Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2689 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 15/09/2016, dep.01/02/2017),  n. 2689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3065-2014 proposto da:

R.R., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G.G. BELLI, 36, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGRESTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO GIUSTOZZI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di MACERATA, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 759/2013 del TRIBUNALE di MACERATA, emessa il

28/05/2013 e depositata il 08/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 759 del 2013 (depositata il 08/06/2013 e non notificata) il Tribunale di Macerata rigettava l’appello proposto da R.R. avverso la sentenza n. 291/2010 emessa dal Giudice di Pace di Macerata, con la quale veniva confermato il verbale n. (OMISSIS) emesso dalla polizia stradale di Macerata che contestava la violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 13 applicando la sanzione di Euro 4.144,00. Il R. nella qualità di proprietario di un terreno sul quale la Trotters s.r.l. aveva apposto un cartello pubblicitario, ritenendo di essere esonerato da qualsiasi responsabilità, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 23 C.d.S., comma 7 e comma 13 bis, nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 6 entrambi in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3.

La Prefettura di Macerata ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con i motivi sopra esposti il ricorrente lamenta che il giudice a quo abbia posto ingiustamente a suo carico la violazione dell’art. 23 comma 7, punita ai sensi del comma 13 bis C.d.S., che concerne (abusiva collocazione di insegne pubblicitarie, essendo egli estraneo ai fatti quale mero proprietario del suolo concesso in affitto alla Trotters s.r.l..

Ad avviso del ricorrente la sanzione andava posta a carico solo dall’autore della violazione medesima che nella specie è la Trotters s.r.l., mentre il giudice a quo ha erroneamente ritenuto il R. responsabile in solido L. n. 689 del 1981, art. 6 con l’autore della contestata violazione.

Il motivo è infondato.

Occorre preliminarmente osservare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la collocazione di un cartello pubblicitario, su suolo privato, in prossimità di svincolo autostradale è soggetta, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 23, comma 4, a specifica autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, finalizzata a verificare che i mezzi pubblicitari non costituiscano un pericolo per la circolazione in relazione alla distrazione che possono determinare negli utenti della strada, insufficiente rivelandosi, pertanto, la sola concessione edilizia, rilasciata dal comune, avente la diversa finalità di accertamento della compatibilità con le norme urbanistiche dell’intervento edilizio per la suddetta collocazione (V Cass. n. 24130 del 2012, Cass. n. 22339 del 2004).

Nella fattispecie in questione il cartello pubblicitario è stato posto in prossimità di uno svincolo autostradale, senza la specifica autorizzazione dell’ente proprietario della strada ma solo con l’autorizzazione rilasciata dal Comune per le note. Da ciò, deriva la legittima applicazione dell’art. 23, comma 7 e la conseguente applicazione del comma 13 bis C.d.S., quanto alla sanzione, il quale dispone che: In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario…..l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo…..”.

Tale comma menziona espressamente la responsabilità del proprietario o possessore del suolo anche in via solidale, dove per “in via solidale” viene inteso per implicito il concetto espresso nella L. n. 689 del 1981, art. 6 sulle sanzioni amministrative, secondo il quale: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà….”.

Come pronunciato in passato da questa Corte il fondamento giuridico di tale solidarietà va individuato nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell’infrazione e nel rapporto soggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, con l’autore della violaone, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione. Quindi la responsabilità solidale del proprietario dei mezzi che servirono a perpetrare l’infrazione rispondono in solido della violazione per scelta del legislatore (v. Cass. sentenza n. 1040 del 2012) e in termini (v. Cass. Sentenza n. 19787 del 2006).

Pertanto, la circostanza che ci sia stato un contratto, tra il ricorrente e la Trotters ossia la società che ha materialmente collocato i mezzi pubblicitari in questione, non può comportare la deroga alla responsabilità solidale normativamente prevista.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e le critiche formulate dal ricorrente nella memoria illustrativa non hanno alcuna incidenza su dette conclusioni, giacchè – oltre a prospettare una questione nuova, quale quella della mancata notifica di una qualunque intimazione per la rimozione del cartello abusivo – si commentano da sè per avere parte ricorrente comunque proposto opposizione, per cui nessun diritto di difesa appare violato, e conseguentemente il ricorso va respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente in solido alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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