Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26897 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 23/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 2270/15) proposto da:

S.L.C., (c.f.: (OMISSIS)); S.I. (c.f.:

(OMISSIS)); S.G. (c.f.: (OMISSIS)).

Il secondo ed il terzo eredi di S.M.:

parti tutte rappresentate e difese, anche in via disgiunta, dall’avv.

Carlo Caniglia e dall’avv. Gianluca Schifone, in forza di procure a

margine del ricorso; domiciliati ex lege presso la Cancelleria della

Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

– Comune di ORIA;

– intimato-

avente ad oggetto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1 in

relazione alla sentenza n. 257/2014 della Tribunale Amministrativo

Regionale per la Puglia – Lecce; depositata i124 gennaio 2014; non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

settembre 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – S.M. e la sorella S.L.C. citarono innanzi al T.A.R. per la Puglia – Lecce il Comune di Oria, chiedendo che venisse accertato che erano proprietari di una strada poderale, che il Comune aveva iscritta nell’elenco delle strade pubbliche. Il giudice amministrativo declinò la propria giurisdizione. Gli S. proposero analoga domanda innanzi al Tribunale di Brindisi, che ritenne a sua volta di esser privo di giurisdizione. Entrambe le sentenze passarono in giudicato. La sola S.L.C. ha allora proposto nuovamente innanzi al T.A.R. la domanda già in precedenza avanzata innanzi al detto giudice amministrativo il quale dichiarato l’inammissibilità del ricorso, stante la sussistenza di un giudicato sul punto.

2 – S.L.C. e gli eredi di S.M. ( I. e S.G.) hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in presenza di un conflitto reale negativo di giurisdizione; il Comune di Oria non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – Va affermata la giurisdizione ordinaria: il petitum sostanziale, anche se la domanda ha – formalmente – ad oggetto un annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, in realtà ha carattere preventivo e natura di accertamento petitorio, e non è quindi diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della PA (di carattere ablatorio o con effetti comunque accertativi della proprietà pubblica), non possedendo tali caratteristiche la ridetta classificazione che riveste un funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù. Ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacchè investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (così Cass. Sez Un. n. 1624/2010).

p. 2 – In contrario non è neppure richiamabile il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 in merito alla giurisdizione esclusiva in materia di atti e “comportamenti” attinenti all’edilizia ed all’urbanistica, atteso che per rientrare in tale giurisdizione esclusiva il governo del territorio deve essere esercitato o con atti autoritativi o con condotte materiali, in entrambi i casi idonei ad incidere sullo statuto proprietario privato (affievolendolo in interesse legittimo).

p. 3 – Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; la causa va rinviata al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Decidendo sul conflitto reale negativo di giurisdizione tra il Tribunale di Brindisi ed il TAR Puglia-Lecce, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa per l’effetto la sentenza del Tribunale di Brindisi; rinvia innanzi a detto giudice che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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