Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2689 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2689 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

Data pubblicazione: 05/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.12456-2017 RG. proposto da:
CONSORZIO SPIGES C.F. 06569271007, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G. DONIZETTI n.7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE
FRISINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIORGIO ALTIERI, MARCO MONACO SORGE;

– ricorrente contro
CONDOMINIO EDIFICIO P/10 ABCL Di VIA STOCCOLMA
n.25, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMILIO ALMANSI n.85, presso lo
studio dell’avvocato GIANGUIDO MASCIA, che lo rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARCO
CIPOLLON1;

5.

- controricorrente per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronol.
2713/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO, che ha chiesto che
la Corte, in accoglimento del secondo motivo, cassi l’impugnata
ordinanza, limitatamente alla parte in cui ha dichiarato l’incompetenza
del g.o. a decidere l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo anche
con riguardo alle domande dirette a contestare la debenza dei
contributi consortili (per violazione della regola di riparto degli stessi) e
la legittimità delle delibere consortili, in quanto difformi dallo statuto e
per ragioni diverse dalla nullità delle clausole statutarie e disponga che
per queste il giudizio prosegua davanti al Tribunale di Roma.

RITENUTO IN FATTO
1.1. Con il ricorso in atti il Consorzio Spiges insta questa Corte per il
regolamento della competenza in relazione alla lite insorta tra esso ed il
Condominio P/10 di Via Stoccolma 25 Fiumicino — che, nell’opporre
il decreto ingiuntivo fattogli notificare dal Consorzio a fronte
dell’omesso pagamento di oneri consortili, aveva chiesto che fosse
dichiarata in via riconvenzionale la nullità di talune clausole dello
statuto consortile — e ciò in ragione della statuizione adottata dall’adito
Tribunale che, ravvisando nella specie la sussistenza della competenza
arbitrale per quanto disposto dall’art. 27 del citato statuto, aveva
declinato la cognizione dell’intera controversia in favore degli arbitri ed
aveva conseguentemente proceduto alla revoca del decreto ingiuntivo
oggetto di impugnazione.

Ric. 2017 n. 12456 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

1.2. Nell’occasione il decidente — richiamato il dettato dell’art. 27
anzidetto, giusta il quale «qualsiasi controversia tra il Consorzio ed i
Consorziati ad eccezione di quelle di cui al comma successivo,
comunque conseguente all’interpretazione, alla validità, all’efficacia od
all’esecuzione del presente Statuto sarà devoluta alla competenza

l’eccezione da esso pure prevista secondo cui «in deroga a quanto
previsto, le controversie tra il consorzio ed i consorziati in ordine alla
misura e al pagamento dei contributi saranno devolute alla competenza
dell’autorità giudiziaria ordinaria ed, ancora, l’art. 19 del medesimo
documento che estende la deroga anche alle «deliberazioni prese in
difformità dalle disposizioni del presente statuto» — si è mostrato
dell’avviso che, ferme le riserve di competenza a favore del giudice
ordinario, quando si discuta della validità, efficacia od esecuzione di
una o più clausole dello statuto sia ravvisabile la competenza arbitrale
e, su questo presupposto, ha creduto che, afferendo le domande del
condominio alla validità di alcune clausole dello statuto e all’efficacia
della clausola statutaria sulla durata dell’obbligo di contribuzione, di
doversi spogliare in favore degli arbitri della competenza con riguardo
all’intera lite, revocando altresì il decreto ingiuntivo in applicazione del
conforme orientamento giurisprudenziale in materia.
1.3. Il mezzo ora proposto si vale di un solo motivo di impugnazione.
Ha svolto attività difensiva la controparte.
Entrambe le parti hanno proceduto al deposito di memorie.
Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente
dell’art. 380-ter cod. proc. civ.

Ric. 2017 n. 12456 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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esclusiva di un collegio arbitrale composto di tre membri», nonché

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso — cui non fa scudo in punto di ammissibilità l’eccezione del
resistente circa il difetto di interesse dell’istante, essendo questo
riconoscibile in relazione alla disposta revoca del decreto ingiuntivo — è

3. E’ invero palese l’ error in procedendo che affligge l’impugnato
deliberato e che ne giustifica perciò la doverosa cassazione, risultando
la sua adozione inosservante dell’assetto che la novellata disciplina
arbitrale ha impresso ai rapporti tra giurisdizione privata e giurisdizione
ordinaria e contraria, segnatamente, alla norma recata dall’art. 819-ter,
comma 1, cod. proc. civ.
La norma citata, che in linea generale regola il rapporto tra giudizio
ordinario e giudizio arbitrale in presenza di una pluralità di domande,
in parte di competenza degli arbitri ed in parte di competenza del
giudice ordinario, nel senso che la competenza arbitrale non venga
meno per ragioni di connessione, implica, come chiarito più volte da
questa Corte, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale
sia verificata con specifico riguardo a ciascuna delle domande
proposte, non potendo chiaramente devolversi alla cognizione degli
arbitri l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, e
dall’altro, che l’eccezione d’incompetenza sia sollevata con specifico
riferimento alla domanda o alle domande per le quali essa sia
prospettabile, con la conseguenza che ove essa sia formulata soltanto
in relazione ad una tra più domande connesse, il suo accoglimento
comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi
proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e
disponibilità delle norme in tema di competenza (Cass., Sez. VI-III,
10/01/2017, n. 307).
Ric. 2017 n. 12456 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.

4. Orbene nella specie consta che il Tribunale, liberandosi puramente e
semplicemente della cognizione dell’intera lite — tanto di quella relativa
alla domanda principale, proposta con il ricorso per ingiunzione e
sfociata nel giudizio di opposizione al decreto, per il quale
notoriamente la competenza prevista dall’art. 645 cod. proc. civ. ha

domande riconvenzionali formulate dall’opponente —, abbia proceduto
in questa direzione sul mero presupposto della rilevata connessione,
senza tuttavia avvedersi, in spregio al rammentato comando
nomofilattico, che se, in presenza di una pluralità di cause, le une di
competenza arbitrale ed altre di competenza ordinaria, la connessione
non elide di certo la cognizione arbitrale, nondimeno può essere fatta
valere al contrario ovvero per radicare avanti agli arbitri la cognizione
dell’intera lite anche in relazione a quelle domande per le quali la loro
competenza non è convenzionalmente prevista o, peggio, risulta
esclusa ex lege.
In breve, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che
la domanda riconvenzionale eccedeva la propria competenza per
materia in ragione della riserva decretata dallo statuto in favore della
cognizione arbitrale ed ordinare perciò di seguito la traslazione davanti
agli arbitri di tutta la lite, perché così ragionando ha finito col declinare
la propria competenza non solo in relazione all’opposizione al decreto
ingiuntivo per la quale in linea di principio i criteri sopra richiamati
non avrebbero potuto giustificare la devoluzione in arbitrato, ma pure
in relazione a quelle altre domande per cui statuto alla mano non era
ravvisabile alcuna riserva di competenza in favore degli arbitri.
5. Esaminando nel merito le domande e sceverandone il contenuto in
base al petitum e alla causa petendi di ciascuna di esse, il Tribunale
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carattere funzionale ed inderogabile, quanto di quella relativa alle

avrebbe dovuto invece trattenere presso di sé la causa di opposizione
al decreto ingiuntivo in ragione della vista competenza funzionale ed
inderogabile che riguardo ad essa gli è accordata dall’art. 645 cod. proc.
civ., nonché quelle per le quali la competenza del giudice ordinario è
prevista in via esclusiva dall’art. 27 dello statuto — da individuarsi,

contributi consortili determinati in violazione delle regole di riparto
(lett. e dell’elenco che figura in premessa del provvedimento) — e,
risultando l’eccezione di incompetenza limitata alle sole domande
inerenti la nullità delle clausole statutarie, pure quelle per le quali la
competenza del giudice ordinario è prevista solo in via esclusiva
dall’art. 19 dello statuto, da individuarsi, ancora, nella controversia
avente ad oggetto la legittimità delle delibere consortile in quanto
assunta in difformità delle disposizione statutarie (lett. d del citato
elenco); avrebbe, di poi, dovuto separate, da quelle per le quali doveva
riconoscere la propria competenza, le restanti domande, esulanti dalla
sua cognizione in quanto devolute in arbitrato, dichiarando riguardo ad
esse — da individuarsi in quelle aventi ad oggetto la validità e l’efficacia
delle disposizione statutarie (lett. b e c dell’elenco) — la propria
incompetenza a favore degli arbitri ed assegnando alle parti il termine
per la loro riassunzione davanti al giudice competente; M ogni caso
riservandosi di valutare se, in considerazione delle ravvisate ragioni di
connessione, nella specie non sussistessero le condizioni per disporre
la sospensione del giudizio davanti a sé in applicazione dell’art. 295
cod. proc. civ.
6. Risultando viceversa il provvedimento impugnato pronunciato in
difformità dei precisati criteri, doverosa n’é itUL1:2 la conseguente
cassazione.

Ric. 2017 n. 12456 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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segnatamente, nella controversia avente ad oggetto la debenza dei

Le spese del presente giudizio andranno liquidate al definitivo.

PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e, per l’effetto, dichiara
la competenza del Tribunale di Roma in ordine all’opposizione al

aventi ad oggetto la debenza dei contributi consortili determinati in
violazione delle regole di riparto (lett. e dell’elenco che figura in
premessa del provvedimento) e la legittimità delle delibere consortilì in
quanto assunti. in difformità delle disposizioni statutarie (lett. d del
citato elenco) e dichiara la competenza arbitrale riguardo alle restanti
controversie (lett b e c del citato elenco).
Spese al definitivo.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 20.12.2017.
Il Presidente
Dott. A rea Scaldaferri

decreto ingiuntivo n. 19285/2016 del 5.8.2016 ed alle controversie

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