Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26886 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26886 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10862-2012 proposto da:
COMUNE DI TUFILLO 83000570693 in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO
PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
BOSCHETTI ANTONIO MARCELLO, giusta delibera di G.C. n.

Ag- o
25 del

Za12.
e giusta procura speciale alle liti a

margine del ricorso;
– ricorrente contro

DI PENTA VALENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 265, presso lo studio dell’avvocato
LIBERATORE DOMENICO, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’UGO GABRIELE, giusta procura ad litem

Data pubblicazione: 29/11/2013

in calce al controricorso;
– controri corrente avverso la sentenza n. 609/2011 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA del 20.7.2010, depositata il 07/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

consiglio del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore

Il relatore designato, visti gli artt. 377, 380 bis e 360 bis cod. proc. civ.,

“Il Comune di Tufillo assegnava, con delibera 20 febbraio 1993, un lotto della zona destinata agli
insediamenti produttivi dall’apposito piano PIP a Di Penta Valentino, il quale, pur non
sottoscrivendo alcuna convenzione, provvedeva al versamento anticipato dell’80% del prezzo
richiesto. Non avendo provveduto il Comune a completare la procedura di esproprio delle aree in
oggetto, Di Penta, non essendo ancora stato immesso nel possesso delle zone, con lettera del 26
agosto 1998 riteneva risolto il rapporto con il Comune e chiedeva la restituzione di quanto versato
nonché il risarcimento dei danni. Sosteneva infatti il privato di avere dovuto sopportare ingenti
spese relative non solo al pagamento del prezzo, ma anche alla redazione di progetti, direzione
lavori, studi di fattibilità per ottenere agevolazioni pubbliche. Il Comune con delibera n. 54 del 1998
aderiva alla domanda di risoluzione e restituiva al privato la somma da lui versata.
Di Penta adiva l’autorità giudiziaria per sentire condannare il Comune di Tufillo al risarcimento a
titolo di responsabilità precontrattuale dei danni da lui patiti a causa dell’inerzia della pubblica
amministrazione. Il Tribunale di Vasto respingeva la richiesta con sentenza, avverso la quale
interponeva appello Di Penta, insistendo per l’accoglimento delle domande formulate in primo
grado.
La Corte d’Appello dell’Aquila riformava la pronuncia di prime cure e condannava il Comune di
Tufillo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1337 c.c., della somma di
11.386,84E, oltre interessi legali fino al soddisfo. Rilevava la Corte territoriale che il
comportamento dell’amministrazione, la quale aveva previamente assegnato con delibera n. 8 del
1993 l’area al Di Penta chiedendogli il pagamento in anticipo dell’80% del prezzo, aveva violato i
canoni di buona fede e di affidamento, in quanto aveva indotto il privato a confidare nell’imminente
trasferimento definitivo del terreno, ingenerando un ragionevole affidamento su una sicura
conclusione del contratto, come risultava dalla documentazione prodotta in giudizio relativa alle
spese sostenute dall’appellante per la redazione di progetti e di studi.
Avverso tale sentenza il Comune di Tufillo ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un
unico motivo, nel quale ha denunciato la violazione dell’art. 1337 cc e il vizio di motivazione in
relazione alla mancata disamina da parte del giudice di secondo grado di alcune circostanze (le
attività prodromiche poste in essere dall’ente locale per addivenire all’esproprio della zona da
assegnare al privato, la lunga e macchinosa procedura necessaria per trasferirne la proprietà,
l’interruzione delle trattative non per opera del ricorrente ma del Di Penta, il quale aveva chiesto la
risoluzione del rapporto senza addurre giusta motivazione e senza mai rappresentare al Comune di
dovere acquisire la disponibilità dell’area entro una certa data, pena la perdita dei contributi statali),
dalle quali si evincerebbe chiaramente che il comportamento della pubblica amministrazione non
sarebbe stato affatto omissivo e negligente nei confronti di Di Penta, ovvero tale da deludere le
aspettative di questo.
Ha resistito con controricorso Di Penta Valentino.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente chiede, sotto l’apparente censura della violazione
dell’art. 1337 c.c. e del vizio di motivazione e al solo fine di ottenere una pronuncia diversa a lui
favorevole, una rivalutazione del materiale probatorio già ampiamente apprezzato dal giudice di
secondo grado con motivazione esauriente ed adeguata al fine di verificare i presupposti di
applicazione dell’art. 1337 cod. civ. In particolare la Corte ha esaurientemente motivato in ordine
all’applicabilità dell’obbligo di buona fede in sede precontrattuale alla P.A., dando specificamente
conto dell’inadempimento a tale obbligo riscontrabile nel comportamento ingiustificatamente inerte
dell’Ente territoriale a fronte del comportamento del resistente e della documentazione da lui
esibita, sottolineando come costui, confidando nel celere e definitivo trasferimento delle aree,

A3

letti gli atti del procedimento civile iscritto al R.G. 10862 del 2012 :

avesse sopportato delle spese per la richiesta di pareri ad esperti, comprese quelle inerenti alla
redazione di studi di fattibilità per l’ottenimento di agevolazione pubbliche.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile -.

P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
procedimento che liquida in E 1100 per compensi; 100 per esborsi, oltre ad accessori di legge in
favore della parte contro ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 20 3.

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata, osservando che la memoria
è riproduttiva delle censure mosse in sede di ricorso alla pronuncia impugnata;
Si dà atto che è stata depositata circa un’ora dopo la chiusura del verbale dell’udienza camerale
dichiarazione (ora ricezione 12 e 40) di adesione all’astensione dalle udienze indetta
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura dall’8/7/2013 al 16/7/2013. A causa della tardività di tale
deposito si è proceduto alla decisione della controversia.

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