Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26898 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.I., rappr. e dif. dall’avv. Marta Di Tullio, elett.

dom. presso il suo studio in Roma, via Emilio Faà Di Bruno n. 15,

come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex

lege dall’Avvocatura dello Stato, preso i cui Uffici è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Torino 3.1.2019, n. 19/2019,

R.G. 158/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 17.11.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.I. impugna la sentenza App. Torino 3.1.2019, n. 19/2019, R.G. 158/2018 che, sulla riassunzione della causa ai sensi dell’art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione con rinvio di precedente pronuncia della stessa corte (disposta con ordinanza Cass. n. 26202/2017) ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Torino 24.9.2014, che a sua volta aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. la corte, per quanto qui d’interesse, procedendo al riesame della sussistenza del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ne ha escluso la sussistenza, quanto al rientro nel Paese ed in particolare nella zona del Pakistan di provenienza del richiedente, sulla base delle fonti ECOI e Amnesty International aggiornate alla data della decisione; parimenti, ha escluso la ricorrenza dei presupposti della protezione umanitaria, per genericità della domanda e sua novità, quale non introdotta nel primo giudizio d’appello e solo prospettata in quello conseguente alla riassunzione;

3. il ricorso è su quattro motivi, cui resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il ricorso si contestano: a) la mancata analisi della domanda alla luce di informazioni aggiornate; b) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in punto di credibilità del narrato del richiedente, assunto a giudizio negativo ma senza acquisire informazioni aggiornate; c) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ove la corte ha escluso, contrariamente alle risultanze di altre fonti e al rischio in cui incorrerebbe la parte, sciita e con fuga per timore di essere ucciso dal gruppo terroristico sunnita Sipah-e-Sahaba, la violenza generalizzata in Pakistan; d) l’immotivato diniego della protezione umanitaria;

2. i primi tre motivi di ricorso, da trattare in via congiunta perchè connessi, sono inammissibili; premette il Collegio che Cass. 26202/2017 aveva disposto il rinvio al giudice di merito ove questi aveva errato nell’omettere “una verifica d’ufficio della situazione in cui versa la regione pakistana di provenienza del richiedente protezione sulla base delle informazioni di cui sopra, sia nel giustificare, implicitamente, tale omissione con le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente, essendo i fatti da lui riferiti risalenti al 2013”;

3. mentre il secondo motivo non appare correlarsi alle ragioni della pronuncia impugnata che, anche solo sintetizzando la pregressa sentenza, nega fondamento ad ogni ipotesi di protezione sussidiaria, le censure dell’odierno ricorso si connotano per genericità, per un verso e difetto di puntuale indicazione critica della ratio decidendi, per altro; la sentenza ha infatti ampiamente dato conto, con precisa indicazione delle fonti internazionali consultate e del loro aggiornamento alla data di nuova decisione, dell’assenza di conflitto armato nella zona di provenienza del richiedente; la motivazione, sostanzialmente contestata, appare dunque coerente con il principio, qui ribadito, per cui “il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussiste nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste” (Cass.28433/2018); ed inoltre “la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019);

4.La corte ha altresì escluso, accanto alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 l’emersione di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona per violenza indiscriminata, anche ai sensi della citata lett. c) art. cit., nè il ricorrente ha richiamato una diversa allegazione di conflitto armato circostanziato in relazione all’area di provenienza e di individualizzazione del danno grave, compito di specificazione sulla medesima parte ricadente;

5. la censura – anche relativa al quarto motivo – sul diniego di protezione umanitaria, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente e potendosi aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità, perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nemmeno assolve ai requisiti di specificità redazionale, evitando di confrontarsi con il giudizio di novità espresso nella sentenza e, per tale parte, non impugnato in modo idoneo;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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