Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26896 del 14/11/2017

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26896 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 6906-2013 proposto da:

A.A.

– ricorrente –

2017
contro

804
B.B.

Data pubblicazione: 14/11/2017

difende unitamente agli avvocati DAVIDE ZANON, FAUSTA
COPPO;
CONDOMINIO “K.K.” sito in Padova, via Obizzi
9/A (c.f. 920997720283), in persona dell’Amministratore
pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE DELL’AGNESE;
– controricorrenti nonchè contro

X.X., Y.Y., Z.Z.
– intimati –

avverso la sentenza n. 140/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 19/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE,

con delega

dell’Avvocato LUIGI MANZI difensore del
controricorrente Sig. B.B., che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito

l’Avvocato ALESSANDRO

dell’Avvocato

MICHELE

ORSINI,

DELL’AGNESE

con
difensore

delega
del

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

Condominio controricorrente, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.,

RG 6906-2013

FATTI DI CAUSA

1. A.A., condomina del Condominio Palazzo Obizzi di
Padova, ha proposto domanda volta a ottenere l’esecuzione di una

veniva disposto lo spostamento dei campanelli degli appartamenti
di una delle scale dell’immobile e il risarcimento del danno subito.
Si costituivano in giudizio il Condominio, l'(allora) amministratore e
nove condomini.
Il Tribunale di Padova ha respinto le domande dell’attrice, che ha
proposto appello alla Corte di Venezia, che l’ha rigettato.
2. A.A. propone ricorso in cassazione articolato in
due motivi.
L’amministratore B.B. resiste con controricorso, così come il
Condominio.
I condomini intimati non hanno proposto difese.
A.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione
e violazione degli artt. 1136, 1130 c.c., 112 c.p.c.: la Corte
d’appello avrebbe errato nel considerare implicitamente revocata la
deliberazione del 24 marzo 1999.
La doglianza è infondata. Anzitutto quello che la ricorrente in realtà
contesta non è la violazione delle disposizioni invocate, ma che nel caso di specie – la revoca implicita sia stata effettivamente
posta in essere, il che comporta l’esame di elementi di fatto che,
ove sufficientemente e coerentemente motivati, non sono

deliberazione condominiale – del 24 marzo 1999 – con la quale

censurabili in questa sede. In punto motivazione, poi, il
provvedimento non è viziato, argomentando la Corte d’appello, in
modo sufficiente e coerente, la revoca implicita della deliberazione
(cfr. pag. 1 dei motivi della sentenza impugnata, ove la Corte
afferma – affermazione che la Corte poi specifica e sviluppa – che
“risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che la

assemblee, per avere tale organo manifestato una chiara volontà di
segno contrario”).
2.

Il rigetto del primo comporta l’infondatezza del secondo motivo

che lamenta violazione degli artt. 1130, 1118 c.c. e 112 c.p.c. per
avere la Corte d’appello ritenuto non responsabile l’amministratore
del Condominio della mancata attuazione della deliberazione, ossia
di non aver provveduto a far spostare i campanelli, e per avere
comunque la Corte reputato non provato il danno subito dalla
ricorrente: la revoca implicita della deliberazione elimina infatti in
radice il profilo dell’eventuale responsabilità dell’amministratore,
comportando l’assorbimento della questione relativa alla prova del
danno subito.
3. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13. —

2

delibera 24 marzo 1999 è stata revocata nelle successive

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente
B.B. che liquida in euro 3.200 per compensi, di cui euro 200
per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in

euro 3.200 /2ercompens7,
1
di cui euro 200 per esborsi, oltre spese
generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
Sezione Civile, il 21 marzo 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Chiara Besso Marcheis

Bruno Bianchini

11
Dott.ssa

teila

D’ANNA

favore del controricorrente Condominio Palazzo Obizzi che liquida in

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