Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26891 del 23/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.23/12/2016), n. 26891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2424-2015 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE PRATELLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS),
in persona dei Curatori fallimentari Avvocato Nocella Baronciani e
Dottor Antonio Rocco Petruzzi, come da autorizzazione emessa dal
Giudice delegai ai Fallimenti del Tribunale di Pesaro in data
19/01/2015, depositata il 10/01/2015, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
VALENTINI rappresentato e difeso dall’avvocato ARTURO PARDI giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PESARO, emessa il 02/12/2014 e
depositata il 05/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDRIA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che il dr. S.G. ha proposto ricorso per cassazione del decreto in data 2/3 dicembre 2014, con il quale il Tribunale di Pesaro ha rigettato la opposizione proposta dal ricorrente avverso lo stato passivo del Fallimento della C.G.O. s.r.l. per il riconoscimento della prededucibilità del suo credito, ammesso in privilegio, per attività professionale svolta per la redazione della attestazione L.Fall., ex art. 161, nella procedura di concordato preventivo della C.G.O., dichiarata fallita a seguito del diniego di omologazione del concordato preventivo;
che la Curatela ha resistito con controricorso;
che, nelle more, il ricorrente ha depositato atto, sottoscritto dal proprio legale rappresentante e dai propri difensori, di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo p.c.c. alla Curatela;
ritenuto che la rinuncia appare regolarmente sottoscritta e notificata, nonchè tempestivamente prodotta;
che la mancanza di accettazione della rinuncia stessa non preclude la dichiarazione di estinzione (art. 390 c.p.c.), rilevando ai soli fini della statuizione sulle spese ex art. 391 c.p.c., comma 4, alla quale ben può provvedere il collegio in camera di consiglio, ove in quella sede mancasse l’accettazione stessa da parte della Curatela.
P.Q.M.:
ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere pronunciata la estinzione del processo”.
2. In esito alla odierna adunanza camerale, nella quale non sono comparsi i difensori delle parti, il Collegio, letti gli atti, condivide la proposta di declaratoria di estinzione del processo, e ritiene giustificata – tenendo anche presente la condotta processuale della parte resistente – la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016