Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26887 del 23/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11520-2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.IVA. (OMISSIS), in

persona del suo curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 130, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA

TERENZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA

FIRPO, giusta procura speciale in calce al ricorso e giusta

autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Verona del

28/04/2014;

– ricorrente –

contro

IMPRESA M.A.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA emesso il 18/03/2014 e

depositato il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito l’Avvocato Silvana Nardelli (delega Avvocato Elena Firpo) che

si riporta ai motivi del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la

seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, con atto spedito per la notifica postale in data 2 maggio 2014, ha proposto ricorso per cassazione del decreto, comunicato in data 4 aprile 2014, con il quale il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di rivendica avanzata dall’Impresa M.A. nei confronti del Fallimento stesso, avente ad oggetto un ponteggio reperito dalla Curatela presso un immobile di proprietà della (OMISSIS) s.r.l. ed inserito tra i beni inventariati;

che l’intimata Impresa M.A. non svolge difese;

considerato che con il primo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dellA L.Fall., art. 103, e dell’art. 621 c.p.c. e art. 2729 c.c., deducendo che il criterio di verosimiglianza, necessario per poter ammettere il ricorso alla prova presuntiva al fine di superare la presunzione iuris tantum sottesa al disposto dell’art. 621 c.p.c., sarebbe stato applicato violando i limiti fissati dalla legge, atteso che, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il fatto – da cui sarebbe dovuta derivare l’impossibilità di ricorrere a tale criterio – che entrambi i soggetti esercitavano la medesima attività di costruttori-impresari;

che con il secondo motivo di ricorso denunzia la nullità del decreto impugnato per violazione del principio del contraddittorio in quanto il Tribunale avrebbe ammesso la prova presuntiva in sede decisoria senza assegnare alle parti il termine per il deposito di memorie;

che con il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt. 2704, 2710 e 2729 c.c., deducendo che l’affidamento del ponteggio alla (OMISSIS) per titolo incompatibile con il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale -elemento necessario a superare la presunzione iuris tantum sottesa al disposto dell’art. 621 c.p.c., ed individuato dal tribunale nel contratto di noleggio – non sarebbe stato provato nei limiti fissati dalla legge in quanto il tribunale avrebbe fatto ricorso a prove indiziarie ed induttive rivolte a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento;

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione della L.Fall., art. 103, e degli artt. 619 ss. c.p.c. e artt. 2729, 2710 e 2697 c.c., deducendo che l’altro elemento di fatto necessario a superare la presunzione iuris tantum sottesa al disposto dell’art. 621 c.p.c. – cioè, l’acquisto della proprietà del bene controverso da parte dell’impresa M.A. con atto avente data certa anteriore al fallimento – non sarebbe stato provato nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, tenendo anche presente l’illegittima ammissione della prova presuntiva;

ritenuto che, in via pregiudiziale, non pare sussistere la nullità denunciata nel secondo motivo di ricorso non risultando, nella specie, i presupposti per l’applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in quanto il giudice di merito non pare aver posto a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio;

che il primo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente in quanto logicamente connessi, appaiono invece fondati, in quanto il tribunale ha fatto ricorso alla prova presuntiva (art. 2729 c.c.) nonostante la preclusione posta nel caso in esame dall’art. 621 c.p.c. e L.Fall., art. 103, senza indicare le circostanze idonee a rendere verosimile -in ragione della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore- l’esistenza del diritto del terzo sul bene reperito nell’azienda del debitore, giudizio di verosimiglianza che peraltro dovrebbe ritenersi precluso nella specie tenendo conto della circostanza (il cui esame pare essere stato omesso dal tribunale)costituita dall’esercizio del medesimo tipo di attività da parte di entrambi i soggetti (cfr.: Cass. n. 9627/03); che anche il terzo motivo appare non privo di fondamento, attesa la estrema genericità del riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, ad una “certezza indiziaria” della data del contratto di noleggio, riferimento che non pare sussumibile nella previsione dell’art. 2704 c.c., comma 1, ultima parte;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il difensore di parte ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che si impone la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa anche per le spese, al al giudice di merito per un nuovo esame alla luce dei principi qui affermati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, la causa al Tribunale di Verona in diversa composizione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA