Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26893 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26893 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 17479-2012 proposto da:
CUCOLA GIORGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI
PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
UGOLINI SAVERIO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO RIZZI COSTRUZIONI SRL;

– intimato avverso il decreto n. 61/2012 del TRIBUNALE di VERONA del
9/05/2012, depositata il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

Data pubblicazione: 29/11/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha

concluso come da relazione.

Ric. 2012 n. 17479 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 17479/12 proposto da

Cugola

Giorgio nei confronti del Fallimento Rizzi Costruzioni srl il

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che Cugola Giorgio ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di tre motivi avverso il decreto, depositato il 28.6.2012, con
cui il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione allo stato
passivo del fallimento della Rizzi Costruzioni srl proposta dalla
resistente;
che l’intimato non ha resistito con controricorso.

Osserva
Con il primo motivo di ricorso il Cugola lamenta la
contraddittorietà della decisione in ordine alla mancata
ammissione della ulteriore somma di euro 27.649,66 oltre a
quella già ammessa di euro 450.000,00 per prestazioni

Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

professionali con privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. e di lire
186.604,70 in via chirografaria per spese di studio, Iva e CPA
Il motivo è manifestamente infondato e per certi versi

Sotto tale ultimo profilo non viene censurata la principale ratio
decidendi del provvedimento che ha ritenuto di operare una
modesta riduzione rispetto alla somma richiesta ed a quanto
liquidato dal Consiglio dell’ordine proprio in ragione
dell’elevato valore delle procedure seguite per conto della società
fallita ,pur restando comunque al di sopra del minimo della
tariffa.
Il fatto, poi, che si sia fatto riferimento alla somma di euro 10
mila anziché a quella di euro 27.649,66 ,costituisce un mero
errore materiale dovuto ad un lapsus calami che non inficia la
correttezza della decisiones,risultando comunque di tutta evidenza
che quest’ultima si riferiva alla somma di euro 27.649,66.
Sotto un diverso profilo, si osserva che il motivo si incentra in
censure al provvedimento del giudice delegato di ammissione al
passivo che non sono in questa sede ammissibili costituendo

inammissibile.

oggetto del presente giudizio solo il decreto del Tribunale di
Verona.
Il secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente si duole del

manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato
che, non può in ogni caso riconoscersi “alcun” privilegio a dette
spese. Dipendendo il riconoscimento del privilegio dal titolo (“ex
causa”) del credito, deve infatti escludersi che le spese possano
essere assimilate ai “diritti” ed agli “onorari” in quanto solo
queste ultime due “voci” concorrono a formare il compenso e,
quindi, la “retribuzione” del professionista prevista al n.2 dell’art.
2751 bis C.C.. L’ulteriore credito non ha privilegio come non lo
ha quello di un qualsiasi creditore. In definitiva, non v’è nesso
“diretto” tra la “causa” del privilegio e le spese (Cass. 1211/77;
Cass. 3319/73 ,Cass.92/99, Cass 6849/11).
Il secondo motivo è ,invece, fondato laddove richiede in via
subordinata il privilegio ex art 2758 ,comma secondo,cc per il

mancato riconoscimento del privilegio per le spese generali, è

credito Iva. ( chiesto in via subordinata anche con l’atto di
opposizione)
Sul punto questa Corte ha anche di recente continuato ad

eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato
fallito e sia ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in
via privilegiata, non è qualificabile come credito di massa, da
soddisfare in prededuzione ai sensi dell’art. 111, primo comma,
legge fall. , in quanto la disposizione dell’art. 6 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, secondo cui le prestazioni di servizi si
considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo,
non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto,
ma individua solo il momento in cui l’operazione è assoggettabile
ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al
momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal
punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi
prima della dichiarazione di fallimento resta l’evento generatore
anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per
la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente

affermare che il credito di rivalsa IVA di un professionista che,

connesso. Il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso
la gestione fallimentare, come spesa

o credito

dell’amministrazione o dall’esercizio provvisorio, può giovarsi del

civ., nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l’onere di
indicare in sede di domanda di ammissione al passivo – su cui
esercitare la causa di prelazione. ( Cass 8222/11).
Sul punto va rammentato l’orientamento di questa Corte secondo
cui ,essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione
della causa del credito, la quale soltanto costituisce l’elemento
essenziale che lo caratterizza, l’eventuale mancanza dei beni
oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva
del privilegio stesso, non incidendo ne’ sulla causa del credito ne’
sulla qualificazione della prelazione, ma rileva unicamente nella
fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del
privilegio stesso; sicché la verifica dell’esistenza del bene oggetto
del privilegio non è questione da risolvere in fase di accertamento
del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti
di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del

solo privilegio speciale di cui all’art. 2758, secondo comma, cod.

riparto. (Cass. 16060/01 sez. un; Cass. 16070/04; Cass. 7074/04;
Cass. 20550/05).
Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il

di previdenza, è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Questa Corte ha già chiarito che ai fini dell’ammissione al
passivo fallimentare, il credito del professionista per il rimborso
del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza
avvocati e procuratori (sugli affari soggetti ad I. VA.) ha una
collocazione diversa da quella spettante al credito per le
corrispettive prestazioni professionali, atteso che non costituisce
semplice accessorio di quest’ultimo, ma conserva rispetto ad esso
una sua distinta individualità, che è confermata dalla diversa
disciplina dei privilegi che lo assiste .( Cass 3715/92;Cass
9763/95; Cass 6849/11).
Peraltro, se al credito in esame non può riconoscersi il
privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c allo stesso compete comunque
quello ex art 2753 c.c e quello ex art 2776 c.c chiesti in via
subordinata con 1’atto di opposizione e richiesti anche in

mancato riconoscimento dèl privilegio per i contributi alla cassa

questa sede. ( vedasi Cass 7684/94;Cass 11115/94;C.Cost
526/90)
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può

cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 28.4.13

il Cons.relatore”
Vista la memoria del ricorrente;
considerato :
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle
rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso nei limiti di cui
in motivazione mentre vanno rigettati il secondo nella parte non accolta ed il primo;
che il decreto va conseguentemente cassato in relazione alle censure accolte e,
sussistendo le condizioni di cui all’art 384 cpc, la causa può essere decisa nel merito
con attribuzione al credito Iva del privilegio ex art 2758 comma 2 c.c. ed al credito
per il rimborso dei contributi integrativi i privilegi ex artt. 2753 c.c e 2776 c.c. ;

essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di

che alla soccombenza segue la condanna del fallimento al pagamento delle spese
dell’intero giudizio liquidate come da dispositivo
PQM
Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione,

in relazione alle censure accolte e , decidendo nel merito, riconosce al credito Iva del
ricorrente il privilegio ex art 2758 comma 2 c.c. ed al credito per il rimborso dei
contributi integrativi i privilegi ex artt. 2753 c.c e 2776 c.c.; condanna il fallimento
intimato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 2000,00
oltre euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese
del giudizio di opposizione liquidate in euro 2850,00 oltre Iva e rimborso spese
forfettari e.

Roma 15.10.13

rigettati il primo ed il secondo per la parte non accolta, cassa il decreto impugnato

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