Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26891 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26891 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 10647-2012 proposto da:
DEUTSCHE BANK SPA 01340740156 in persona del Quadro
Direttivo di quarto livello, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MORICONI
VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MIGLIORISI
CLAUDIO LUCA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata avverso il decreto nel procedimento n. 942/2011 del TRIBUNALE di
REGGIO EMILIA del 15.3.2012, depositato il 22/03/2012;

Data pubblicazione: 29/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Luca Di Gregorio (per delega avv.
Claudio Luca Migliorisi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 10647 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 10647/12 proposto dalla Deutsche
bank spa nei confronti di Mariella Burani Fashion group in amm.str. il

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
considerato:
che la Deutsche bank spa ha proposto ricorso per cassazione affidato
a un motivo avverso il decreto depositato il 22.3.11 del Tribunale di
Reggio Emilia con cui veniva dichiarata inammissibile l’opposizione
alla stato passivo da essa banca proposta avverso il rigetto della
domanda di ammissione al passivo della somma di euro 1.444.480,93,
che il fallimento intimato non ha resistito con controricorso.

Osserva
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta il decreto
impugnato laddove lo stesso ha dichiarato inammissibile l’opposizione
allo stato passivo per non avere essa opponente presentato osservazioni
al progetto di stato passivo predisposto dal curatore.
Il motivo appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza
di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che la mancata
presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato
passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla
proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre
opposizione; infatti, non può trovare applicazione il disposto dell’art.
329 cod. proc. civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora
emesso, inoltre l’art. 95, secondo comma, legge fall., introdotto dal

Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue

d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i creditori “possano”
esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle
difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per
l’esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine
predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione

Cass 5659/12).
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo
i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 28.5.13
Il Cons.relatore

Vista la memoria della ricorrente;
considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va accolto con
conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al
Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al tribunale
di Reggio Emilia in diversa composizione..
Roma 15.10.13

delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione. (

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