Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26897 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SCIRE’ 6, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO SCAVO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI GIOVANNA FILIPPO giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S. (OMISSIS), G.M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato FIORELLI STEFANO, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1932/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

27/11/2009, depositata il 12/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Di Giovanna Filippo, difensore del ricorrente che

insiste nei motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Fiorelli Stefano, difensore dei controricorrenti che

si riporta al controricorso e alla memoria;

è presente il P.G. in persona Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione preliminare:

“RELAZIONE EX ART. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra A.S. (ricorrente) e G.M.A. (controricorrente), avente ad oggetto la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1932 del 27.11-12.12.09.

Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

premesso che con la sentenza impugnata la corte palermitana ha confermato quella di primo grado, disponente la reintegrazione nell’esercizio del possesso di una servitù di passaggio, comportante l’eliminazione di un cancello e relativi pilastri, realizzati sul fondo preteso servente da A.S. tra l’altro disattendendo il motivo di gravame che aveva dedotto la non integrità del contraddittorio, per non essere stato evocato in giudizio anche A.A., proprietario di tale fondo, al riguardo ritenendo sufficiente la presenza in giudizio del solo autore materiale dello spoglio e non anche necessaria quella dell’assunto autore morale dello stesso;

ritenuto che il ricorso, affidato a due motivi strettamente connessi (violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e connessi vizi di motivazione), si palesi fondato, perchè la corte territoriale si è limitata a considerare la questione sotto gli aspetti della legittimazione o titolarità passiva del rapporto e della evocabilità in giudizio anche soltanto di uno dei coautori dello spoglio, nella fattispecie non esaustivi, considerato che il richiesto e concesso intervento restitutorio avrebbe dovuto essere eseguito su un bene appartenente ad un terzo, distinto dall’autore materiale dello spoglio, la cui presenza in giudizio, poco o punto rilevando la sua partecipazione al denunciato spossessamento, sarebbe stata comunque necessaria perchè la tutela non risultasse inutiliter data, a termini della costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre v. nn.3933/10, 921/10, 22833/05); propone accogliersi il ricorso.

Roma 30 maggio 2011 Il cons. rel. dr. Luigi Piccialli”.

Tanto premesso, il collegio, esaminata la memoria dei controricorrenti, uditi i difensori delle parti ed il P.G., che ha aderito alla relazione;

ritenuto che le obiezioni esposte avverso quest’ultima non inducono a discostarsi dalla riportata proposta di definizione del giudizio in quanto, contestando la circostanza che il cancello in questione insista su terreno di proprietà di A.A., effettivo proprietario di quello indicato quale fondo servente fin dall’inizio del processo (ancorchè nella disponibilità di fatto di S. A., che tuttavia all’epoca dello spoglio a lui attribuito, ne aveva da tempo trasferito la proprietà al suddetto figlio), si propone in realtà una questione di merito, che occorrerà risolvere nel contraddittorio non solo dell’autore dell’assunto spoglio, ma anche del proprietario del fondo a vantaggio del quale, impedendo l’esercizio della servitù, l’opera additiva risulta compiuta;

ritenuto, altresì, che l’addotta vicinalità della strada, o comunque l’esistenza di una eventuale servitù di uso pubblico sulla stessa gravante, non escludano la natura privata dei fondi frontisti sui quali la stessa insiste;

ritenuta, infine, irrilevante e, comunque, non provata la circostanza, espressamente contestata dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza, secondo cui gli A., in particolare A., avrebbero prestato acquiescenza all’esecuzione del provvedimento di reintegra; condivise e richiamate le ragioni esposte nella relazione, che comportano la cassazione della sentenza di appello e la regressione ex art. 354 c.p.c. del processo in primo grado, per la rinnovazione dei relativi giudizi (oggetto di riunione) in contraddittorio anche con A. A.;

ritenuto, infine, opportuno rimettere al merito il regolamento delle spese del presente giudizio e dei gradi pregressi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando sull’appello, dichiara la nullità dei giudizi di primo grado, rimettendo il processo al Tribunale di Sciacca, cui demanda il regolamento delle spese del presente grado e di quelli pregressi.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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