Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26887 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23693-2018 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA ARCULEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 3 luglio 2018, comunicato in pari data, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di D.F., nativo del Togo, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti invocata dal ricorrente, e reputando sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal primo dinanzi alla Commissione Territoriale di Milano per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ritenne che i motivi addotti a sostegno delle richieste non ne consentissero l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, D.F. ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi. Il Ministero dell’Interno è solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, e dell’art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione di legge e dell’error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si ascrive al tribunale milanese di avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge, nonostante la espressa, corrispondente istanza del ricorrente.

II) la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9. Si ascrive al tribunale milanese di non essersi avvalso, ai fini della decisione, delle informazioni relative alla situazione socio-politico-economica del Paese d’origine del richiedente;

III) la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.. Il provvedimento sarebbe nullo, per non aver il giudice trascritto le conclusioni delle parti e, di conseguenza, non aver pronunciato sulla domanda preliminare e sulle istanze istruttorie;

IV) la violazione e/o falsa applicazione, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Si ascrive al tribunale milanese di non aver effettivamente indagato le condizioni del richiedente, in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria;

V) la violazione e/o falsa applicazione, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 116 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 6 e 7, in combinato disposto. Si ascrive al tribunale milanese di non aver valutato il contegno delle parti in giudizio.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione Territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio gr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019; Cass. n. 21584 del 2020).

2.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

2.2. Il tribunale milanese, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierno ricorrente.

3. Va accolto, pertanto, il suddetto motivo e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza di comparizione, liquidando, altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

4. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza di comparizione, liquidando, altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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