Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26894 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26894 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 19610-2012 proposto da:
PIN IRENE PNIRNI41R41I939Z, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato
MAZZA RICCI GIGLIOLA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROBERTO ANTONIO BRIGANTE giusta procura a
margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente contro
VOLO SRL IN FALLIMENTO;

– intimato avverso il decreto Rep. n. 2381/12 del TRIBUNALE di UDINE del
2/08/2012, depositato il 07/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

Data pubblicazione: 29/11/2013

udito l’Avvocato Mazza Ricci Gigliola (delega avvocato Brigante
Antonio) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha

concluso come da relazione.

Ric. 2012 n. 19610 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

La Corte , rilevato che sul ricorso n. 19610/12 proposto da Pin
Irene nei confronti del Fallimento Volo s.r.l. il Consigliere

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
che Pin Irene ha proposto ricorso per Cassazione sulla base
di un motivo avverso il decreto depositato il 7.8.12 con cui il
Tribunale di Udine ,nell’accogliere l’opposizione di essa
ricorrente ha compensato le spese di giudizio ;
che l’intimato si difendeva con controricorso.
Osserva
Con l’unico motivo la ricorrente si duole della compensazione
delle spese di giudizio sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il motivo è palesemente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la
compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi
ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale

relatore ha depositato la relazione che segue.

clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla
ad un dato contesto storicò -sociale o a speciali situazioni, non
esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da

con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto
fondato su norme giuridiche. ( Cass 2572/12).
In tal senso questa Corte aveva già ritenuto che al di fuori dei
casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di
compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92
cod. proc. civ., a seguito della sostituzione del secondo comma
di detta norma per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. a, della
legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successive modifìcazioni ed
integrazioni, possono essere evincibili anche dal complessivo
tenore della sentenza, con riguardo alla particolare
complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali. ( Cass
7 7 66/ 10).
Nel caso di specie il Tribunale ha fatto espressamente
riferimento per la compensazione in riferimento proprio alle

specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito,

argomentazioni della decisione da cui è evincibile la
particolare complessità del caso.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può

cui all ‘art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 5 .5. 13
Il Cons.relatore”

Vista la memoria della ricorrente;
considerato che per mero refuso nella relazione è riportato
erroneamente che l’intimato aveva resistito con controricorso;
considerato che ,contrariamente a quanto ritenuto con la
relazione, il motivo appare fondato poiché la motivazione del
Tribunale sulla compensazione delle spese appare del tutto
inadeguata essendosi limitata ad affermare la sussistenza di
eccezionali ragioni senza spiegare in che cosa esse
consistessero;
che pertanto il ricorso va accolto con cassazione del
provvedimento impugnato e rinvio anche per le spese del

essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di

presente procedimento al Tribunale di Udine in diversa
composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al
motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Udine

Roma 15.10.13

Ponaionario Giudiziario

in diversa composizione.

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