Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26888 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8415-2018 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

PICCOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 43 del 2018 (pubblicata il 8 gennaio 2018) ha respinto l’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale che, a sua volta, non aveva accolto l’opposizione al provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Crotone che aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati da A.U., cittadino pachistano proveniente dalla regione del Punjab, sulla base di una vicenda personale secondo la quale egli, avendo testimoniato assieme al padre in relazione ad un omicidio plurimo a sfondo politico era stato per questo minacciato in modo grave, senza che la polizia lo avesse tutelato, così da costringerlo a emigrare, lasciando la propria famiglia, per approdare in Italia.

Secondo il giudice del gravame, sulla base del resoconto del richiedente asilo, poco credibile, andavano respinte tutte le richieste di protezione (internazionale ed umanitaria), atteso che la situazione del Punjab non era tale da consentirgli di invocare la protezione sussidiaria e che avevano scarso rilievo quelle richiamate a giustificazione della richiesta di protezione umanitaria.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. A.U. con due mezzi con i quali lamenta plurime violazioni di legge: a) l’art. 7 Carta di Nizza, l’art. 48 Dir. 2013/32, il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; b) il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e h), artt. 3 e 14, e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Oltre che motivazione apparente

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso, infatti, deve essere respinto.

Il ricorso è infondato atteso che, con riferimento al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 2018) che l’audizione del richiedente asilo non è obbligatoria nè da parte del giudice del reclamo (avverso il provvedimento della Commissione territoriale) e, al pari di quella, va affermato che essa non lo è neppure da parte di quello dell’impugnazione.

Il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle invocate forme di protezione è inammissibile, atteso che le doglianze, sia pure sotto le apparenze delle censure di violazione di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Alla reiezione del ricorso non segue nè l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, e nè il regolamento delle spese di lite, non avendo la PA intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1, sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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