Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26893 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 23/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres.te f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Sezione –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Pres. Sezione –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Sezione –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Sezione –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24089-2014 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI

4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LIPPI, che lo rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BRESCIA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso, l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2014 della Seconda Sezione giurisdizionale

centrale d’appello della CORTE DEI CONTI – ROMA, depositata il

26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Presidente Dott. CURZIO PIETRO;

uditi gli avvocati Andrea LIPPI e DETTORI Bruno per l’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

R.M., invalido civile di guerra per aver perso in età infantile l’occhio destro e subito una menomazione al sinistro, titolare di trattamento pensionistico di guerra 1^ cat. Tab. A, chiese il riconoscimento di un aggravamento, sostenendo di aver perso completamente la vista.

La domanda fu respinta in sede amministrativa.

Il R. presentò ricorso alla Corte dei conti, che, esperite due consulenze tecniche, accertò il diritto alla 1^ cat., oltre che all’assegno di superinvalido E/A.

Il Ministero dell’economia e delle finanze propose appello.

La seconda sezione centrale di appello della Corte dei conti accolse l’appello con sentenza pubblicata il 26 febbraio 2016, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse viziata perchè la motivazione era meramente apparente, in quanto non chiariva perchè una “molto ridotta ma non assente autonomia visiva”, che “consente addirittura di camminare anche in strada”, costituisca un’assoluta e permanente cecità. La Corte dei conti in sede di appello pertanto annullò la sentenza con rinvio alla stessa sezione per una nuova decisione, in diversa composizione.

Il R. ha proposto ricorso per cassazione per “violazione degli artt. 103, 111 e 117 Cost., violazione di limite di giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento dalla giurisdizione di legittimità”.

Con quest’unico motivo si assume che la sezione di appello, che non può riesaminare il merito ma può solo occuparsi di profili di legittimità, attraverso una presunta mancanza o apparenza di motivazione della sentenza di primo grado, ha rivalutato il merito della decisione, così sconfinando dai limiti esterni del suo potere giurisdizionale.

Dalla lettura della sentenza si evince che la Corte, dopo aver premesso di avere solo competenze di legittimità, spiega perchè e sotto quale profilo la sentenza di primo grado ha violato la legge, laddove ha motivato la decisione in modo apparente ed incomprensibile. In particolare, a fronte di due consulenze di segno opposto, la sentenza ha scelto la soluzione offerta dalla seconda senza motivare il perchè una molto ridotta ma non assente autonomia visiva – che consente addirittura di camminare anche in strada- costituisca assoluta e permanente cecità, non solo ai fini dell’attribuzione di una pensione di prima categoria, in applicazione della tabella A, ma anche ai fini della concessione di assegno di superinvalidità, in applicazione tab. E.

Questa motivazione della sentenza di appello colloca la decisione nell’ambito di un giudizio di mera legittimità, conseguentemente deve escludersi che la Corte dei conti abbia superato i limiti esterni della sua giurisdizione. La decisione e la relativa motivazione rimangono all’interno di quei confini.

Il ricorso è pertanto inammissibile perchè non rientra nella ristretta area di ricorribilità per cassazione contro una sentenza della Corte dei conti tracciata dall’art. 362 c.p.c..

L’inammissibilità comporta la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell’economia e finanze, controricorrente, liquidandole in 3.000,00 Euro per compensi professionali, oltre 15% per spese forfetarie ed accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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