Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26892 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26892 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 11655-2012 proposto da:
ASSOCIAZIONE ADELFIA 97425220155, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA FARNESE
101, presso lo studio dell’avvocato BERTOLINI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RESCALDANI DANIELE giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
FRANCAVILLA VINCENZO, IAIA VITA, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato
CARDONI CESARE, rappresentati e difesi dall’avvocato
PECCENINI FLAVIO giusta mandato in calce al controricorso;

– controrícorrenti nonc.hè contro

8103

Data pubblicazione: 29/11/2013

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ ADELFIA, in persona del
Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FARNESE
101, presso lo studio dell’avvocato BERTOLINI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RESCALDINI DANIELE, giusta

ricorrente successiva

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ ADELFIA, in persona del
Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FARNESE
101, presso lo studio dell’avvocato BERTOLINI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RESCALDINI DANIELE, giusta
procura speciale in calce al ricorso successivo;

ricorrente successiva-

avverso la sentenza n. 2985/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 21/09/2011, depositata il 02/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Cardoni Cesare (delega avvocato Peccenini) difensore
dei controricorrenti che si riporta agli scritti;
e presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2012 n. 11655 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

procura speciale in calce al ricorso successivo;

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 11655/12 proposto dalla
Associazione Adelfia nei confronti di Francavilla Vincenzo +1
nonché sui ricorsi della Associazione Comunità Adelfia e della

depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
che l’Associazione Adelfìa

ha proposto ricorso per

Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n.
2985/11 ,con cui la Corte d’appello di Milano, nel dichiarare
la carenza di legittimazione passiva di essa Associazione
nonché dell’Associazione culturale Adelfìa e la nullità della
costituzione in giudizio dell’Associazione comunità Adelfia,
accoglieva l ‘impugnazione del lodo arbitrale n. 34/2009
proposta da Francavilla Vincenzo e Iaia Vita e compensava le
spese di giudizio;
che con successivi separati ricorsi proponevano impugnazione
avverso la predetta sentenza l’Associazione Comunità Adelfia

Associazione Culturale Adelfia ,i1 Consigliere relatore ha

sulla base di tre motivi e l ‘Associazione culturale Adelfia sulla
base di un motivo ;

Osserva
Va premesso che il ricorso della Associazione Adelfia va
considerato come principale mentre i due successivi vanno
qualificati come incidentali.
Il ricorso principale dell ‘Associazione Adelfìa può essere
esaminato congiuntamente con quello dell’Associazione
culturale Adelfia essendo sostanzialmente identici.
Con l ‘unico motivo di ciascun ricorso le Associazioni
ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese di
giudizio sotto il profilo del vizio di motivazione.
I motivi sono palesemente infondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la
compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi
ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla
ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non
esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da

con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto
fondato su norme giuridiche. ( Cass 2572/12).
In tal senso questa Corte aveva già ritenuto che al di fuori dei
casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di
compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92
cod. proc. civ., a seguito della sostituzione del secondo comma
di detta norma per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. a, della
legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successive modificazioni ed
integrazioni, possono essere evincibili anche dal complessivo
tenore della sentenza, con riguardo alla particolare
complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali. ( Cass
77 66/1 O).
Nel caso di specie il Tribunale ha fatto espressamente
riferimento alla peculiarità del caso in particolare sotto il
profilo processuale che trova effettivo riscontro nelle

specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito,

argomentazioni della decisione risultando la obiettiva difficoltà
nell’individuazione della legittimata passiva tra le tre
associazioni evocate in giudizio.

il primo motivo si lamenta la violazione degli art 2195 e 2196
c.c in considerazione del fatto che l’Associazione Comunità è
un ente culturale e non commerciale.
. Il motivo è inammissibile.
La circostanza relativa alla natura imprenditoriale o meno
della ricorrente non è stata oggetto di pronuncia da parte del
provvedimento impugnato né la stessa assume rilevanza alcuna
nel presente giudizio ove si verte in tema di contratto di
locazione.
Con il secondo motivo

si deduce l’inesistenza della

notificazione.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, dopo avere ritenuto che la notifica doveva
comunque considerarsi regolare in quanto avvenuta in mani

Quanto al ricorso incidentale dell’Associazione Comunità, con

del Presidente della società sig Tolba ,non essendo stato
provato che il Montemurro fosse l’effettivo nuovo legale della
stessa, ha rilevato che ,comunque ,essendosi l’associazione

Nessuna delle due rationes decidendi è adeguatamente
impugnata.
Invero , la seconda non lo è affatto mentre la prima non
contesta con adeguate argomentazioni l’affermazione decisiva
della Corte d’appello secondo cui il Montemurro non aveva
fornito la prova della propria qualità. In particolare il
ricorrente non illustra, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso , il contenuto del verbale
assembleare secondo cui il Montemurro sarebbe stato eletto
nuovo Presidente .
Con il terzo motivo l’associazione ricorrente lamenta che
erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza
della violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale.
Anche tale motivo è inammissibile.

costituita in giudizio ciò aveva sanato ogni eventuale nullità.

Il ricorrente specifica espressamente che il motivo si fonda sul
lodo arbitrale.
Nel caso di specie la motivazione della sentenza della Corte

violazione del contraddittorio , non essendo stata data alle
parti la possibilità di illustrare tramite memorie le proprie
ragioni né di formulare osservazioni ed allegazioni istruttorie.
Le censure che l ‘Associazione ricorrente muove a tale
motivazione tendono invero a prospettare una diversa
ricostruzione delle vicende del processo arbitrale in tal modo
effettuando una ricostruzione non consentita delle stesse ed
investendo inammissibilmente il merito della decisione della
Corte d’appello .
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all ‘art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 30.5.13

d ‘appello, ha rilevato che nel giudizio arbitrale vi era stata

Il Cons.relatore”

Vista la memoria dei contro ricorrenti;
considerato: che per mera omissione nella relazione è
resistito con controricorso;
che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui
sopra;
che pertanto il ricorso principale e quello incidentale
dell’Associazione Culturale Adelfia

vanno rigettati

mentre va dichiarato inammissibile quello
dell’Associazione comunità Adelfia con condanna delle
Associazioni ricorrenti in solido al pagamento delle spese
di giudizio in favore dei controricorrenti.
PQM
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale
dell’Associazione

Culturale

Adelfia

dichiara

inammissibile quello incidentale dell’Associazione
Comunità Adelfia; condanna le Associazioni in solido al
pagamento delle spese di giudizio in favore dei contro
ricorrenti liquidate in euro 4000,00 oltre euro 100,00 per
esborsi oltre accessori di legge.
Roma 15.10.13

riportato erroneamente che gli intimati non avevano

C

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