza che la pubblicazione non riporta i dati catastali e l’identità personale dei soggetti espropriandi – non essendo questo un requisito prescritto dalla relativa normativa – nè che non sia stata prevista la pubblicazione negli albi pretori o sul BURP.
I ricorrenti impugnano la declaratoria di inammissibilità del ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, avuto riguardo agli artt. 24 e 113 cost. in relazione agli artt. 99 e 100 c.p.c., deducendo altresì violazione degli artt. 6, 13, 14 e 17 della CEDU, oltre all’art. 1 del protocollo addizionale in tema di protezione della proprietà privata, in quanto il C.d.S. avrebbe invaso la sfera di attribuzioni propria del legislatore, di fatto opponendo la radicale inaccessibilità alla giustizia amministrativa da parte dei proprietari espopriandi nelle ipotesi previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 190 del 2002 tutte le volte in cui l’Autorità amministrativa abbia omesso di identificare in sede di pubblicazione degli atti la localizzazione dell’intervento ed i nominativi dei destinatari.
Il ricorso è inammissibile perchè, denunciando eccesso di potere giurisdizionale per violazione della sfera di attribuzioni del legislatore in realtà i ricorrenti censurano inammissibilmente la lettura della normativa applicabile effettuata dal C.d.S.
In proposito la giurisprudenza di queste sezioni unite (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha evidenziato che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è figura di rilievo meramente teorico in quanto – postulando che il giudice non applichi la norma esistente ma una norma da lui creata – sarebbe ipotizzabile solo a condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice da un’attività interpretativa, la quale in realtà non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia in un’opera creativa della volontà della legge nel caso concreto (v. s.u. n. 2068 del 2011) ed ha precisato che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, così esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, ipotesi non riscontrabile quando (come nella specie) il Consiglio di Stato si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, enucleando la voluntas legis applicabile nel caso concreto per via interpretativa, senza che rilevi in alcun modo l’esito dell’interpretazione, come tale ricadente in un (eventuale) errore di giudizio sottratto al sindacato delle Sezioni Unite (v. tra le altre su. n. 22784 del 2012 e s.u. n. 20698 del 2013), essendo peraltro da aggiungere che risulta irrilevante che un ipotetico errore di diritto del giudice speciale (di per sè non denunciabile dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione) comporti violazione della Costituzione, della Cedu ovvero del diritto comunitario (v. tra le altre s.u. n. 2403 del 2014, secondo la quale il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione non include una funzione di verifica finale della conformità delle decisioni del giudice speciale al diritto dell’Unione europea, neppure sotto il profilo dell’osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei soccombenti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
PQM
La Corte a sezioni unite dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese forfetarie, accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016