Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26895 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

EDILE ELETTRICA P.D.G. s.r.l. in c.p., in persona del

l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Carlo Masci,

avvocatocarlomasci.pec.giuffre.it, elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Ciro Intino, in Roma, Corso Trieste n. 173, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

T.P., in proprio avv.pierotribuiani.pec.giuffre.it, elett.

dom. in Pescara, presso il suo studio, in via Marco Polo n. 66;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Pescara 26.1.2017, in proc. c.p.

EDILE ELETTRICA P.D.G. s.r.l.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17 novembre 2020 dal Presidente relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. EDILE ELETTRICA P.D.G. s.r.l. in concordato preventivo impugna il decreto Trib. Pescara 26.1.2017, con cui, nella stessa procedura, è stato liquidato il compenso finale a T.P., officiato dell’incarico di commissario giudiziale, nella misura di Euro 91.170, disponendone il prelievo dal fondo spese e l’eventuale integrazione a carico della società, ove insufficiente, detratti gli acconti e con inclusione del rimborso a forfait del 5%, oltre accessori;

2. ha premesso il tribunale di volere disapplicare il D.M. n. 30 del 2012, art. 5, comma 1 laddove, distinguendo la remunerazione del commissario giudiziale a seconda della tipologia di concordato preventivo, liquidatorio o non liquidatorio, determina una ingiustificata disparità di trattamento ove il parametro dell’attivo, nel primo caso, sia agganciato alla sua realizzazione e non invece all’inventariazione;

3. il tribunale ha ritenuto che: a) anche con l’eguale parametro dell’attivo inventariato, al pari del passivo, il compenso del commissario giudiziale doveva essere rapportato ai minimi tariffari, in ragione della comparazione con le più complesse attività del curatore fallimentare, altrimenti retribuite in modo non proporzionato rispetto alla loro maggior complessità; b) al risultato liquidatorio finale si giungeva così tenuto conto dell’attività del commissario, la sua sollecitudine, i risultati e le entità di attivo e passivo come da inventario;

4. il ricorrente deduce in unico motivo: a) la violazione del D.M. n. 30 del 2012, artt. 1-5, artt. 39 e 172 L. Fall., avendo il tribunale calcolato la liquidazione per una somma che non tiene conto dell’attivo come emerso dal reale inventario, nemmeno se inclusivo di un bene di società terza impegnata nel piano di concordato, così errando anche nel calcolo secondo il criterio adottato, riferito ai valori esposti dal debitore in proposta e non a quelli dal commissario in relazione; b) la violazione del D.M. n. 30 del 2012, art. 1 anche per la motivazione, enunciata con riferimenti solo generici; il professionista già designato a commissario giudiziale si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il motivo è fondato; premette il Collegio che dalla lettura del decreto impugnato non è dato comprendere la specifica natura del concordato preventivo, pur non potendosene negare una pertinenza con la natura “liquidatoria” dall’esame della norma, peraltro disapplicata, che regola nel D.M. n. 30 del 2012, art. 5, comma 1 il relativo compenso, ma senza che, con maggior chiarezza, sia enunciato se la liquidazione abbia o meno affiancato la “continuità aziendale”, riferita nel controricorso del professionista; nè è meglio comprensibile se la natura “finale” del compenso si correli all’esaurimento del concordato anche per la fase successiva all’omologazione;

2. sul punto, il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 individua all’art. 5 l’ipotesi del concordato con “forme di liquidazione dei beni” (comma 1) e le “procedure…diverse” (comma 2) fissando i parametri di commisurazione del compenso in attivo realizzato e passivo inventariato e, rispettivamente, attivo e passivo risultanti dall’inventario; gli unici elementi comuni sono la determinazione dei compensi secondo le percentuali dell’art. 1, l’estensione retributiva anche all’attività post omologazione e il minimo tariffario di cui all’art. 4, comma 1;

3. nel caso di specie, la disapplicazione del criterio normativo di liquidazione esprime un giudizio incidentale di illegittimità debolmente ancorato a generici parametri di eguaglianza ovvero corrispettività enunciati con clausole di stile e senza un chiaro legame di rilevanza rispetto alla fattispecie, non illustrata con chiarezza nei suoi termini concorsuali; a sua volta, la specificità della censura mette in luce, con l’erroneità del parametro prescelto, altresì il difetto di un’adeguata motivazione che correli ai valori dell’attivo inventariato la enunciazione di essi nella relazione del commissario giudiziale più prossima all’effettiva proposta omologata, dando dunque conto dell’eventuale scostamento tra valori esposti dal debitore in ricorso o nelle modifiche della proposta e aggiornamento delle verifiche adottate ex art. 172 L. Fall. dal commissario e presentate ai creditori; di tale circostanza non v’è traccia nel decreto;

4. va così data continuità, per un verso, al principio per cui “l’inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura di amministrazione controllata (applicabile “ratione temporis”) e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto “per relationem” all’inventario allegato dall’imprenditore alla domanda di ammissione, nè surrogato dalla relazione per l’adunanza dei creditori, la quale, quand’anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all’inventario, dovendo le consistenze allegate dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura” (Cass. 7298/2015, 5298/1995);

5. e anche Cass. 1448/2018 ha condiviso quanto statuito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con decisione n. 33 depositata il 7 dicembre 2016, ove ha ritenuto che “dalla peculiare natura giuridica del Commissario giudiziale deriva la particolarità delle regole di determinazione del compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale compenso… rientra nel novero delle “spese di giustizia” e la sua liquidazione è disciplinata specificatamente dall’art. 165 della legge fallimentare, il quale rinvia all’art. 39 della medesima legge fallimentare e, quindi, al D.M. 28 luglio 1992, n. 570″ e in particolare che “lo stesso Tribunale, pertanto, non ha piena discrezionalità in ordine al “quantum” della liquidazione, essendo vincolato ai criteri di calcolo predeterminati nel decreto ministeriale”;

6. il Collegio rileva inoltre che, con riguardo ad entrambi i profili di censura e avuto riguardo alle specifiche circostanze diverse non considerate, da un lato il decreto omette qualsivoglia riferimento parametrico sia all’attivo che al passivo risultanti dall’inventario quale effettuato dal commissario giudiziale (e non dalla società in sede di iniziale proposta), in funzione dunque della proposta per come votata, così impedendo di comprendere in quali termini una reale commisurazione a quei valori sia stata computata; dall’altro, il richiamo circostanziato alla sola categoria della “attività effettivamente prestata” non riassume una motivazione vera e propria; nè il decreto impugnato può dirsi aver fatto rinvio ad indicatori specifici di motivazione propri di un atto presupposto, benchè potenzialmente declinabili in modo sintetico e con riguardo eventuale a puntuali circostanze riferite nell’istanza dell’interessato e per relationem richiamabili, nella specie però prive di ogni menzione o riassunto e dunque offrendo un quadro giustificativo del tutto apparente (Cass. 3819/2020); tale vizio ricorre dunque ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quando la pronuncia “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 13977/2019);

7. va pertanto assicurata continuità al principio, cui si atterrà il giudice del rinvio, per cui – come deciso in tema di compenso al curatore e tuttavia con presidio identico ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “il decreto di liquidazione del compenso… deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall’art. 39 L. Fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate… con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.. Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell’istanza e dai relativi allegati” (Cass. 10353/2005), ma con richiami espliciti ai parametri applicati; non basta invero il mero richiamo all’istanza del professionista, se privo dei criteri in concreto adottati (Cass. 2210/2008), “risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione” (Cass. 19053/2017 e 16856/2017; conf. Cass. 31776/2018, 3871/2020) e così Cass. 3308/2000 ha precisato che anche il provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale “ove ometta di motivare la opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore – minimo o massimo – rapportati all’ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura e come risultante dall’inventario redatto… è soggetto a cassazione ove impugnato in sede di legittimità ex art. 111 Cost.”;

8. il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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