Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26896 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26896 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente principale —
contro
ZANARDI TIZIANO (C.F.: ZNR TZN 55L15 G536Q), rappresentato e difeso, in virtù
di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli
Avv.ti Ignazio Longo e Andrea Locatelli e presso lo studio del secondo elettivamente
domiciliato, in Roma, alla v. Fabio Massimo, n. 107;
– ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano relativo al proc. n. 127 del 2012
V.G., depositato in data 18 aprile 2012 (e non notificato).

Data pubblicazione: 29/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Andrea Locatelli nell’interesse del ricorrente incidentale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ritenuto in fatto
Il sig. Zanardi Tiziano chiedeva alla Corte d’appello di Milano, con ricorso ritualmente
depositato, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio di separazione coniugale
instaurato con ricorso depositato il 7 marzo 1995 dinanzi al Tribunale di Torino,
definito in primo grado con sentenza depositata il 27 maggio 2000, in secondo grado
con sentenza depositata il 13 novembre 2004, in sede di revocazione con sentenza
depositata il 25 novembre 2006 ed in cassazione con sentenza depositata il 14 luglio
2011, invocando la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni
non patrimoniali subiti per la irragionevole durata complessiva del predetto giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello, con decreto
depositato il 18 aprile 2012, accertava (previa decurtazione degli intervalli temporali
ritenuti ragionevoli con riferimento ai vari gradi di giudizio e di quelli addebitabili ai
ritardi imputabili alle parti) l’irragionevole ritardo del suddetto giudizio nella durata di
anni sei e condannava l’Amministrazione convenuta al pagamento della somma di
euro 5.250,00 (liquidando l’importo di euro 750,00 per i primi tre anni e quello di euro
1000,00 per il successivo anno), oltre interessi dalla notifica del ricorso, con ulteriore
condanna della stessa Amministrazione alla rifusione delle spese giudiziali.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione il
Ministero della Giustizia, con atto notificato il 15 ottobre 2012, sulla base di due

– 2 –

Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale riferito
ad un unico motivo.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo dedotto il Ministero ricorrente principale ha denunciato (ai

controverso e decisivo per il giudizio, avuto riguardo alla carente esplicitazione delle
valutazioni necessarie ai fini del computo della durata irragionevole del giudizio
presupposto, articolatosi in due gradi di merito, in uno di revocazione ed un altro di
legittimità.
2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la supposta violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 (ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.), in ordine alla mancata considerazione sia della manifesta infondatezza delle
domande formulate dallo Zanardi nel giudizio presupposto che dell’omessa
valutazione della sua condotta nel concorso alla determinazione della durata
irragionevole dello stesso giudizio, come tale da detrarre dal computo finale.
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale lo Zanardi ha prospettato la violazione e
falsa applicazione dello stesso art. 2 della legge n. 89 del 2001 (ai sensi dell’ari. 360
n. 3 c.p.c.), in ordine alla supposta illegittimità del criterio di liquidazione
dell’indennizzo adottato dalla Corte territoriale nell’impugnato decreto.
4. I due motivi del ricorso principale — esaminabili congiuntamente siccome
strettamente connessi e riferiti alla stessa questione ancorché censurata sotto i
diversi profili della violazione di legge e del vizio motivazionale — sono infondati per le
ragioni che seguono.
La Corte di appello di Milano ha determinato la durata complessiva — per entrambi i
gradi di merito, oltre che per il giudizio di revocazione conseguente alla sentenza di

_

3

_

sensi dell’ari. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) il vizio di omessa motivazione circa un fatto

appello e per la fase successiva di legittimità – del giudizio presupposto in circa 16
anni ed ha correttamente computato (sulla scorta dei parametri individuati dalla
giurisprudenza della C.E.D.U. e di questa Corte, ora avallati anche dal nuovo comma
2 bis dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 55, comma 1, lett.

periodo ragionevole totale per le definizione del giudizio presupposto, per i due gradi
di merito e per il giudizio di cassazione, in sei anni. Poi, con motivazione
essenzialmente adeguata (ed, in ogni caso, non totalmente omessa, come dedotto
con la prima censura) ed ispirata logicamente ai criteri valutativi indicati da questa
Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 12161 del 2012), ha dato conto dei ritardi
complessivamente addebitabili alle parti private, valorizzando soprattutto quelli
riconducibili al decorso dei termini per la proposizione del giudizio di revocazione e
del ricorso per cassazione, pervenendo — a fronte di una durata effettiva dell’intero
giudizio di 16 anni — alla congrua determinazione di quella irragionevole nella misura
di anni sei (in ordine alla quale la Corte milanese ha certamente inteso voler detrarre
ricomprendere tutti gli intervalli temporali non ascrivibili alla disfunzioni
dell’Amministrazione giurisdizionale, sui quali lo stesso Zanardi — che pure ha
proposto ricorso incidentale — non ha mosso alcuna contestazione).
In tal modo, la stessa Corte territoriale, conformandosi ai parametri elaborati dalla
giurisprudenza di questa Corte, ha quantificato l’indennizzo spettante al ricorrente in
euro 5.250,00 (di cui euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni ed euro 1000,00 per
ognuno dei tre anni successivi).
5. Proprio alla luce di quest’ultima argomentazione, il collegio ravvisa anche
l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso incidentale.AI riguardo è agevole ricordare
(v. Cass. n. 8471 del 2012 e, già prima, Cass. n. 21840 del 2009) — anche alla luce

– 4 –

a, n. 2 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012) il

dei principi ricordati nell’esaminare la prima censura — che, in tema di equa
riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di
liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere
ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate

Pertanto, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non
inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni
eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli successivi,
in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente
aggravamento del danno.
A tali parametri si è conformata la Corte territoriale, donde l’infondatezza della
censura proposta con il ricorso incidentale.
6. In definitiva, alla stregua delle ragioni esposte, deve pervenirsi al rigetto totale di
entrambi i ricorsi e, stante la reciproca soccombenza delle parti, occorre disporre
l’integrale compensazione delle spese della presente fase di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

dalle circostanze concrete della singola vicenda, purché motivate e non irragionevoli.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA