Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26894 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 23/10/2018), n.26894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24037/2017 proposto da:

R.A.K., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONELLA NATALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 347/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza 347/2017 la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da R.A.K. avverso il rigetto del ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il giudizio d’appello andasse introdotto con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,comma 9, quale modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015. Nella specie, l’impugnazione era stata depositata il 13/5/2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 7/4/2016.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, denunciando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27; D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 19; art. 702 quater c.p.c., laddove la Corte territoriale dal termine “ricorso” di cui al citato art. 19 ha fatto discendere l’obbligo di introdurre il gravame con ricorso anzichè con citazione.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso temine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del procedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’appello”.

Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che e volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone il rispetto del termine di trenta giorni alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 10972/2018; n. 9360/2018; n. 3114/2018; n. 23108/2017; n. 17420/2017, rv. 644940-01; n. 26326/2014). E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.

Nella specie, applicando detto principio, deve ritenersi la tempestività del gravame, visto che, a fronte della notificazione della pronuncia del Tribunale in data 7/4/2016, risulta dall’esame della pronuncia della Corte d’Appello che la notifica dell’atto d’appello è avvenuta il 7/5/2016.

Ne consegue raccoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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