Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26889 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26889 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 7037-2012 proposto da:
NIGRIS COSATTINI PIETRO NGRPTR41M08L483G,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16,
presso lo studio dell’avvocato GARCEA FRANCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIRIO GIORGIO
giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BANCA ANTONVENETA SPA 04300140284, in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIO EMENUELE II 18, presso lo studio GREZ &
ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato CONTI
MAURIZIO giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

84oco

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 648/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che
condivide la relazione.

Ric. 2012 n. 07037 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

TRIESTE dell’8/06/2011, depositata 11 23/09/2011;

Corte Suprema di Cassazione
Sezione sesta civile (1)

Cosattini Pietro nei confronti della Banca Antonveneta s.p.a. già
Banca Antoniana Popolare Veneta soc. coop. a r.l. il Consigliere
relatore ha depositato la relazione che segue.

relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto
segue.

Nigris Cosattini Pietro ha proposto ricorso per Cassazione

affidato ad un unico motivo avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Trieste n. 648/2011 con cui veniva accolto
parzialmente l’appello del medesimo avverso la sentenza parziale
del Tribunale di Tolmezzo n. 54/2004 e quella sentenza definitiva
n.47/2008 sempre del Tribunale di Tolmezzo che condannava la
resistente banca al pagamento di interessi nella misura legale ex
art. 1284 ultimo comma c.c.

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 7037/12 proposto da Nigris

L’ intimata ha resistito con controricorso.
Con l’unico articolato motivo di ricorso il ricorrente: lamenta la
mancata ammissione di una nuova CTU al fine di determinare gli

stati determinati partendo da un saldo zero alla data del 28.2.90;
assume che la banca non ha fornito prova dei fatti costitutivi del
credito non avendo fornito gli estratti conto a partire dalla data di
apertura del conto; contesta il mancato accertamento del carattere
usurario degli interessi.
Le censure sono infondate.
Quanto alla prima la stessa è inammissibile.
La

Corte d’appello ha rilevato che la richiesta di

rideterm inazione degli interessi a tasso zero è stata tardivamente
presentata in corso di causa.
Nei confronti di tale motivazione nessuna censura si rinviene nel
ricorso onde la doglianza non può trovare ingresso in questa sede
di legittimità.
Aggiungasi che sotto tale profilo non rileva quanto dedotto dal
ricorrente che osserva che nella citazione aveva rilevato che alla

interessi effettivamente dovuti; contesta che questi ultimi non siano

data del 20.2.90 il conto presentava uno scoperto di lire
109. 107.754 e che tale cifra non poteva considerarsi come una
confessione posto che l’atto introduttivo del ricorso non era stato
sottoscritto da esso ricorrente ma solo dal difensore. Ciò che

rileva infatti è che con l’atto introduttivo l’allora attore non aveva
chiesto che il calcolo degli interessi fosse effettuato alla data
predetta a saldo zero dovendosi necessariamente in tal modo
intendere che il predetto calcolo dovesse essere effettuato
partendo dalla somma iniziale indicata in citazione.
In tal senso quindi nessun obbligo di produzione degli estratti
conto a far data dall’apertura del conto poteva farsi gravare sulla
banca.
Nel caso di specie infatti non risulta applicabile la giurisprudenza
di questa Corte che ha costantemente ritenuto che nei rapporti
bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la
validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di
interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può
dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione, ai
sensi dell’art. 2710 cod. civ., di estratto notarile delle sue scritture
(

contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, atteso che
soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del
conto stesso consente, attraverso l’integrale ricostruzione del dare

credito della banca,(Cass 10692/07; Cass 23974/10; Cass
1842/11).
In base a quanto detto ,infatti, il ricorrente ha chiesto con l’atto
introduttivo del giudizio che il ricakolo degli interessi fosse
effettuato a partire dal 20.2.90 partendo dalla somma di lire
109.107.754.
Quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della
CTU, la Corte d’appello ha fornito adeguata motivazione sul
punto rilevando che la perizia espletata in primo grado era stata
esaustiva.
E’ appena il caso di rammentare che questa Corte ha più volte
precisato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito
la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche
suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente
tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare,

e dell’avere con applicazione del tasso legale, di determinare il

in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice.
L’esercizio di tale potere non é sindacabile in sede di legittimità,
ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e

Corte d’appello valutato l’esaustività della CTU e non essendo
state indicate nel ricorso critiche avanzate dal ricorrente alla
predetta CTU della fase di merito ( Cass . 27247/08; Cass
7622/10).
Va soggiunto , in ogni caso, che ,essendo stato il rinnovo della
CTU richiesto per il ricakolo degli interessi a far data dall’inizio
del conto, il rigetto delle censure di cui sopra rendono la predetta
doglianza inammissibile per carenza d’interesse.
Circa, infine, gli asseriti interessi usurai la doglianza è
inammissibile.
La Corte d’appello ha infatti escluso che nel caso di specie fosse
stato accertato un tasso usurario . La motivazione parte infatti
dall ‘inciso

ll

quand’anche vi fosse stato superamento del tasso

soglia …” il che significa che ricorre nel caso di specie una
duplice ratio decidendi e cioè: non vi è prova dell’esistenza di

giuridici ,• circostanza che si rinviene nel caso di specie avendo la

interessi usurai e, quand ‘anche vi fosse non si applicherebbe la
legge 108/96.
Il ricorrente censura solo questa seconda ratio e non la prima che

non può avere ingresso in questa sede di legittimità.
Ove si condividano le predette considerazioni il ricorso può
pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i
requisiti di cui all’art 375 c.p.c.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 26.4.13
Il Cons. relatore

Considerato :
che risulta proposto altresì in giudizio ricorso incidentale condizionato da parte della
Banca Antonveneta spa
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle
rassegnate nella relazione di cui sopra;

è di per sé in grado di sorreggere la motivazione, onde la censura

che pertanto il ricorso rigettato, restando assorbito quello incidentale condizionato,
con conseguente condanna alle spese del ricorrente principale liquidate come da
dispositivo.
PQM

ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2500,00 oltre euro
100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, condanna il

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