Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2689 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 05/02/2010), n.2689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.U. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato STORACE

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARI ARCANGELO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (c.f. (OMISSIS)), MA.AN.,

M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RONCIGLIONE 3, presso l’avvocato GULLOTTA FABIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TROMBINI PAOLO, giusta procure a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

MA.AD., MA.AR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 213/2 004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO STORACE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato FABIO GULLOTTA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 1997, M. M. esponeva: a) che O.U., con contratto (OMISSIS), le aveva ceduto il ramo di azienda avente per oggetto la vendita al minuto di articoli sanitari nel negozio posto in (OMISSIS) (autorizzazione amministrativa del (OMISSIS)), trattenendo per se’ l’insegna “Erboristeria LA FELCE”, in quanto l’ O. esercitava contestualmente l’attivita’ di vendita al minuto di prodotti di erboristeria, sempre in (OMISSIS); b) che l’ O. essendosi procurata anteriormente alla cessione del ramo di azienda corrente in via (OMISSIS), un’altra autorizzazione amministrativa per il commercio al minuto di articoli sanitari da esercitare nei locali di via (OMISSIS), aveva iniziato a svolgere questa attivita’ di vendita nel negozio di erboristeria e, quindi, aveva sostanzialmente proseguito il commercio al minuto di articoli sanitari in altra sede fissa, ponendo in essere una evidente violazione contrattuale; c) che l’esercizio da parte della O. dell’attivita’ oggetto del ramo di azienda ceduto provocava le conseguenze descritte nell’art. 2557 c.c., consistenti nello sviamento della clientela; d) che il dedotto grave inadempimento contrattuale, in violazione della obbligazione derivante dalla cessione del ramo di azienda, per la quale erano stati valutati nell’importo di L. 125 milioni l’avviamento e le strutture mobili ed era stato versato un corrispettivo complessivo di L. 170 milioni, legittimava la risoluzione del contratto a suo tempo stipulato.

Su queste premesse la M.M. chiedeva al Tribunale di Mantova di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della cedente e di condannare quest’ultima alla restituzione del prezzo versato, oltre interessi di mora e svalutazione monetaria, ed al risarcimento del danno, indicato nell’importo di L. 50 milioni.

Costituitasi in giudizio, l’ O. affermava che l’attrice, “al momento dell’acquisto della sanitaria”, era a conoscenza della doppia attivita’ esercitata da essa convenuta, titolare di due negozi in (OMISSIS), l’uno di erboristeria e sanitaria in via (OMISSIS), l’altro di sanitaria in via (OMISSIS), e precisava che, nonostante l’autorizzazione amministrativa preesistente alla cessione, non aveva mai posto in vendita articoli sanitari presso l’erboristeria nel periodo durante il quale la M.M. aveva esercitato tale attivita’ nel negozio posto a circa 200 metri di distanza, deducendo a questo riguardo di avere iniziato a vendere articoli sanitari in data 1 settembre 1997, dopo che la M.M. aveva cessato la propria attivita’. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande e la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per responsabilita’ processuale aggravata.

Nel corso della istruttoria veniva assunta prova per testimoni.

Trattenuta la causa in decisione, l’adito tribunale, con sentenza dd.

16 maggio – 6 giugno 2001. n. 567/01, dichiarava risolto il contratto di cessione di ramo di azienda per grave inadempimento della O. e condannava la convenuta a restituire l’importo di L. 170 milioni, versato dalla M.M.. oltre interessi legali nonche’ al risarcimento del danno subito da quest’ultima, da liquidarsi in separata sede.

Il primo giudice, in esito alle risultanze istruttorie, riteneva fondata la domanda, essendo emerso che l’ O., gia’ titolare di due negozi, precedentemente alla sottoscrizione del contratto, posti entrambi in (OMISSIS), costituenti due punti di vendita differenziati (l’uno organizzato per il commercio al minuto di prodotti di erboristeria e l’altro di articoli di sanitaria), aveva iniziato lo smercio di prodotti sanitari presso l’erboristeria solo dopo la cessione del ramo di azienda relativo alla vendita di prodotti sanitari, in questo modo tenendo un comportamento idoneo a sviare la clientela del ramo di azienda ceduto, considerato il luogo del verificarsi dei fatti, un piccolo paese della provincia di Mantova, dove la convenuta era conosciuta proprio per le attivita’ commerciali esercitate, oltretutto a pochi metri di distanza l’una dall’altra, e cosi’ ponendo in essere una attivita’ che si configurava come inadempimento contrattuale grave, idoneo a comportare la risoluzione del contratto, valutati i tempi ed i luoghi nei quali i fatti si erano verificati e considerato il prezzo pagato per la cessione. Il tribunale, oltre a ritenere provata per testimoni la circostanza della vendita di prodotti sanitari successiva alla cessione, rilevava come la stessa convenuta non avesse mai sostenuto di avere esercitato gia’ in epoca precedente al contratto del giugno 1996 presso il negozio di via (OMISSIS) la vendita di tali articoli, cosi’ risultando implicitamente che si trattava di attivita’ nuova, dunque, rientrante nel divieto di cui all’art. 2557 c.c..

Avverso la detta sentenza proponeva appello l’ O.. Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza deposita l’8.3.04, rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’ O. al quale resistono con controricorso gli intimati, quali eredi di M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia con il primo motivo di ricorso la erronea applicazione alla fattispecie dell’art 2557 c.c. non ricorrendone in concreto gli elementi.

Con il secondo motivo contesta che sarebbe stato onere di essa ricorrente provare l’anteriorita’ e la continuita’ della vendita di prodotti sanitari nel negozio di via (OMISSIS).

Con il terzo motivo lamenta che la sentenza impugnata, dopo avere pronunciato la risoluzione del contratto di vendita e l’obbligo di restituzione della somma di L. 170 milioni a carico di essa ricorrente, non abbia disposto altresi’ la restituzione in suo favore del negozio ceduto.

Venendo all’esame del primo motivo di ricorso si osserva che la Corte d’appello ha interpretato il contratto intercorso tra le parti rilevando, in sintesi, che lo stesso: a) si riferiva al negozio di via (OMISSIS) avente ad oggetto attivita’ di commercio al minuto di sanitaria tab 14^ di cui alla autorizzazione sindacale del 1986; b) escludeva la cessione del marchio “Erboristeria la Felce; c) non conteneva alcun riferimento alla pregressa attivita’ di vendita di prodotti sanitari presso l’altro negozio di via (OMISSIS) rimasto nella titolarita’ della O.; d) prevedeva per la cessione il cospicuo prezzo di L. 170 milioni.

In base a questi elementi di fatto, la Corte d’appello ha ritenuto che, in ragione dell’elevato prezzo pagato, in base ad una interpretazione secondo buona fede del contratto ed in osservanza del principio stabilito dall’art. 2557 c.c.,secondo cui il cedente l’azienda deve astenersi per un periodo di cinque anni dall’iniziare una nuova attivita’ che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a determinare uno sviamento di clientela, dovesse ritenersi che la cessione del ramo d’azienda concernente il commercio al minuto di sanitaria non aveva altro significato se non quello di ” desistenza della cedente dall’intraprendere o, se gia’ in atto dal proseguire il commercio al minuto di tale merce in sede fissa viciniore”.

Il primo motivo di ricorso censura l’anzidetta interpretazione. La doglianza pero’ viene avanzata esclusivamente sotto il profilo della violazione dell’art. 2557 c.c. e non anche sotto quello della violazione dei canoni di interpretazione del contratto previsti dall’art. 1362 c.c. e segg.; il motivo, inoltre, contiene una serie di censure che lamentano sostanzialmente un vizio di illogicita’ motivazionale.

Va, in primo luogo, rammentato il costante orientamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale e’ tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg.

o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresi’, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa. (Cass 22536/07; Cass. 21064/04; Cass. 15381/04).

Sotto un primo profilo dunque, in relazione a tutte quelle doglianze con cui si censura l’interpretazione del contratto effettuata dalla Corte d’appello,la mancanza nel ricorso di ogni riferimento alla violazione dei canoni interpretativi del contratto stabiliti dal codice civile ne preclude l’ingresso all’esame in questa sede di legittimita’.

Sotto un secondo profilo le censure che attengono ad un vizio motivazionale (non sarebbe vero che la cessione del ramo d’azienda si riferiva ai soli prodotti sanitari e non anche a quelli di erboristeria; non sarebbe vero che il prezzo elevato sarebbe stato relativo ai soli prodotti sanitari, comprendendo invece anche quelli di erboristeria; non sarebbe corretta la valutazione circa il rapporto tra inventario ed avviamento etc) tendono invero a prospettare inammissibilmente una diversa lettura del contratto rispetto a quella fornita dalla Corte d’appello che appare del tutto logica e coerente.

Quanto poi, alla censura relativa asserita violazione dell’art. 2557 c.c. la stessa e’ infondata.

La Corte d’appello nell’interpretare il contratto ha ritenuto che la O., non solo si era impegnata a non intraprendere ex novo l’attivita’ di vendita di prodotti sanitari, ma altresi’ dal desistere da detta attivita’ se la stessa era gia’ in atto al momento della cessione dell’azienda.

Tale interpretazione non risulta in alcun modo in contrasto con l’art. 2557 c.c..

Come e’ noto, il contratto di cessione di azienda,oltre a produrre il trasferimento di questa, comporta anche per il cedente l’assunzione dell’ulteriore obbligazione di non tenere in concreto comportamenti che vanifichino la ragione pratica della operata cessione, tramite l’inizio, nell’arco di un quinquennio, di una attivita’ che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. L’illecito consistente nella violazione di tale obbligo ha natura contrattuale, attiene alla causa del contratto e quindi al suo esatto adempimento, ed incide su diritti di natura dispositiva e transigibile. (Cass. 9251/97).

A tale proposito questa Corte ha ulteriormente precisato che il divieto di concorrenza posto dall’art. 2557 c.c., comma 1, a carico del cedente non persegue un interesse pubblico ma e’ volto unicamente a tutelare il cessionario dell’azienda dal tentativo del cedente di sviare la clientela attraverso la prosecuzione da parte di quest’ultimo della stessa attivita’ che ha formato oggetto della cessione. Trattasi pertanto di una norma di natura dispositiva in cui l’obbligo previsto assume carattere contrattuale ed e’, come tale, derogabile dalle parti mediante un patto da cui risulti non una mera tolleranza del cessionario ma l’effettiva volonta’ delle parti di consentire al cedente lo svolgimento della stessa attivita’ commerciale nonostante per la sua ubicazione si ponga inevitabilmente in concorrenza con quella del cessionario. (Cass. 10062/08).

Se il patto in questione e’ dunque derogabile dalle parti, le stesse ben possono escludere, come dianzi evidenziato, l’obbligo per il cedente di astenersi dall’intraprendere una attivita’ atta a sviare la clientela dell’azienda ceduta, ma, in senso inverso, possono anche prevedere – come accertato nel caso specie dalla Corte d’appello – un piu’ vincolante obbligo per il cedente volto non solo a non intraprendere l’attivita’ in questione ma anche a cessare dalla stessa qualora fosse gia’ in atto al momento della cessione dell’azienda.

Questa essendo la volonta’ delle parti – secondo l’interpretazione data dalla Corte d’appello al contratto – nessuna rilevanza riveste la circostanza della esistenza di una autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti sanitari anche in capo al negozio rimasto nella disponibilita’ della O.. Una volta infatti che quest’ultima si era impegnata a desistere, ove gia’ in atto, dalla attivita’ di vendita di detti prodotti, non aveva altro da fare che interrompere l’attivita’ stessa, non imponendo l’esistenza di una autorizzazione commerciale l’obbligo di esercitare la vendita di una categoria di prodotti contenuta nella tabella autorizzata e potendo, comunque, il titolare della detta autorizzazione rinunciare, in osservanza degli obblighi contrattuali assunti, all’autorizzazione per il commercio della categoria di prodotti in questione.

In conclusione deve ritenersi definitivamente accertato il fatto che l’ O. con la stipula del contratto si sia impegnata a non intraprendere nel vicino negozio di via (OMISSIS) l’attivita’ di commercio al minuto di prodotti sanitari o se gia’ in atto a sospenderla.

Cio’ comporta l’inammissibilita’ delle ulteriori doglianze contenute nel primo motivo e di quelle avanzate nel secondo concernenti la data in cui l’ O. aveva iniziato ad esercitare l’attivita’ di cui sopra e su chi gravasse il relativo onere, poiche’ le predette questioni sono ormai del tutto irrilevanti posto che risulta definitivamente accertato che, anche se l’ O. aveva iniziato il commercio in questione prima della cessione del negozio di via (OMISSIS), la stessa si era comunque impegnata a provi termine, con la conseguenza che il non averlo fatto comportava violazione dell’art. 2557 c.c..

Il terzo motivo e’ infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la declaratoria di risoluzione del contratto, pur importando per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall’art. 1458 c.c. l’obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori senza la domanda della parte interessata che, essendo soggetta alle norme del codice di rito, non puo’ essere proposta per la prima volta in appello, stante il divieto stabilito dall’art. 345 c.p.c. a pena di inammissibilita’, rilevabile anche d’ufficio. (Cass 5736/83, Cass. 2962/82, Cass. 6479/81, Cass. 3090/88; Cass. 7234/95; Cass. 10632/96;

Cass. 3287/99; Cass. 3608/0l; Cass. 12322/01). A tale principio si e’ correttamente attenuta la Corte d’appello che ha affermato che il giudice non puo’ provvedere che su domanda della parte interessata che nella specie non era stata proposta onde nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. puo’ sul punto accamparsi.

Il ricorso va pertanto respinto.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. La peculiarita’ delle questioni dibattute giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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