Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26889 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13508-2014 proposto da:

UNICREDIT S.P.A. PER ESSA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.,

P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO TOSI giusta procura alle liti a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in

persona del curatore fallimentare, autorizzato a costituirsi nel

presente giudizio con provvedimento del Giudice Delegato in data

23/05/2014, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GIACOVELLI

giusta procura speciale rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERBANIA, emesso il 03/04/2014 e

depositato il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito l’Avvocato Maria Elena Ribaldone che si riporta ai motivi del

ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con decreto depositato in data 15 aprile 2014, il Tribunale di Verbania (procedimento n. 35/2012 sub 2/2013 RG), ha rigettato l’opposizione proposta da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANKs.p.a avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con il quale era stata a sua volta respinta la domanda di ammissione allo stato passivo del predetto fallimento del credito della ricorrente pari ad Euro 422.447,11, pari al preteso saldo negativo di due contratti di conto corrente stipulati con la società poi fallita;

che avverso il citato provvedimento UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che il fallimento (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla parte della decisione con cui il tribunale ha affermato che la banca non avrebbe fornito prova del credito scaturente dai due conti correnti, circostanza che sarebbe smentita dall’avvenuta produzione già in sede di domanda di ammissione al passivo delle copie dei contratti sottoscritti dalla società e dal fatto che gli estratti conto sarebbero stati sufficienti a provare il credito, in assenza di contestazioni nè da parte della curatela nè della società in bonis;

che il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale disatteso la richiesta di nomina di un ctu contabile, nonostante la produzione degli estratti conto relativi a entrambi i rapporti;

ritiene che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto:

1) con riferimento al primo motivo, attesa la qualifica di terzo del curatore fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20/02/2013), l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda sembra incombere sulla parte che ne chiede l’ammissione, e ciò del tutto a prescindere dall’atteggiamento della curatela che, non essendo parte sostanziale del giudizio, non sembra poter disporre del diritto in contesa, men che mai con la fida confessio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015); che, nella specie, il tribunale ha ritenuto non provato il credito, avendo accertato che la documentazione probatoria depositata era incompleta e determinava la necessità di riportare a zero il saldo per il periodo non provato; che tale argomentazione sembra applicare correttamente il principio di diritto sopra richiamato, dovendosi solo precisare che non sarebbe opponibile alla curatela nemmeno la mancata contestazione degli estratti conto periodici inviati alla società in bonis (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6465 del 09/05/2001);

2) che il secondo motivo di ricorso non sembra meritevole di accoglimento, atteso che costituisce affermazione costante di questa Corte che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti (di recente Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015; Sez. L, Sentenza n. 4185 del 02/03/2015); che, nella specie, il tribunale sembrerebbe aver fatto buon governo del citato principio, avendo dichiarato la superfluità dell’accertamento stante la carenza del fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio; che per la parte in cui la medesima censura deduce un vizio di motivazione, essa appare inammissibile, in quanto, ben lungi dall’identificare l’omissione lamentata, si profonde in una diversa ricostruzione fattuale e giuridica rispetto a quella effettuata dal tribunale, finendo per sollecitare questa Corte a un’inammissibile sindacato di merito sulla vicenda;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria di parte ricorrente, udito il difensore della resistente, condivide le considerazioni esposte nella relazione, non essendo peraltro le repliche contenute nella memoria richiamata idonee a diverse conclusioni, avendo il giudice di merito fatto retta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: n. 21597/13; n. 21466/13; n. 1842/11), secondo cui è onere della banca, che agisca (anche) in sede di verifica del debito fallimentare per sentire riconosciuto il proprio credito corrispondente al saldo di un conto corrente, di fornirne prova mediante produzione in giudizio degli estratti conto a partire dall’apertura del conto stesso, onde consentire – tanto più quando, come nella specie, sia contestata la determinazione degli interessi debitori – la rideterminazione del saldo finale, a prescindere comunque dalla mancata contestazione da parte della società in bonis, stante la terzietà del curatore in sede di sub procedimento di verifica.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Lire 10.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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