Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26888 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32312-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA RIZZA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il

27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 27 settembre 2018, il Tribunale di Siracusa ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. in quanto l’opponente – che aveva lamentato l’esclusione parziale del credito insinuato – non aveva allegato al proprio ricorso una copia dello stato passivo impugnato, così precludendo al collegio la possibilità di valutare nel merito la fondatezza delle censure dalla stessa prospettate.

2. Avverso questo decreto, Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. La curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che, come recentemente ribadito da Cass. n. 4514 del 2019, “in tema di giudizio di cassazione, sussiste la legittimazione processuale del curatore fallimentare se, a/ momento della notifica del ricorso, il decreto di chiusura del fallimento non sia ancora definitivo; così come nell’ipotesi in cui la legittimazione del curatore venga meno nella pendenza del giudizio, in quanto in esso non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 c.p.c., nè trova applicazione il principio generale secondo cui la chiusura del fallimento fa cessare la legittimazione processuale del curatore, con il conseguente sub ingresso del fallito, tornato in bonis, nei procedimenti pendenti al momento della chiusura”. Ne deriva, quindi, che l’affermazione della ricorrente, contenuta nella sua memoria ex art. 380-bis c.p.c., riguardante la sopravvenuta chiusura del fallimento oggi intimato, in data 19 maggio 2020 (conseguente all’omologazione del concordato fallimentare proposto dal terzo assuntore Farmacia del Viale s.a.s. del Dott. A.R. & C. nell’ambito del fallimento predetto), peraltro supportata da una copia del corrispondente decreto privo di qualsivoglia attestazione di sua definitività, non spiega alcun effetto sull’odierno giudizio introdotto con ricorso ritualmente notificato alla curatela fallimentare fin dal 24 ottobre 2018.

2. Fermo quanto precede, le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – perchè il tribunale ha erroneamente ritenuto che non sia stata prodotta la documentazione richiesta (copia stato passivo impugnato), invece allegata al ricorso, e che non sia stato integralmente riportato il contenuto della proposta di stato passivo avanzata dal curatore nel ricorso, invece trascritto”. Si assume che, “da una visione degli atti di causa e sulla base delle dichiarazioni rese dal precedente difensore che ha patrocinato il giudizio di opposizione, si rileva che il precedente difensore del creditore ha, in realtà, depositato la citata documentazione…” e che “in ogni caso, il precedente difensore ha riprodotto integralmente il contenuto della proposta di stato passivo avanzata dal curatore, riportata nello stato passivo esecutivo e condiviso dal Giudice delegato a pag. 2 del ricorso e a pag. 5/28 dello stato passivo esecutivo”. La decisione impugnata era, dunque, erronea “per mancato esame di un fatto (produzione documentale e redazione con trascrizione del provvedimento impugnato nel ricorso) decisivo per la causa e oggetto di discussione tra le parti”;

II) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 99 L. Fall., commi 1 e 2, art. 2 L.Fall., per avere il tribunale erroneamente rigettato il ricorso attesa la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato”. Si sostiene che una corretta lettura della norma predetta avrebbe dovuto indurre a ritenere che “la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non ha effetto preclusivo circa la procedibilità/ammissibilità/accoglimento del ricorso”.

2. I suesposti motivi, scrutinabili congiuntamente perchè connessi, si rivelano fondati esclusivamente nei limiti desumibili da quanto recentemente sancito dalla qui condivisa Cass. 22.10.2020, n. 23138, a tenore della quale: i) nel giudizio di cui agli artt. 98-99 L.Fall., la mancata produzione del provvedimento del giudice delegato contestualmente all’atto di opposizione non costituisce causa di improcedibilità del procedimento, non trovando applicazione l’art. 339 c.p.c. al giudizio di impugnazione di cui all’art. 98 L.Fall.; ii) il decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell’art. 96 L.Fall., comma 4, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo, una volta depositato, entra a far parte del fascicolo della procedura e, al pari degli altri documenti della medesima natura ivi contenuti, rimane acquisito nella sfera conoscitiva dell’autorità giudiziaria preposta al procedimento, liberamente.

2.1. Pertanto, – ha concluso quella decisione – non occorre che chi impugna il decreto di formazione dello stato passivo emesso dal giudice delegato produca necessariamente tale provvedimento nel corso del giudizio, perchè il Tribunale, ove questi abbia mancato di renderlo disponibile, accederà direttamente al fascicolo della procedura per conoscere il contenuto della statuizione che l’impugnazione intende censurare.

3. Il ricorso, dunque, va accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, per il nuovo esame, al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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