Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26893 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 87-2019 proposto da:

G.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE BERTOLDO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SCARL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO FISCON;

– controricorrente –

contro

O.P., T.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2921/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 9/29 ottobre 2012, n. 2521, il Tribunale di Padova, accogliendo la corrispondente domanda del Fallimento (OMISSIS) s.c. a r.l. (d’ora in avanti, semplicemente Fallimento), dichiarò inefficace, ex art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., il rogito per notar C. di (OMISSIS), del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), con cui la menzionata società in bonis aveva venduto alla Immobiliare Tabiadon s.r.l. il compendio immobiliare, ivi più compiutamente descritto, al prezzo di Euro 387.345,67. Ritenne, infatti, tale corrispettivo sproporzionato rispetto al valore del compendio predetto, stimato, tramite c.t.u., in complessivi Euro 630.000,00, e non fornita dalla società convenuta la prova della propria inscientia decoctionis.

1.1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 dicembre 2017, ha respinto il gravame contro quella decisione promosso originariamente dalla Immobiliare Tabiadon s.r.l. e poi riassunto da G.B.G. (già suo socio al 50%) dopo l’interruzione del giudizio determinato dall’avvenuta cancellazione d’ufficio della prima dal registro delle imprese pendente l’impugnazione.

1.2. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, la corte suddetta ha opinato che: i) l’avvenuta rinnovazione della c.t.u. in primo grado “… non risulta immotivata, trovando giustificazione nella necessità di eseguire anche un’indagine di mercato relativa al luogo ove erano siti gli immobili e ciò alla luce delle osservazioni alla CTU del geom. S., depositata il 27.9.2016, proposte dalla Curatela ed attinenti, tra l’altro, anche alla mancata indicazione delle fonti sulla cui base il consulente era giunto alla valutazione dei beni. Ed infatti, il geom. S. aveva riferito di aver determinato il valore degli immobili “effettuate le opportune ricerche di mercato anche presso terzi e tenuto conto della propria esperienza nel settore immobiliare”, senza peraltro specificare il tipo di indagini eseguite e senza colmare la lacuna lasciata sul punto in sede di risposta alle osservazioni del CTP del Fallimento (risposta depositata il 24.10.2007). Infatti, il geom. S. si era limitato a confemare la propria precedente valutazione (salva la correzione della superficie) ed aveva richiamato le valutazioni dell’Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), ma dell’anno 2005 e non già dell’anno 2002. In ogni caso, va rilevato che Immobiliare Tabiadon non aveva fatto valere nella prima istanza o difesa successiva all’ordinanza suindicata o alla notizia di essa la nullità dell’atto medesimo per mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall’art. 196 c.p.c. per disporre la rinnovazione della CTU, tramite diverso consulente. Tanto che la pretesa nullità è stata fatta valere solo nel presente giudizio di appello”; ii) “le medesime osservazioni svolte dall’appellante nel corso del giudizio di primo grado e ora riproposte, erano già state sottoposte al CTU Arch. B., il quale vi aveva dato compiuta risposta. Di talchè non era necessario che il primo giudice, nell’aderire alle conclusioni del CTU, esaminasse le osservazioni alla consulenza della parte convenuta (e del suo CTP)”; iii) “le ragioni che avevano indotto il primo giudice al rinnovo della CTU – vale a dire la sostanziale mancata indicazione delle fonti utilizzate dal CTU S. per la stima degli immobili – erano già motivazione sufficiente per disattendere le conclusioni cui era giunto il primo CTU, in quanto non adeguatamente giustificate e sorrette”; iv) l’appellante non aveva fornito adeguata dimostrazione della propria inscientia decoctionis, a tal fine rivelandosi inidonea anche l’invocata prova orale.

2. Avverso l’appena descritta sentenza, G.B.G. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. Resiste, con controricorso, il solo Fallimento. Sono, invece, rimasti intimati O.P. e T.D., entrambi già soci della Immobiliari Tabiadon s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Nullità della sentenza per apparente e contraddittoria motivazione in ordine al motivo di appello di censura della pronuncia di prime cure per difetto di motivazione circa l’adesione ai risultati della CTU dell’arch. B. anzichè a quelli della CTU del geom. S. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”. Si critica l’argomentazione utilizzata dalla corte distrettuale per giustificare l’avvenuta utilizzazione, da opera del giudice di prime cure, della relazione in rinnovazione del c.t.u. arch. B. piuttosto che di quella originaria del c.t.u. geom. S., sostenendosi che il criterio all’uopo suggerito dalla corte stessa “non può essere considerato corretto e si traduce in una apparente motivazione in ordine al relativo motivo di appello, con profili di contraddittorietà. I due c.t.u. hanno, infatti, utilizzato la stessa tipologia di fonti, per cui la scelta di avvalersi di una determinata perizia da parte del tribunale di Padova non poteva fondarsi, tanto meno per implicito, su quanto indicato (ed ex post ipotizzato) dalla Corte di Appello”;

II) “Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia sulla motivazione dell’adesione ai risultati della CTU dell’arch. B. anzichè a quelli della CTU del geom. S. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, ipotizzandosi, ove non accolto il primo motivo, quanto meno la sussistenza, nel vizio come in quest’ultimo denunciato, di una omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

III) “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia sulla sussistenza dell’inscientia decoctionis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, censurandosi le conclusioni cui era giunta la corte lagunare in relazione alla carenza di adeguata dimostrazione della inscientia decoctionis da parte della Immobiliare Tabiadon s.r.l..

2. I primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perchè connessi, sono insuscettibili di accoglimento.

2.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 20 dicembre 2017), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

2.1.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, il primo motivo è manifestamente infondato, posto che le già riportate argomentazioni utilizzate dalla corte distrettuale per motivare la ivi ritenuta correttezza dell’operato del giudice di prime cure nell’aver privilegiato le conclusioni contenute nella relazione di c.t.u. in rinnovazione dell’arch. B., in luogo di quelle della prima c.t.u., redatta dal geom. S., da un lato, soddisfano ampiamente il minimum costituzionale imposto da Cass., SU, n. 8053 del 2014; dall’altro, si rivelano pienamente lineari, oltre che coerenti con la giurisprudenza di legittimità posta a loro premessa, così agevolmente permettendo di individuarle, cioè di riconoscerle, come giustificazione del decisum. Con la censura in esame, invece, il ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie, affatto inammissibile in questa sede.

2.2. Va altresì osservato, con riguardo specificamente al secondo motivo, che, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato precedentemente richiamato, oggetto del vizio in quella sede disciplinato è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.2.1. Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.2.2. Non costituiscono, viceversa, “là tti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (dr Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

2.2.3. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, ed essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.

2.2.4. E’ utile rammentare, infine, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.3. Giusta i principi tutti fin qui esposti, il suddetto secondo motivo è inammissibile perchè, lungi dal concernere l’omesso esame di uno specifico accadimento o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, controversi e decisivi per il giudizio, investe, sostanzialmente, le argomentazioni utilizzate dalla corte distrettuale per motivare la ivi ritenuta correttezza dell’operato del giudice di prime cure nell’aver privilegiato le conclusioni contenute nella relazione di c.t.u. in rinnovazione dell’arch. B., in luogo di quelle della prima c.t.u., redatta dal geom. S.. La censura, in altri termini, si risolve in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una propria, diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

3. Il terzo motivo è inammissibile.

3.1. Esso, infatti, – pure volendosi soprassedere sull’erronea dicitura “insufficiente motivazione”, oggi non più rinvenibile nel novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – contesta gli esiti della prova indiziaria, come valutata dalla corte d’appello, in relazione alla ritenuta mancata prova della inscientia decoctionis, esaurendosi, così, in una critica al corrispondente, complessivo accertamento fattuale operato dalla medesima corte, qui, però, non permessa giusta la giurisprudenza di legittimità appena richiamata.

3.2. E’ noto, peraltro, che: i) la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (fr. Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019); ii) come recentemente ribaditosi (fr. in motivazione, Cass. n. 7380 del 2018; Cass. n. 27457 del 2019), gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, si esprima al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 27457 del 2019; Cass. 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. 29 luglio 2009, n. 17574), e dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (cfr. l’appena citata Cass. 17574 del 2009, nonchè, la più recente Cass. n. 27457 del 2019).

3.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che la corte distrettuale – con una motivazione che non integra violazione delle regole dettate in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro desumibile dalla complessiva istruttoria in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse inidoneo a far ritenere raggiunta la prova della inscientia decoctionis, da parte della Immobiliare Tabiadon s.r.1., al momento della conclusione del rogito del (OMISSIS), oggetto della revocatoria fallimentare promossa nei suoi confronti, ex art. 67, comma 1, n. 1, l.fall. dal Fallimento; nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice d’appello abbia trascurato ulteriori dati dedotti dall’odierna ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

3.5.1. La corte lagunare, invero, ha descritto gli elementi istruttori che l’hanno indotta a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale G.B.G., con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre alla ricostruzione definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Dott.- ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

4. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, non potendo, invece, trovare accoglimento l’istanza della curatela volta ad ottenere la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa (Dott. pag. 13 del controricorso)

4.1. Questa Corte, invero, ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista da tale norma, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo, sia all’evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione” (cfr. Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 27623 del 2017). Tali pronunce sono state precedute da un altro fondamentale arresto secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi”” (cfr. Cass., SU, n. 16601 del 2017).

4.2. Nel caso in esame, le argomentazioni complessivamente svolte dal ricorrente, sebbene inidonee all’accoglimento del ricorso, non lasciano trasparire un intento abusivo nella sua proposizione.

4.3. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna G.B.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal Fallimento (OMISSIS) s.c. a r.l., che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., comma 3, della curatela controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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