Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26887 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26887 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 5783-2013 proposto da:
OKUNROBO

MONDAY

KNRMDY72C13Z335Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

rappresentato

e difeso dall’avvocato FERRARA SILVIO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
ROMA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5220/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 24/04/2012, depositata il 22/10/2012;

Data pubblicazione: 29/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del III e

IV motivo del ricorso.

.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

respinto, confermando la pronuncia di primo grado, la domanda
di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano
Okunrobo Monday, il quale aveva dichiarato che, a causa della
morte del padre, lo zio paterno aveva messo in atto una
violenta persecuzione nei suoi confronti attentando alla sua
vita per ben due volte al fine di appropriarsi dei beni
paterni, dopo aver cercato inutilmente di sposare sua madre e
dopo averla barbaramente uccisa.
A sostegno della pronuncia la Corte ha affermato :

le vicende che hanno determinato il cittadino straniero

ad allontanarsi dalla Nigeria evidenziano un quadro di
conflittualità privata, per ragioni d’interesse economico,
del tutto estraneo alle condizioni di persecuzione richieste
ai fini del riconoscimento di una misura di protezione
internazionale;

La dedotta natura privata e familiare della situazione

descritta porta ad escludere il rilievo delle condizioni
politiche generali della Nigeria e del conseguente obbligo
officioso di assumere informazioni al riguardo.

3

Con la pronuncia impugnata la Corte d’Appello di Roma ha

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Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il cittadino
straniero affidato a quattro motivi. Il ricorrente ha anche
depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa

del. D.lgs n. 25 del 2008, nonché dell’art. 32 del medesimo
testo normativo, per avere la Corte d’Appello di Roma
ricondotto le vicende narrate dal ricorrente nell’alveo della
mera conflittualità privata e familiare, senza porre in atto
i doverosi accertamenti officiosi relativi alla situazione di
endemica violenza del paese d’origine del cittadino straniero
in correlazione con l’omessa protezione delle forze di
polizia e con la prassi consolidata di non ingerenza delle
autorità statali nelle liti, anche sanguinose, tra familiari,
in quanto regolate a livello tribale. Tale omissione ha
determinato la mancata indagine sulla riconducibilità delle
predette vicende nella protezione sussidiaria o nelle misure
gradate di natura umanitaria.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 3,5, 7 e 14 del d.lgs n. 251 del
2007 nonché degli artt. 8 e 25 del d.lgs n. 25 del 2008 ed il
vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione
della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ed
all’omessa attivazione dei doveri informativi officiosi al
fine di verificare l’esistenza del pericolo di morte e di
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applicazione dell’art. 3 1. n. 251 del 2007; 8, comma terzo,

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danno grave alla propria incolumità così come dedotto, per
inerzia delle autorità statuali ed a causa del clima
generalizzato di violenza indiscriminata nel paese di origine
del cittadino straniero.

cod. proc. civ. in relazione all’art. 5, comma sesto del
d.lgs n. 286 del 1998 in relazione all’art. 32 del d.lgs n.
25 del 2008, nonché degli artt. 3 della Convenzione di
Ginevra del 1951 sui rifugiati e l’art. 3 CEDU, per non avere
la Corte d’Appello scrutinato l’esistenza delle condizioni
per il rilascio di un permesso di natura umanitaria. La
vicenda narrata avrebbe dovuto essere valutata in relazione
all’elevato grado d’intrinseca violenza che caratterizza i
metodi tribali di risoluzione delle controversie attinenti
alla sfera familiare in Nigeria ed il rischio di vita che il
coinvolgimento in tali conflitti determina, al fine di
verficarne la riconducibilità nella misure residuali di
natura umanitaria.
Nel quarto motivo la medesima censura viene dedotta sotto il
profilo del vizio di motivazione, essendo mancata un’adeguata
giustificazione argomentativa a tale omesso rilievo
all’attentato e al concreto pericolo per i diritti umani del
ricorrente derivanti dalla conflittualità esposta.
I motivi, per la loro logica interdipendenza devono essere
trattati unitariamente.
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Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112

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In primo luogo deve osservarsi che la pronuncia impugnata ha
ritenuto che tutte le misure di protezione internazionale
devono avere una radice comune nella vis persecutoria posta a
base del rifugio politico. Partendo da questa premessa le

ritenute idonee a sostenere l’adozione di una misura di
protezione internazionale, non attenendo a razza, religione,
nazionalità, genere, appartenenza ad uno specifico gruppo
sociale o alle opinioni politiche, ovvero a nessuna delle
ragioni indicate nell’art. 7 d.lgs n. 251 del 2007. Si tratta
tuttavia di una premessa manifestamente infondata alla luce
del sistema pluralistico delle misure di protezione
internazionale e del costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità. La protezione sussidiaria e la
misura residuale atipica di protezione internazionale del
permesso umanitario sono fondate su requisiti che prescindono
dalla vis persecutoria fondata sulle ragioni tipizzate nel
citato art. 7. Tale estensione è stata dettata proprio
dall’esigenza d’includere nel sistema della protezione
internazionale situazioni di pericolo di danno grave per
l’incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei
diritti umani delle persone, non riconducibili al modello
persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni
endemiche di conflitto e violenza interna, dall’inerzia o

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ragioni della “persecuzione” del ricorrente non sono state

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connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di
vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.
Ugualmente il sistema pluralistico sopra descritto ha
codificato le situazioni di violazione dei diritti umani

inumani e degradanti) così come interpretato dalla Corte di
Strasburgo. A tal fine, l’art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007
ha tipizzato le situazioni di danno grave che giustificano
l’adozione della misura della protezione sussidiaria,
individuandole nella esposizione alla pena e alla condanna a
morte o alla tortura o trattamenti inumani e degradanti; nel
pericolo per la propria incolumità causato da una situazione
di conflitto interno o internazionale generalizzato ed
indiscriminato. L’art. 32 del d. lgs n. 25 del 2008 ha,
infine, previsto che le Commissioni territoriali debbano
richiedere al Questore, il rilascio di un permesso umanitario
quando non sia possibile l’adozione di alcuna delle due
misure tipiche ma vi siano le condizioni soggettive per tale
titolo di soggiorno gradato. La sintetica panoramica
dell’insieme delle misure di protezione internazionale
evidenzia che il discrimine tra il rifugio politico e le
altre, caratterizzate da una gradazione delle garanzie e dei
diritti connessi al titolo di soggiorno, consiste proprio nel
riconoscimento o nell’esclusione della vis persecutoria
giustificata dalle ragioni indicate nel citato art. 7. Il
7

garantiti nell’art. 3 CEDU, (divieto di tortura e trattamenti

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pericolo di danno grave alla propria incolumità o
l’assoggettamento alla pena di morte o a trattamenti
detentivi inumani e degradanti può derivare da cause non
riconducibili alla persecuzione personale, così come un

condizioni ostative all’ottenimento delle misure tipiche o
si ravvisino lesioni di diritti umani di particolare entità
per categorie soggettive vulnerabili (a mero titolo
esemplificativo si indicano : cittadini stranieri affetti da
patologie gravi, madri con figli minori, persone
impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più
elementari nel proprio paese). La diversità dei presupposti
delle misure di protezione internazionale costituisce un
punto

di riferimento
fermo nella

legittimità,

ribadito

giurisprudenza

di

attraverso la definitiva inclusione

nella giurisdizione ordinaria del diritto a richiedere un
permesso di natura umanitaria, (Cass. 19393 del 2009) nonché
mediante l’espresso riconoscimento dell’autonomia dei
requisiti sia della protezione sussidiaria :
“Nell’attuale sistema pluralistico delle misure di protezione
internazionale, il riconoscimento della protezione
sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per
lo “status” di rifugiato politico, l’accertamento
dell’esistenza di una condizione di persecuzione del
richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi,
8

permesso umanitario può essere rilasciato perché sussistono

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desumibili dall’art. 2 lettera g) e dall’art. 14 del d.lgs n.
250 del 2007. Tale diversità è stata ribadita dalla Corte di
Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175179/08), in sede d’interpretazione conforme dell’art. 11 n. 1

evidenziare che l’eventuale cessazione delle condizioni
riguardanti il riconoscimento dello “status” di rifugiato
politico non può incidere sulla concessione della
complementare misura della protezione sussidiaria secondo il
diverso regime giuridico di questa misura che si
caratterizza, alla luce dell’art. 2 della Direttiva, proprio
perché può essere concessa a chi “non possiede i requisiti
per essere riconosciuto come rifugiato”.

(Cass. 6880 del

2011),
sia del permesso umanitario :
“Il nuovo sistema di protezione internazionale dello
straniero, instaurato dalle Direttive CE 2004/83 e 2005/85,
così come recepite nei d.lgs. 19 novembre 2007 n.251 e 28
gennaio 2008, n.25, ha introdotto una nuova misura tipica, la
protezione sussidiaria, che può essere riconosciuta anche
quando sussista 11 rischio effettivo di essere sottoposto a
pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti.
(art. 3 CEDU). Ne consegue che 11 positivo riscontro di tali
condizioni non costituisce più una condizione idonea soltanto
al rilascio del permesso di natura umanitaria, già previsto
9

lettera e) della Direttiva 2004/83/CE, proprio al fine di

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nell’art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del
1998, ma dà diritto ad un titolo di soggiorno stabile,
triennale ed alla fruizione di un ampio quadro di diritti e
facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni

essendo riconosciuta espressamente dalla previsione della
convertibilità, al momento dell’entrata in vigore della nuova
normativa, dei permessi umanitari preesistenti in protezione
sussidiaria, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 251 del
2007, non esclude, nell’attuale sistema delle misure di
protezione internazionale, la tutela residuale costituita dal
rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o
diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o
correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte,
come previsto dall’art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del
2008, al sensi del quale le Commissioni territoriali, quando
ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente
inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la
protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al
Questore per l’eventuale rilascio del permesso di
soggiorno.(Cass. 4189 del 2011, 24544 del 2011).
Infine deve osservarsi che un recente orientamento di questa
Corte ha stabilito che proprio la pluralità delle misure di
protezione internazionale e la previsione di una misura
umanitaria residuale atipica hanno finalmente determinato
10

sanitarie). Tuttavia, tale coincidenza di requisiti, pur

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l’attuazione del diritto d’asilo costituzionale previsto
nell’art. 10, terzo comma, Cost.(Cass.10686 del 2012
Ala luce delle esposte premesse il ricorso deve essere
accolto dal momento che nella sentenza impugnata i fatti

integrare i requisiti di qualsiasi misura di protezione
internazionale solo perché ricondotti esclusivamente ai
requisiti posti a base del rifugio politico. In particolare
viene affermato che il richiedente non ha assolto all’onere
di provare la sussistenza di una persecuzione “per i motivi
contemplati dalla Convenzione di Ginevra” in quanto le
ragioni del pericolo per la propria vita così come risultanti
dalle sue dichiarazioni sono di esclusiva matrice privata e
familiare.
Le affermazioni sopra illustrate contrastano con la diversità
dei requisiti posti a base delle misure di protezione
internazionale, risultando la vis persecutoria sostenuta
dalle ragioni di cui all’art. 7 del d.lgs n. 251 del 2007,
propria soltanto del rifugio politico e non della protezione
sussidiaria e tantomeno delle misure residuali di natura
umanitaria.
Ne consegue che alla luce dei parametri normativi propri di
queste ultime due forme di protezione internazionale, la
Corte d’Appello di Roma era tenuta a verificare : a) la
credibilità intrinseca e l’oggettiva verosimiglianza delle
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narrati dal richiedente vengono ritenuti inidonei ad

,

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dichiarazioni del cittadino straniero;

b) la possibilità

effettiva di contrastare il pericolo per la propria vita ed
incolumità determinato dalla persecuzione di un soggetto
privato mediante l’intervento delle autorità statali o

descritte e l’incidenza causale della inerzia delle autorità
statuali sulla loro realizzazione; d) il sostanziale
abbandono alle autorità tribali del compito di risolvere tali
tipologie di conflitti secondo modalità non rispettose dei
principi fondamentali di tutela dei diritti umani. Deve,
infatti, osservarsi che nella sentenza impugnata non si
esclude l’attendibilità soggettiva delle dichiarazioni del
richiedente, ma s’incentra il rigetto delle domande sulla non
riconducibilità dei fatti esposti alle condizioni previste
dalla legge per il rilascio di alcuna misura di protezione
internazionale e sulla conseguente inutilità di porre in atto
richieste d’informazioni ed accertamenti sulle condizioni
generali del paese. Tale esclusione, tuttavia, non tiene
conto di due univoche prescrizioni normative. Nell’art. 5 del
d.lgs n. 251 del 2007 viene espressamente stabilito che i
responsabili della persecuzione (ai fini del rifugio
politico) o del danno grave (ai fini della protezione
sussidiaria) possono essere soggetti privati quando lo Stato
o i partiti e le organizzazioni che controllano in tutto od
in parte il territorio non vogliono o non possono fornire
12

locali; c) il grado di diffusione delle prassi violente

.

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protezione per la persecuzione o il danno grave denunciati.
Nel successivo art. 6 viene precisato che la protezione
“consiste nell’adozione di adeguate misure per impedire
che possano essere inflitti atti persecutori o danni

effettivo che permetta di individuare, di perseguire
penalmente e di punire gli atti che costituiscono
persecuzione o danno grave, e nell’accesso da parte del
richiedente a tali misure”.

Ne consegue che quando viene

esposta una situazione intrinsecamente credibile, di
reiterata esposizione ad attentati alla vita, alla già
intervenuta uccisione di un familiare e caratterizzata dal
sostanziale disinteresse delle autorità statuali per tali
forme di soluzione violenta di liti private è necessario
verificare se, come esposto dal cittadino straniero, tale
situazione si sia consumata in una situazione caratterizzata
allo stesso tempo da endemica violenza interna e dal mancato
contrasto della diffusione di tali metodi da parte dei poteri
statuali. Tale accertamento ha natura doverosa sia per la
verifica delle condizioni per l’applicazione della misura
della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera c) del d.lgs
n. 251 del 2007, sia per la valutazione dell’esistenza di una
situazione di vulnerabilità meritevole di protezione
umanitaria, qualora si riscontrasse alla luce della richiesta
d’informazioni sulle condizioni generali del paese d’origine
13

gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico

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del cittadino straniero che, pur non sussistendo una totale
inefficacia dei poteri statuali di contrasto dei descritti
fenomeni di grave violenza familiare, si riscontrano gravi
insufficienze e deficit di tutela dei diritti umani quanto

poter valutare in modo completo le domande plurime di
protezione internazionale formulate dal ricorrente devono
essere assunte in primo luogo mediante ricorso alle autorità
indicate nell’art. 8, terzo comma, del d.lgs n. 25 del 2008
(ACHNUR; Ministero degli Esteri, Commissione nazionale per il
diritto d’asilo) eventualmente integrate da altre fonti
qualificate (Cass.10202 del 2011; 16202 del 2012; 13172 del
2013) e devono essere aggiornate.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza
cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione perché, esclusa la possibilità di riconoscere al
cittadino straniero lo status di rifugiato politico accerti,
alla luce dei criteri indicati, la sussistenza delle
condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria
o per la richiesta al Questore del rilascio di permesso
umanitario.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in
14

meno nella situazione attuale. Le informazioni necessarie a

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diversa composizione anche per le spese del presente
procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio

2013

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