Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26898 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 23/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2808-2015 proposto da:

D.M., S.L., M.S., T.P.,

R.M. nella qualità di titolare della Lemax di R.M.

& C s.a.s, MA.AU., B.G.,

MI.MI. nella qualità di titolare della F.lli Mi. di

Mi. M. & C. s.n.c., D.S.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PESARO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 95, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA GALVANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIANGELA BRESSANELLI, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESARO emessa il 16/12/2014 –

r.g. n. 1938/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che D.M. ed altri 52 soggetti, titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed assegnatari, dietro il versamento del relativo canone, di posteggi nel mercato Comunale di Pesaro, hanno proposto innanzi al Tribunale di quella città domanda volta all’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la richiesta del canone di posteggio, nonchè la condanna dell’ente territoriale alla restituzione di quanto versato;

che a sostegno della richiesta hanno evidenziato che nella motivazione del provvedimento impositivo era stata posta la corrispettività del richiesto canone in relazione alle opere strutturali eseguite alla spa Pesaro Parcheggi e non già, come invece previsto dalla L.R. 4 ottobre 1999, n. 26 ai servizi prestati dal Comune; detta norma regionale, oltre tutto, sarebbe stata successivamente abrogata dalla L.R. n. 27 del 2009;

che il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e comunque la legittimità del proprio operato;

che il giudice unico ha respinto la domanda in quanto ritenutosi carente di giurisdizione, così interpretando il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b);

che i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione al fine della determinazione della giurisdizione ordinaria, facendo valere un unico motivo; il Comune ha depositato controricorso

che è stata depositata dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” sottoscritta dai procuratori delle parti, per sopravvenuto intervenuto accordo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto all’istanza depositata in atti è stato allegato un protocollo di intesa tra il Comune; la Pesaro Parcheggio srl e l’associazione di categoria Anva Confesercenti – alla quale appartengono i ricorrenti, come emerge dalla istanza sopra descritta – di definitiva sistemazione del contenzioso in atto; le spese vanno compensate, per espressa previsione contenuta nell’accordo.

PQM

Dichiara la cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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