Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26889 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32988-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CALVO;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.F. propose opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. impugnando il provvedimento con cui il giudice delegato aveva rigettato, per intervenuta prescrizione del relativo credito, la richiesta di insinuazione di quanto dal primo invocato, a titolo di t.f.r., in relazione al pregresso rapporto di lavoro subordinato dal medesimo intrattenuto, fino al gennaio 2007, con la menzionata società poi fallita. Sostenne di aver interrotto il decorso della prescrizione tramite l’instaurazione di un precedente giudizio innanzi al Giudice del Lavoro, successivamente interrotto per l’intervenuto fallimento della (OMISSIS) s.r.l., e ribadì la propria istanza.

1.1. Con decreto del 2 ottobre 2018, il Tribunale di Catania, nel contraddittorio con la curatela fallimentare, accolse quell’opposizione ed ammise il B. al passivo della suddetta procedura concorsuale, con il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 1, per il complessivo importo di Euro 3.594,24, oltre rivalutazione ed interessi come ivi specificati. Ritenne, in particolare, quel giudice che: i) “l’eccezione di prescrizione è stata ritualmente sollevata soltanto in questa sede, avendo il curatore in sede di progetto di stato passivo proposto l’ammissione del credito; (…) dunque la documentazione offerta dall’opponente alla prima udienza, va considerata quale produzione necessaria con la prima difesa utile in relazione alle difese svolte dalla curatela con la memoria di costituzione, e dunque ammissibile”; “la fine del rapporto di lavoro dell’opponente risale al 3.1.2007, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione per il richiesto TFR”; “il primo atto interruttivo va individuato nel deposito del ricorso innanzi al Giudice del lavoro in data 16.6.2008”, altresì evidenziando che “il relativo processo veniva dichiarato interrotto il 3.10.2014”; iv) giusta l’art. 2945 c.c., comma 3, “qualora il processo si estingue, l’atto introduttivo del “giudizio ha soltanto efficacia interruttiva istantanea e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non potendo assumere efficacia interruttiva gli atti successivi di un processo estinto”; v) malgrado dalla data del deposito del ricorso innanzi al Giudice del Lavoro (16.6.2008) a quella della istanza di insinuazione al passivo (14.4.2014) fossero decorsi più di cinque anni, “tuttavia, parte opponente, alla prima udienza, ha prodotto la notifica dell’ordinanza ex art. 423 c.p.c., comma 2, con la quale il Giudice del Lavoro ordinava alla società in bonis il pagamento del 11-A, oggetto della domanda di insinuazione (…) la predetta notifica, intervenuta in data 17.02.2011, è valido atto interruttivo della prescrizione”, sicchè, “a seguito della produzione integrativa, non può dirsi maturata alcuna prescrizione”; vi) “il credito appare comprovato dalla documentazione prodotta in atti”.

2. Avverso questo decreto, la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il B. è rimasto solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, commi 1, 7, 8 e 9, e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si assume che la produzione dell’ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro di Catania nel giudizio iscritto al n. 4630/2008, della quale la difesa del B., nel verbale di causa dell’udienza dell’11.9.017 innanzi al tribunale a quo, ha dichiarato di depositare copia, “avrebbe potuto essere e effettuata solo con modalità telematica, atteso che il Giudice, non essendosi verificati gli eventi previsti dal detto art., comma 8, e non ricorrendo ragioni specifiche, non autorizzò il deposito cartaceo della stessa”. La citata ordinanza, invece, non è stata mai depositata telematicamente nel processo ex art. 98 L. Fall. innanzi al tribunale catanese, e, malgrado ciò, quest’ultimo, “in violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, ha preso in considerazione detto documento ai fini della decisione, considerandolo documento validamente acquisito agli atti del processo ed idoneo ad interrompere il decorso del termine quinquennale per la prescrizione del diritto di credito” vantato dal B. verso il fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;

II) “Violazione dell’art. 99 L. Fall., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si lamenta che “il ricorrente non ha indicato nel ricorso ex art. 98 L. Fall. fra i documenti che offriva in comunicazione, “l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, nel giudizio iscritto al n. 4630/2008 del Ruolo Generale”, nè tale documento è stato depositato unitamente al detto ricorso o, in precedenza, unitamente alla domanda del 14.4.2014 con la quale lo stesso aveva chiesto che venisse ammesso al passivo del fallimento, in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c., n. 1, il credito di Euro 3.594,24 oltre rivalutazioni ed interessi da egli vantato nei confronti della società fallita”. Erroneamente, dunque, il tribunale etneo aveva disatteso l’eccezione di tardività che la curatela odierna ricorrente aveva ivi tempestivamente formulato in relazione a detta documentazione, prodotta dal B. solo all’udienza dell’11.9.2017;

III) “Revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere l’ordinanza impugnata affetta da un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa, e la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa”. Si ascrive al tribunale predetto di aver erroneamente affermato che la prescrizione era stata eccepita ritualmente dalla curatela fallimentare, per la prima volta, nella memoria difensiva di costituzione depositata il 18.11.2017 nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal B. e “che, dunque, la documentazione offerta dall’opponente alla prima udienza va considerata quale produzione necessaria con la prima difesa utile in relazione alle difese svolte dalla curatela con la memoria, di costituzione, e dunque ammissibile”. Invero, l’eccezione di prescrizione del diritto del credito azionato dal B. era già stata sollevata dal fallimento in sede di udienza di verifica dello stato passivo e, in relazione ad essa, nulla fu ivi obbiettato dal difensore del primo, benchè presente. Inoltre, di tanto era stato dato atto anche nella comunicazione ex art. 97 L. Fall. al medesimo difensore, cui era stato allegato il verbale dell’udienza predetta, i provvedimenti ivi adottati dal giudice per ciascuna domanda esaminata ed il decreto di chiusura ed esecutività dello stato passivo.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Invero, il ricorso ex art. 98 L. Fall. è proposto da un soggetto nella specie, un creditore la cui domanda di ammissione al passivo era stata respinta – che è escluso dalla modalità telematica, non risultando tra quelli indicati nel D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 3 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), il quale dispone che, nelle procedure concorsuali, la disposizione di cui al comma 1 (in tema di deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite “esclusivamente con modalità telematiche”)” si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti a cura del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario” (cfr. Cass. n. 19151 del 2019). Affatto ritualmente, quindi, il difensore del B. aveva depositato in forma cartacea (anche) l’ulteriore documentazione poi utilizzata dal tribunale nella sua decisione, sicchè, sotto questo profilo, pure la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è priva di fondamento.

2.2. E’ doveroso aggiungere che, in ogni caso, come il deposito per via telematica dell’atto introduttivo del giudizio o della documentazione ad esso allegata, anzichè con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità, rispettivamente, della costituzione dell’attore o della produzione, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa dell’atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità (cfr. Cass. n. 9772 del 2016; Cass. n. 1717 del 2019), ugualmente il deposito dell’atto introduttivo e della documentazione predetta con modalità cartacee anzichè, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio su quella documentazione, eventualmente mediante concessione di termine all’altra parte per svolgere le proprie difese (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. n. 19151 del 2019).

3. Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente perchè chiaramente connessi, sono fondati nei soli limiti di cui appresso.

3.1. Giova premettere che: i) la questione afferente la prescrizione del credito invocato dal B. è stata certamente affrontata dal giudice delegato e tanto emerge chiaramente dallo stesso decreto oggi impugnato laddove, nella parte descrittiva del fatto processuale, si legge, testualmente (cfr. pag. 2): “rilevato che, con ricorso, depositato il 28.06.2016, B.F. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. (..), impugnando il provvedimento comunicato il 14.06.2016 con il quale il g.d., in data 31.03.2016, aveva rigettato l’istanza di ammissione al passivo del credito da lui vantato a titolo di TFR per intervenuta prescrizione del credito”; con la spiegata opposizione – giusta il tenore letterale del menzionato decreto – il B. aveva insistito “per l’integrale ammissione del proprio credito eccependo l’intervenuta interruzione del decorso della prescrizione in ragione dell’instaurato giudizio innanzi al Giudice del Lavoro, successivamente interrotto per l’intervenuto fallimento della società”.

3.1.1. Indubbiamente, quindi, il tema dell’intervenuta prescrizione, o meno, del credito suddetto apparteneva già al contraddittorio ancor prima della costituzione della curatela fallimentare innanzi al tribunale catanese adito, ex art. 98 L.Fall., dal B., così come è irrilevante lo stabilire se il giudice delegato, in proposito, avesse accolto la corrispondente eccezione della curatela o (in tal caso evidentemente violando l’art. 2938 c.c.) pronunciato di ufficio. Ciò che oggi interessa, infatti, è che la doglianza prospettata dall’opponente riguardò, esclusivamente, l’asserita avvenuta interruzione della prescrizione tramite un precedente giudizio da lui instaurato, contro la (OMISSIS) s.r.l. in bonis, davanti al Giudice del Lavoro: giudizio, poi, interrotto, però, a seguito del fallimento della indicata società.

3.2. Fermo quanto precede, ricorda il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di osservare (dr Cass. n. 20746 del 2015, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 31474 del 2018) che, nella specificità del procedimento disciplinato dall’art. 99 L.Fall., comma 2, n. 4, col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d’ufficio che l’iscrizione a ruolo, nonchè la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso; i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l’inammissibilità delle produzioni e non già dell’intera opposizione.

3.2.1. Dunque, il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale, da ciò derivandone che, “in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 99 L.Fall., comma 2, n. 4, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (cfr.- Cass. n. 15037 del 2016; Cass. n. 19610 del 2017).

3.3. Calando i riportati principi, qui integralmente condivisi, nella odierna vicenda, ne consegue, evidentemente, che la (ulteriore, rispetto a quella allegata al suo ricorso ex art. 98 L.Fall.) documentazione “offerta dall’opponente alla prima udienza” (Cfr. pag. 2 del decreto impugnato) deve considerarsi tardivamente prodotta, da ciò scaturendone la sua inammissibilità e la inutilizzabilità della medesima, ai fini della decisione, ad opera del tribunale.

3.3.1. Non è vero, infatti, come si è già anticipato, che la curatela avesse introdotto il tema della prescrizione dell’avversa pretesa solo costituendosi in quella sede, posto che la relativa questione era stata esaminata certamente dal giudice delegato ed il B. aveva fondato la propria opposizione specificamente (ed unicamente) sull’avvenuta interruzione del corrispondente termine per effetto della instaurazione di un precedente giudizio, con oggetto analogo, innanzi al Giudice del Lavoro, senza che fosse poi trascorso, fino alla domanda di insinuazione al passivo, un nuovo quinquennio ex art. 2948 c.c.. A fronte di ciò, quindi, l’argomentazione della curatela secondo cui “l’estinzione del processo innanzi al Giudice del Lavoro, in applicazione dell’art. 2945 c.c., comma 3, aveva retrodatato il decorso del nuovo termine di prescrizione al deposito del relativo ricorso” (cfr. pag. 2 del decreto impugnato) altro non era che una mera difesa (o eccezione in senso ampio), volta a contestare l’assunto del creditore circa la vantata fondatezza dell’avvenuta interruzione della prescrizione come da lui argomentata.

3.2. Il B., pertanto, avrebbe dovuto immediatamente depositare, contestualmente al proprio ricorso ex art. 98 L. Fall., tutti i documenti a suo dire idonei a dimostrare l’invocata interruzione della stessa, non potendo considerarsene ammissibile la loro produzione in momenti cronologicamente differenti, peraltro nemmeno immediatamente conseguenti ad eccezione in senso stretto della controparte.

3.3. Nè, in contrario, potrebbe invocarsi l’ormai consolidato (a partire da Cass., SU, n. 15661 del 2005) principio circa la rilevabilità di ufficio dell’eccezione di interruzione della prescrizione, atteso che lo stesso postula la rituale acquisizione (e, quindi, l’ammissibilità) della documentazione che il giudice, all’uopo, ritenga di utilizzare (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 1138 del 2020; Cass. n. 3444 del 2020; Cass. 32224 del 2019; Cass. n. 29714 del 2019; Cass. 23518 del 2019; Cass. 12994 del 2019; Cass. n. 27988 del 2018; Cass. 14755 del 2018; Cass., 9226 del 2018; Cass. n. 18602 del 2013; Cass., SU, n. 15031 del 2013).

3.3.1. In altri termini, l’interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto, ma può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti: operano, infatti, esclusivamente a tale scopo i limiti preclusivi fissati – per il rito ordinario di cognizione (ma altrettanto può dirsi, evidentemente, per le altre tipologie processuali che pure prevedano – come, nella specie, l’art. 99 L. Fall., comma 2, n. 4 – termini preclusivi dell’esercizio di facoltà processuali) – dalla fase della trattazione per l’esercizio del potere di ” allegazione” dei fatti e di “deduzione” probatoria, in quanto previsti non in funzione della proposizione della eccezione in senso lato o della mera difesa, ma soltanto della indicazione e della richiesta di verifica istruttoria del fatto storico – ove questo non risulti già disponibile al giudizio – sul quale la difesa o eccezione in senso lato viene a fondarsi. In tal senso va ribadito il principio enunciato da Cass., SU, ord. interl. n. 10531 del 2013 secondo cui “Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (cfr. anche la più recente Cass. n. 29714 del 2019).

3.3.2. A ciò deve aggiungersi che, in linea generale, la distinzione tra “allegazione” – nel senso di formulazione, proposizione – della eccezione in senso lato, non soggetta alle preclusioni in primo grado della fase processuale di trattazione ed al divieto di “nuove eccezioni, non rilevabili di ufficio” di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2, ed invece “allegazione” – e prova – del fatto storico sulla quale essa si fonda (art. 2697 c.c., comma 2), è stata definitivamente accolta da Cass., SU, n. 2951 del 2016, la quale ha statuito che: “I., contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”, conseguentemente concludendo che “la carenza di titolarità attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.

3.4. Ecco, allora, che, nella specifica vicenda oggi all’attenzione di questa Corte, ne deriva, alla stregua dei principi tutti finora esposti, che: i) il B., con il proprio ricorso ex art. 98 L. Fall., aveva invocato l’interruzione della prescrizione del proprio credito, ritenuta, invece, compiutasi dal giudice delegato. A tal fine, sarebbe stato suo preciso onere, a pena di decadenza, giusta l’art. 99 L. Fall., comma 2, n. 4, indicare specificamente i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi ed i documenti prodotti. Tanto aveva fatto mediante l’allegazione dell’avvenuta instaurazione (producendone esclusivamente il relativo ricorso) di un precedente giudizio, con oggetto analogo, innanzi al Giudice del Lavoro, senza che fosse poi trascorso, fino alla domanda di insinuazione al passivo, un nuovo quinquennio ex art. 2948 c.c.; ii) l’argomentazione della curatela secondo cui “l’estinzione del processo innanzi al Giudice del Lavoro, in applicazione dell’art. 2945 c.c., comma 3, aveva retrodatato il decorso del nuovo termine di prescrizione al deposito del relativo ricorso” (Dott. pag. 2 del decreto impugnato) era una mera difesa (o eccezione in senso ampio), volta a contestare il riportato assunto del creditore circa la vantata fondatezza dell’avvenuta interruzione della prescrizione come da lui argomentata; iii) il tribunale, pertanto, decidendo sulla controversa questione dell’interruzione della prescrizione (rilevabile anche di ufficio), lungi dal ritenere ammissibile la produzione, ad opera del B., di ulteriore documentazione alla prima udienza (non trattandosi di replicare ad una eccezione in senso stretto della curatela), avrebbe dovuto tenere conto solo della documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio, vale a dire, esclusivamente, di quella che ciascuna parte aveva depositato contestualmente alla sua costituzione.

3.4.1. Da tanto consegue che, evidentemente, quella ulteriore documentazione che il tribunale catanese ha posto a fondamento dell’accoglimento dell’opposizione del B. era dal primo inutilizzabile, perchè prodotta tardivamente (oltre, cioè, il termine di cui all’art. 99 L. Fall., comma 2, n. 4), da ciò derivandone, che, in assenza di una prova ritualmente acquisita dell’avvenuta interruzione della prescrizione del credito di cui era stata domandata l’insinuazione, la proposta opposizione non poteva che essere respinta.

4. Da ciò, quindi, la fondatezza dei motivi di ricorso in esame, che, da un lato, impone la cassazione del decreto impugnato, mentre, dall’altro, consente la decisione nel merito, non occorrendo altri accertamenti di fatto, nel senso del rigetto dell’opposizione allo stato passivo proposta dal B. in virtù dell’accertata maturazione della prescrizione del diritto di credito ivi invocato.

5. Le spese del giudizio di merito e di quello, odierno, di legittimità, liquidate come in dispositivo, restano a carico del B., risultato definitivamente ed integralmente soccombente, dandosi atto, infine, che, atteso l’avvenuto accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e ne accoglie il secondo ed il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione del B. avverso lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l..

Condanna il B. al pagamento, in favore della curatela odierna ricorrente, delle spese processuali, che liquida: i) per il giudizio innanzi al Tribunale di Catania, in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; i:) per quelle di questo giudizio di legittimità, in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro, 100,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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