Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26890 del 23/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27428-2014 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

46, presso lo studio dell’avvocato GINO DANILO GRILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MASSIMO FERRARI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.A.G.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3750/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 15/05/2013 e depositata il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito l’Avvocato Gino Danilo Grilli che si riporta ai motivi del

ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che S.G. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 14 ottobre 2013, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato in Euro 100,00 (oltre al 50% delle spese) a carico dell’appellante il contributo al mantenimento del figlio A.;

che D.F.A.G.R. non ha svolto difese;

considerato che il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi; con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c (già art. 155) per avere la Corte d’Appello mantenuto a carico del ricorrente, sia pure in misura ridotta ad un terzo, l’obbligo di contribuire con 100 Euro mensili al mantenimento del figlio minore A. affidato alla madre ed a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per quest’ultimo, nonostante il ricorrente sia affidatario dell’altro figlio ed abbia visto radicalmente mutare il proprio reddito da lavoro;

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, per aver la Corte d’Appello, nell’addebitare la separazione, basato il proprio convincimento su dichiarazioni testimoniali prive di rilievo probatorio; che con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 1, in quanto la sentenza non avrebbe rispettato il principio secondo cui la valutazione sull’intollerabilità della convivenza deve essere frutto di una considerazione globale dei reciproci comportamenti;

ritenuto che, quanto al primo motivo, la sentenza impugnata pare sottrarsi alla censura di violazione dei criteri di legge, dal momento che dalla motivazione emerge come la corte di merito sia giunta alla determinazione impugnata considerando specificamente le mutate condizioni reddituali del ricorrente e le altre circostanze da lui indicate nel ricorso, e le ha ritenute – in base a valutazione ad essa riservata, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione qui non dedotti – inidonee a escludere ogni contributo da parte del ricorrente al mantenimento del figlio minore, che peraltro necessita di cure mediche costose;

che il secondo motivo pare inammissibile in quanto la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (cfr. ex multis. Cass. Sez. L. n. 13910/2001; n. 5231/2001);

che altrettanto pare doversi dire con riguardo al terzo motivo, che sembra risolversi in una inammissibile richiesta di riesame delle valutazioni compiute dal giudice di merito in ordine alla intollerabilità della convivenza ed alla addebitabilità della separazione;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il difensore del ricorrente e letta la memoria dal medesimo depositata (alla quale peraltro risultano allegati documenti la cui produzione non è consentita dall’art. 372 c.p.c.), condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, osservando peraltro come le repliche esposte nella richiamata memoria non siano idonee a condurre a diverse conclusioni. Il rigetto del ricorso si impone dunque.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese di giudizio, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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