Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26891 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36649-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI FORLI’-CESENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1677/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.M. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1677/2018, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del tribunale della stessa città che, – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, ritenuto (analogamente a quanto opinato dalla commissione territoriale e dal giudice di prime cure) inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Bangladesh), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, e art. 14, lett. t), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sostanzialmente criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato la protezione sussidiaria senza indagare e valutare anche la situazione Bangladesh e la condizione in cui il primo si sarebbe venuto a trovare se ivi rimpatriato;

II) “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurandosi la medesima sentenza nella parte in cui aveva negato all’appellante anche la protezione umanitaria.

2. Tali censure sono scrutinabili congiuntamente perchè connesse, oltre che accomunate dalla medesima ragione di inammissibilità.

2.1. Giova, invero, sottolineare che la corte felsinea ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come analogamente avevano ritenuto il tribunale di quella stessa città, e, ancor prima, la commissione territoriale, affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente, giudicato incoerente, generico e contraddittorio (cfr., amplius, pag. 2-4 della sentenza impugnata).

2.2. Questa Corte, poi, ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Nessuna specifica censura in tal senso è stata sollevata da A.M., il cui concreto argomentare sul punto nemmeno rispetta le puntuali modalità di deduzione di un siffatto vizio come precisate da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

2.3. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe certamente, oltre alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, pure le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019).

2.3.1. Quanto, invece, alla sussistenza, nella specie, delle condizioni di cui all’art. 14, lett. c), del menzionato D.Lgs., essa è stata esclusa dalla corte bolognese – pur senza indicare le fonti consultate sul presupposto che il Bangladesh, da cui proviene il ricorrente, non sia caratterizzato dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Su questo preciso punto, la relativa censura di A.M. si rivela del tutto generica, nemmeno indicando e/o riportando in ricorso il contenuto di specifiche fonti, qualificate ed aggiornate, da cui desumersi un convincimento diverso da quello esplicitato dalla menzionata corte. Va qui solo ricordato che la recentissima Cass. 15 ottobre 2020, n. 22381, inoltre, ha opportunamente puntualizzato (cfr. in motivazione) che “…se è vero che la mancata indicazione nella sentenza di merito delle COI utilizzate dal giudicante ai fini del decidere impedisce di stabilire se questi abbia rigettato del D.Lgs. n. 25 del 2008, l’art. 8, comma 3, è altresì vero che questa, come qualsiasi altra violazione di legge, in tanto può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto possa ragionevolmente presumersi che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso, se il giudice avesse applicato correttamente la legge. Pertanto chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarne gli estremi; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso. In mancanza di questa allegazione il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza (rectius: per difettosa esposizione del requisito della decisività), dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio”.

2.3.2. A tanto deve solo aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

2.4. Conclusioni pressochè analoghe si impongono, da ultimo, con riferimento al secondo motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento della cd. protezione umanitaria (da scrutinarsi sulla base della relativa disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018. Cfr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461; Cass. n. 4890 del 2019), atteso che la corte distrettuale, oltre alla ritenuta inattendibilità del ricorrente sui fatti che ne fondavano la corrispondente istanza, ha altresì specificamente escluso che l’allegata condizione di estrema povertà del richiedente, nel proprio Paese, costituisca ragione idonea ad integrare motivo per il riconoscimento di detta protezione, senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata replica nell’illustrazione del motivo suddetto.

2.4.1. Per completezza, mette conto di rilevare che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere comunque ancorata ad “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e ari egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”: infatti, la temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, laddove ai fini del riconoscimento della protezione de qua, al giudice è chiesto di verificare l’esistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, altresì rimarcandosi che tra i motivi per i quali è possibile accordare la protezione umanitaria non rientrano, di per sè, l’integrazione sociale e lavorativa in Italia (cr. Cass. n. 25075 del 2017, ribadita, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 780 del 2019 e Cass. n. 17536 del 2020).

2.5. In definitiva, A.M., con tutti i motivi in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla esaustiva valutazione fattuale contenuta nella sentenza impugnata una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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