Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26896 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C., in persona del curatore fallimentare

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Salvatore Coppolino, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Carmen Tedesca, in Roma, via Sirte n. 28,

come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del dirett. gen. l.r.p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Luigi Tambone, avv.tambone.pec.it elett.

dom. presso lo studio in Catania, via della Libertà n. 212, come da

delega in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Barcellona Pozzo di Gotto

2.3.2017, n. 1977/2017, in R.G. n. 555/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17.11.2020 dal Presidente relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Il FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. (FALLIMENTO) impugna il decreto Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 2.3.2017, n. 1977/2017, in R.G. n. 555/2015, con cui è stata accolta l’opposizione allo stato passivo proposta da RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. – Agente della riscossione per la provincia di Messina (AGENTE DI RISCOSSIONE) ai sensi degli artt. 98 e 99 L. Fall. avverso il decreto di esclusione per Euro 399.258,27 (per prescrizione) emesso dal giudice delegato sulla domanda di ammissione del credito di Euro 506.029,39 (di cui 356.432,17 in privilegio e 149.597,22 in chirografo) e invece accolta dal tribunale, secondo il tenore dell’atto;

2. il tribunale ha invero ritenuto che: a) a fondare l’ammissione dei crediti anche tributari per cui è causa sia sufficiente l’estratto di ruolo, ciò bastando per il successo dell’insinuazione e avuto riguardo, come nel caso, all’assenza di contestazioni rispetto alle cartelle di pagamento e avvisi di mora notificati prima del fallimento alla società debitrice, nonchè alle notifiche effettuate anche dopo direttamente al curatore; b) era infondata invece l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal curatore, poichè lo stesso debitore in bonis ne aveva ammesso la sussistenza con l’istanza di rateizzazione per cartelle specifiche;

3. con il ricorso si deduce in quattro motivi: a) la violazione dell’art. 2953 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4 posto che il credito erariale era soggetto all’eccepita prescrizione quinquennale; b) la violazione dell’art. 2953 c.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 8 avendo errato il tribunale ove ha presunto che l’istanza di rateizzazione equivalesse a ricognizione di debito preclusiva dell’opposizione; c) l’erroneità del decreto ove fa discendere dalla mera produzione del ruolo non impugnato ogni impedimento all’opposizione, anche per crediti di natura non tributaria; d) la non spettanza – oltre la domanda – di accessori diversi dal credito per capitale e ancora in privilegio su cartelle non notificate prima del fallimento ovvero, per l’aggio, quanto a quelle notificate al curatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, per plurime ragioni; con esso, e indistintamente, il fallimento contesta l’ammissione al passivo di crediti tributari e non tributari, pur iscritti a ruolo, cumulando pretesi vizi del decreto sia per l’insufficienza dei citati atti amministrativi, sia per la efficacia e fondatezza delle eccezioni che sarebbero state elevate dal curatore stesso avverso l’ammissione al passivo;

2. il secondo punto è del tutto privo dei requisiti di esaminabilità, posto che la mancata costituzione del curatore avanti al tribunale, da un lato e l’omessa menzione nel decreto ora impugnato di opposizione originaria del curatore, avanti al giudice delegato se non per la pretesa insufficienza probatoria dell’estratto di ruolo, dall’altro, precludono a questa Corte di considerare ora ogni eccezione diversa; va invero ribadito il principio, cui dare continuità, per cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (Cass. 20694/2018);

3. va anche aggiunto, per la materia di causa, che “il principio secondo cui il curatore può sollevare in sede di opposizione eccezioni non formulate al momento della verifica delle domande di insinuazione va coordinato con la natura impugnatoria del medesimo giudizio, di modo che se l’eccezione introdotta ex novo mira a sovvertire l’accertamento del credito già compiuto dal G.D. o i presupposti su cui lo stesso si fonda, la sua proposizione presuppone lo svolgimento dell’attività processuale a ciò necessaria, cioè l’impugnazione del provvedimento già assunto” (Cass.13008/2019), circostanza – come visto – non risultante;

4. così circoscritta la contestazione del curatore effettivamente appartenente al giudizio, vanno richiamati i canoni interpretativi che muovono dal disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, ove prevede che se il debitore è dichiarato fallito “il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura” ed il successivo art. 88, comma 1, aggiunge che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101” (Cass.5244/2017);

5. nonostante la differenza sostanziale che caratterizza il “ruolo” e “l’estratto di ruolo”, comunque “l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale” (Cass. 11794/2016); l’art. 93 L. Fall. richiede ai fini dell’ammissione al passivo l’allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, non solo il ruolo ma anche l’estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito (Cass. 5244/2017), nè, esigendo la notifica della cartella di pagamento, si può imporre all’agente della riscossione un onere maggiore, equivalente a pretendere inammissibilmente un titolo esecutivo in allegazione al proprio credito: infatti questa Corte ha ritenuto che “per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, n. 46, art. 87, comma 2, la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale” (Cass. 12117/2016, 655/2016); l’indirizzo può dirsi consolidato (Cass. 16112/2019, 2732/2019, 23576/2017), avendo questa Corte da ultimo precisato che “in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere… stante il disposto del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23 (modificato dal D.Lgs. n. 235 del 2010, art. 16, comma 1), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all’originale”, circostanza ultima che non risulta nè provata nè allegata;

6. quanto richiamato opera per tutti i crediti veicolati dall’agente di riscossione, mutando solo, con la contestazione sostanziale, lo sviluppo processuale del relativo accertamento: per Cass. 2732/2019, infatti, “l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale”; si tratta di principi applicabili ad ogni credito di natura non tributaria, com’è per i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative veicolate dal concessionario ai sensi dell’art. 93 L. Fall.;

7. dal decreto risulta invero che la eccezione in fase sommaria della curatela, per come fissata nella pronuncia giudiziale, abbia riguardato – come detto – solo aspetti attinenti alla efficacia probatoria dell’estratto di ruolo, e non alla portata sostanziale del credito, rinviando la motivazione ad una generica assenza del “supporto probatorio”; la non perspicuità della censura, sul punto, non consente di distinguere altri vizi di merito (più sicuramente introducibili nell’accertamento del passivo e nel relativo giudizio di opposizione) diversi dalla mera contestazione della efficacia dell’estratto di ruolo, conseguendone l’improprietà dell’eccezione del curatore, per come riportata e non altrimenti individuabile quale ammissibile eccezione di merito; tanto più che, si osserva, “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto” (Cass.26843/2018); e nella specie il decreto del tribunale, per un verso, dà invece conto della prova delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di mora già al fallito, senza opposizione; per altro, rafforza la stessa motivazione indicando l’istanza di rateizzazione siccome incompatibile con l’eccezione di prescrizione, nemmeno come visto – enunciata in modo specifico nel provvedimento originario del giudice delegato e superata dal tribunale, con apprezzamento di fatto non censurabile trattandosi di condotta ritenuta motivatamente concludente;

al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 4.000 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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