Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26888 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12959-2014 proposto da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., P.IVA. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso lo studio

dell’avvocato FERRUCCIO ALLETTA, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente agli avvocati CAVALLINI e MARCO BONOMO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

lUCRIZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO

RIBAUDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO

ALGANI giusto mandato a margine del controricorso e giusto decreto

di autorizzazione del Giudice Delegato, del 16/06/2014;

– controricorrente –

nonchè contro

URALEMA O.O.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 821/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 05/02/2014 e depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito l’Avvocato Ferruccio Auletta che si riporta ai motivi del

ricorso insistendo per l’accoglimento;

udito l’Avvocato Sebastiano Ribaudo che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con sentenza numero 821 depositata in data 26 febbraio 2014, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l’estinzione del processo con cui la Golf Parco dei Colli S.p.A., poi FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., ha domandato l’accertamento negativo del diritto alla surrogazione legale della Banca Popolare di Sondrio s.p.a. nei diritti di Centrobanca S.p.A. verso essa attrice, con l’intervento della società di diritto russo URALEMA O.O.O.; che la corte distrettuale, dichiarato tardivo l’intervento della società russa Uralema, ha rilevato come, nelle more della fissazione dell’udienza collegiale in appello, fosse intervenuto il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., già Parco del Colli S.p.A.; che tale circostanza aveva determinato l’automatica interruzione del processo; che nessuna delle parti aveva provveduto a riassumere il processo prima del decorso del termine di estinzione; che l’estinzione era stata eccepita dal curatore del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., all’uopo costituitosi; che pertanto il processo era estinto;

che la Banca Popolare di Sondrio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la curatela del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. con controricorso;

considerato che per i fallimenti dichiarati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 (a decorrere dunque dal 16 luglio 2006), come quello che ne occupa, dichiarato il 21 giugno 2012, l’effetto interruttivo del processo in cui sia parte la società fallita appare automatico e decorrente dalla data della sentenza di fallimento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 8238 del 04/04/13); che rispetto all’applicazione di questa regola ogni argomento connesso con la persistente capacità processuale del fallito a insistere nella domanda per l’ipotesi di suo ritorno in bonis appare incongruo, atteso che nel caso in esame non sembrano ricorrerne i presupposti stante la natura concorsuale del credito, già ammesso al passivo del fallimento;

ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e lette le rispettive memorie, condivide le considerazioni esposte nella relazione, non contenendo peraltro la memoria di parte ricorrente argomenti conducenti a diverse conclusioni. Invero la corte distrettuale non ha mancato di rilevare persuasivamente come dall’effetto interruttivo automaticamente operante sul processo in conseguenza della declaratoria del fallimento della società appellata, con la perdita in capo a quest’ultima della legittimazione processuale nella quale è subentrato il Curatore a norma del L.Fall., art. 43, derivasse comunque l’onere della parte appellante, anche nel caso in cui intendesse proseguire il giudizio nei confronti della società tornata in bonis, di procedere alla tempestiva riassunzione del processo a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 3, esplicitando nell’atto tale nuovo intendimento. Nè interferisce con tale piana applicazione delle norme in materia di interruzione del processo il riferimento, espresso da parte ricorrente, al principio, più volte affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 13814/16; n. 20163/15), secondo cui, in deroga alla regola generale posta dall’art. 43 il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali nel caso in cui l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte manifestando indifferenza al riguardo. Nel caso in esame, al contrario, la società fallita, convenuta in appello, non ha affatto inteso continuare il giudizio da essa originariamente instaurato (il che peraltro esime dal considerare se ne sussistessero le condizioni legittimanti), tale nuovo intendimento essendo bensì stato manifestato dalla controparte appellante quando ormai il processo si era estinto per mancata riassunzione nel termine di legge.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 10.100,00 (di cui 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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