Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26895 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26895 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BRAGANTINI MARCO (C.F.: BRG MRC 68A20 B296H), rappresentato e difeso, in
virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Antonino Battiati e presso il suo
studio elettivamente domiciliato, in Roma, alla v. Madonna del Riposo, n. 13;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente —

avverso il decreto della Corte d’appello di Trento relativo al proc. n. 59 del 2012 V.G.,
depositato in data 16 maggio 2012 (e non notificato).

Data pubblicazione: 29/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il sig.

Bragantini Marco chiedeva alla Corte d’appello di Trento, con ricorso

ritualmente depositato il 28 gennaio 2012, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio di
lavoro instaurato con ricorso depositato il 15 settembre 2003 dinanzi al Tribunale di
Verona, definito in primo grado con sentenza depositata il 18 agosto 2011 ed ancora
pendente in secondo grado, invocando, ciascuno, la condanna del Ministero della
Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la irragionevole durata
complessiva del primo grado del predetto giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello, con decreto
depositato il 16 maggio 2012, accertava l’irragionevole ritardo del suddetto giudizio
nella durata di circa cinque anni e condannava l’Amministrazione convenuta al
pagamento della somma di euro 5.000,00 (liquidando l’importo di euro 1000,00 per
ogni anno di ritardo), oltre interessi dalla notifica del ricorso, con ulteriore condanna
della stessa Amministrazione alla rifusione della metà delle spese giudiziali, che
venivano dichiarate compensate per la residua metà.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione il
Bragantini Marco, con atto notificato il 17 settembre 2012, sulla base di quattro
motivi. L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto

Ritenuto in fatto

1. Con il primo motivo dedotto il ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 3 lett.
a), della legge n. 89 del 2001, avuto riguardo alla supposta erroneità del computo
della durata irragionevole del giudizio presupposto, siccome determinata nel

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la supposta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 89 del 2001, avuto riguardo
all’assunta inosservanza dei parametri elaborati dalla giurisprudenza della CEDU con
riferimento alla determinazione dell’indennizzo liquidabile per il danno non
patrimoniale subito a causa della durata irragionevole del giudizio presupposto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato l’omessa, contraddittoria od
insufficiente motivazione del decreto impugnato con riferimento alla ritenuta non
particolare complessità del giudizio presupposto.
4. Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per assunta
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 della legge n. 794 del 1942,
nonché per omessa motivazione sui criteri di liquidazione delle spese giudiziali, avuto
riguardo all’individuazione dei limiti tariffari applicati.
5. Il primo motivo è infondato per le ragioni che seguono.
La Corte di appello di Trento ha determinato la durata complessiva — per il primo
grado di merito – del giudizio in anni otto circa, e, computando l’intervallo temporale
ragionevole per la definizione del medesimo giudizio in tre anni, è giunta alla corretta
conclusione di quantificare in anni cinque il periodo di durata irragionevole, rilevante
in funzione del riconoscimento dell’invocato indennizzo.
Ragionando in tal senso, la Corte territoriale si è conformata all’orientamento
costante di questa Corte (cfr. Cass. n. 23047 del 2009), secondo cui, in tema di

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mancato rispetto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza della CEDU..

equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della
determinazione del termine di ragionevole durata del processo, alle cause di
lavoro e previdenziali si applicano gli “standards” comuni fissati dalla Corte
EDU (con conseguente legittimità della valutazione di tale durata in tre anni per

dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 55, comma 1, del
d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012), posto che la
disciplina del processo del lavoro non prevede forme di organizzazione
diverse, tali da differenziarne il corso in rapporto all’oggetto della controversia
e da richiedere l’applicazione di parametri diversi.
Del resto, la stessa Corte trentina ha applicato l’ulteriore condivisibile principio (v., sul
punto, ad es., Cass. n. 15041 del 2012), in base al quale, in materia di equa
riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la determinazione
della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza
della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il
giudice di merito deve compiere caso per caso, tenendo presenti gli elementi indicati
dalla norma richiamata, anche alla luce dei criteri applicati dalla Corte europea e da
questa Corte di legittimità, dai quali è consentito discostarsi, purché in misura
ragionevole e dando conto delle ragioni che lo giustifichino (onere al quale la Corte
territoriale ha assolto).
6. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e deve essere, perciò, respinto.
Al riguardo è agevole ricordare (v. Cass. n. 8471 del 2012 e, già prima, Cass. n.
21840 del 2009) — anche alla luce dei principi ricordati nell’esaminare la prima
censura — che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti

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il primo grado di giudizio, come confermato anche dal nuovo comma 2 bis

dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia
apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete ‘della singola vicenda,
purché motivate e non irragionevoli. Pertanto, la quantificazione del danno non
patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di

euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale
periodo comporta un evidente aggravamento del danno.
A tali parametri si è conformata la Corte territoriale che, anzi, è pervenuta alla
liquidazione di euro 1000,00 a titolo di indennizzo per ogni anno della durata
irragionevole del giudizio presupposto (senza che, peraltro, sul punto il resistente
Ministero abbia formulato ricorso incidentale).
7. Anche il terzo motivo è palesemente infondato, avendo la Corte territoriale
adeguatamente motivato, ai fini della determinazione della durata irragionevole del
giudizio presupposto, in ordine agli elementi complessivi che lo avevano connotato,
anche in relazione ai criteri elaborati dalla CEDU (tenendo conto, perciò, sia della
natura della causa che del suo grado di complessità).
8. Anche il quarto motivo è privo di pregio giuridico.
E’ vero che la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 21325 del 2005 e Cass. n.
21371 del 2009) ha statuito che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il
procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla
riduzione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla legge n. 89 del
2001 – va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con le
conseguenze che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti
all’avvocato per l’attività in esso prestata, trovano applicazione le tabelle A, paragrafo
IV, e B, paragrafo I, allegate al d.m. 8 aprile 2004, n.127, nonché il principio, di cui

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ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a

all’art.24 della legge n. 794 del 1942, della inderogabilità degli onorari minimi e dei
diritti stabiliti in detta tariffa.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 19269 del 2005 e
Cass. n. 2032 del 2012, ord.) ha anche puntualizzato che, in tema di spese

mettere le parti in grado di controllare l’osservanza dei limiti indicati dalle tariffe,
legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un’unica somma se ha cura di
specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma (come avvenuto
nella fattispecie), dato che tale specificazione consente anche di determinare gli
importi della somma liquidata per i diritti e le spese, in quanto così viene permesso
alla parte un controllo sulla legittimità o meno della disposta liquidazione, non
potendosi, però, ammettere che il giudice del merito sia onerato, in mancanza del
deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., a indicare specificamente
le singole voci delle spese, dei diritti e degli onorari e quindi, sostanzialmente, a
sostituirsi all’attività procuratoria della parte e, di fatto, a compilare “ex officio” la nota
delle spese. Sulla scorta di tale principio si è ulteriormente affermato (v., da ultimo,
Cass. n. 7654 del 2013, ord.) che, sebbene il giudice sia tenuto a liquidare le
spese di lite alla parte vittoriosa anche in mancanza di nota specifica, qualora
la nota non sia prodotta la liquidazione giudiziale è da presumere avvenuta con
riferimento a quel che risulta dagli atti, quanto alla corrispondenza fra l’attività
svolta dal difensore e la somma spettante a titolo di spese, diritti ed onorari. In
questo caso, è onere della parte che lamenti l’erronea liquidazione dimostrare attraverso la produzione in giudizio della nota specifica delle prestazioni svolte
– che l’attività esposta sia stata effettivamente resa, nonché quali singole voci
non siano state incluse nella somma liquidata a compensazione, o siano state

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processuali, il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre

liquidate in violazione dei limiti tariffari, potendo il giudice, solo in forza di tale
attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle
richieste alle risultanze di causa.
Orbene, nel caso di specie, non avendo il ricorrente posto riferimento, nel contenuto

riprodurne, perciò, le risultanze) al fine di compiere la conseguente verifica delle
singole attività concretamente realizzate in quel grado, il motivo non può ritenersi
necessariamente specifico, non risultando, allo scopo, sufficiente, il solo richiamo
degli scaglioni della tariffa professionale che sarebbero stati applicabili.
9. In definitiva, sulla scorta delle ragioni esposte, deve pervenirsi al rigetto di tutti i
motivi del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese della presente fase di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del
presente giudizio, liquidati in complessivi euro 293,00, oltre eventuali spese
prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

del ricorso, ad alcuna nota spese ritualmente depositata nel giudizio di merito (senza

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