Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26886 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23687-2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA ARCULEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 28 giugno 2018, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di K.M., nativo del Gambia, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti invocata dal ricorrente, e reputando sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal primo dinanzi alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ritenne che i motivi addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, K.M. ricorre per cassazione affidandosi a sei motivi, mentre il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 – Error in procedendo per omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, ed commi 10 e 11, Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, e comma 10 e 11, – Violazione dell’art. 111 Cost.”, ascrivendosi al tribunale milanese di aver omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti pur non avendo ricevuto dalla Commissione Territoriale la videoregistrazione dell’audizione del richiedente asilo;

II) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Error in procedendo, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, per non essersi il giudice avvalso, ai fini del decidere, delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall’art. 8, comma 3, che la Commissione Nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all’autorità giudiziaria”;

III) “Art. 360 c.p.c., n. 4 – per nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., comma 3: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e nullità della decisione del giudice di prime cure per mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e la conseguente mancata pronuncia sulla domanda”;

IV) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norma di diritto: violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dell’onere della prova art. 2697 c.c.; omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa del ricorrente in funzione dell’applicabilità della protezione sussidiaria e/o della protezione umanitaria ex art. 5 T.U.I.”;

V) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione di norma di diritto con riferimento all’art. 116 c.p.c., comma 2, alla luce del combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 6, 7 ed 8”;

VI) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione di norme di diritto e decisione fondata su presupposto inesistente: il tribunale ha deciso presupponendo l’invio della documentazione amministrativa da parte della Commissione Territoriale, che invece non risulta depositata nel fascicolo”.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione Territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019; Cass. n. 21584 del 2020).

2.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio leis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione Territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

2.2. Il tribunale milanese, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierno ricorrente.

3. Va accolto, pertanto, il suddetto motivo e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza di comparizione, liquidando, altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

4. Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza di comparizione, liquidando, altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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