Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26888 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26888 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 8223-2011 proposto da:
HEXAGON METROLOGY SPA 05847100012, in persona dei suoi
procuratori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato
NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato REPETTI ALFREDO giusta procura speciale
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO CIAL SRL;

– intimato avverso il decreto n. R.G. 415/2010 del TRIBUNALE di VASTO del
15/10/2010, depositato 11 28/02/2011;

3

Data pubblicazione: 29/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha

concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 08223 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

La Corte , rilevato che sul ricorso n. 8223/11 proposto dalla
Hexagon Metrology spa nei confronti del Fallimento CIAL srl il
consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

RILEVATO
Che la Hexagon Metro logy spa ha proposto ricorso per
Cassazione sulla base un unico motivo avverso il decreto del
tribunale di Vasto, depositato il 28.02.2011, con cui veniva
dichiarata inammissibile l’opposizione allo stato passivo poiché il
termine fissato per la notifica del depositato ricorso in opposizione
non era stato rispettato e l’istanza per la fissazione di una nuova
udienza era stata depositata quando il termine era ormai scaduto.
L’intimato fallimento non ha svolto attività difensiva.
Deduce la società ricorrente che la notifica del ricorso in
opposizione non era stata effettuata dei termini perché la
cancelleria non aveva provveduto a notificare il provvedimento di
fissazione dell’udienza.
Il ricorso appare fondato.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio risulta che il provvedimento del
giudice relatore ,con cui veniva fissata per la comparizione delle

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

parti l’udienza del 4.6.10, è stato depositato in cancelleria il
12.4.10 ma non risulta alcuna comunicazione dello stesso
all’opponente.

giudizio di opposizione allo stato passivo de/fallimento, il
termine per la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza al curatore, secondo quanto
previsto dall’art. 99 legge fa/i., nel testo come sostituito
dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, “ratione
temporis” applicabile, ha natura perentoria e, tuttavia, la
sua osservanza presuppone che alla parte opponente sia
stato previamente comunicato il decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza, non essendo sufficiente il suo mero
deposito in cancelleria e pertanto non producendosi, in
difetto, alcuna decadenza. ( Cass 3082/11).
Nel caso di specie pertanto la società ricorrente non era
incorsa in alcuna decadenza.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nel

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti
di cui all’art 375 cpc.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 27.4.13
Il Cons.relatore

Vista la memoria della ricorrente;
considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il
ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio
anche per le spese al Tribunale di Vasto in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al
tribunale di Vasto in diversa composizione..
Roma 1 5. 1 O. l 3

PQM

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