Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26896 del 23/12/2016
Cassazione civile, sez. un., 23/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.23/12/2016), n. 26896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente di sez. –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13624-2015 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dalla:
CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA,
con ordinanza n. 85/2015 depositata il 14/05/2015 nella causa tra:
A.A.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
INPS – GESTIONE EX INPDAP, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
MATERA Marcello, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, riunite in camera di consiglio, di dichiarare la
sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, con le
determinazioni di legge.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
A.A., direttore dell’Istituto comprensivo (OMISSIS), in prossimità del pensionamento, chiese di rimanere in servizio sino al settantesimo anno di età, ai sensi del D.L. n. 136 del 2004, art. 1-quater convertito nella L. n. 186 del 2004. La domanda fu accolta e fu trattenuto in servizio sino al 31 agosto 2008.
Con ricorso giurisdizionale al Tribunale di Taranto, l’ A. chiese che sulle retribuzioni percepite per il periodo di trattenimento in servizio non venissero applicate le trattenute per il pagamento dei contributi pensionistici, che invece erano state operate, stando alle risultanze dei prospetti paga.
Il Tribunale, con ordinanza del 20 maggio 2008, dichiarò di essere carente di giurisdizione, che riteneva appartenere invece alla Corte dei conti.
L’ A. riassunse la controversia dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, che, con ordinanza pubblicata il 14 maggio 2015, sollevò d’ufficio questione di giurisdizione, ritenendo a sua volta di esserne carente.
L’ordinanza è stata comunicata alle parti.
In data 19 aprile 2016 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato osservazioni scritte chiedendo che le sezioni unite dichiarino che la giurisdizione è del giudice ordinario.
Le conclusioni del pm sono pienamente condivisibili.
La domanda ha per oggetto il recupero di trattenute operate sulla retribuzione.
La giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando si controverte del diritto, della misura o della decorrenza del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici.
In questo caso il problema oggetto della controversia è quello di stabilire, interpretando la normativa di riferimento, se l’amministrazione abbia operato correttamente nel trattenere le somme relative ai contributi per il periodo di prolungamento della vita lavorativa del dipendente.
Pur avendo questo sfondo peculiare, la controversia ha per oggetto non la misura del trattamento pensionistico, ma la misura della retribuzione spettante all’ A.. In quanto tale essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il conflitto tra Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, e Corte dei conti deve essere pertanto risolto affermando la giurisdizione del primo.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Taranto, che provvederà anche sulle spese del regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016