Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26886 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 14/12/2011), n.26886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L. (OMISSIS), V.M.F.

(OMISSIS), D.C.F. (OMISSIS), P.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE v 5697, presso lo studio dell’avvocato IOPPOLI CESARE, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANGOGNA CORRADO

giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

26/05/09, depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Ioppoli Cesare, difensore dei ricorrenti che si

riporta alla memoria e chiede l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che ha

concluso come da relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da V.M.F. e da altri quattro dipendenti del Ministero Lavoro e Politiche sociali con mansioni di ispettori del lavoro, inquadrati nella settima qualifica funzionale per ottenere l’inquadramento, fin dal 1999, in categoria C2, invece che in C1, come l’Amministrazione aveva deciso.

La Corte territoriale infatti riteneva corretto detto inquadramento in forza delle tabelle di equiparazione tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove aree (la settima qualifica corrispondeva all’area C1) mentre il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area doveva avvenire mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale e tale scelta della contrattazione integrativa non era sindacabile, una volta accertato che non vi era alcun travalicamento della delega, nè contrasto con il CCNL. Avverso detta sentenza ricorrono i soccombenti con due motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dai ricorrenti;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili sulla base delle seguenti ulteriori considerazioni:

1. In primo luogo si ripete che questa Corte ha già deciso la questione con la sentenza n. 19007 del 02/09/2010, in cui si è affermato che “Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo”.

In quel caso, la S.C., nell’enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione, in sede di prima applicazione, in area C/1 degli ispettori del lavoro, già inquadrati nella soppressa 7^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevedeva un percorso professionale di inserimento iniziale in area C/1, ed ha escluso che su tali disposizioni dovessero prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un inquadramento in area C/2.

2. I ricorrenti invero non si dolgono della iniziale collocazione in C1, convenendo che così è stato indefettibilmente stabilito dalla tabella B) del CCNL di “Trasposizione automatica nel sistema di classificazione”. Si dolgono invece del fatto che la contrattazione integrativa del Ministero di appartenenza non li abbia immediatamente collocati in C2, dal momento che il CCNL, allegato A) inseriva in C2 le funzioni ispettive, ma abbia previsto anche per loro, ispettori del lavoro, un percorso di riliqualificazione e la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di stipula del contratto individuale.

3. La censura non è fondata.

E’ indubbio che:

3.1. In sede di prima applicazione gli ispettori del lavoro ex settima dovevano essere inseriti in C1, ciò non è contestato dai ricorrenti;

3.2. Le “attività ispettive ” erano inserite nell’allegato A) del CCNL in C2;

3.3. Poteva effettivamente riscontrarsi una contraddittorietà tra queste due disposizioni, che induceva a ipotizzare che, ferma restando la iniziale collocazione in C1, il medesimo CCNL rimettesse alla contrattazione integrativa, tenendo conto della specificità del Ministero del lavoro, di prevedere l’automatico passaggio degli ispettori, nel profilo C2, che loro competeva, ai sensi del predetto allegato A);

3.4. Nel CCNL però non si riscontra l’esistenza di una delega di questo tenore alla contrattazione integrativa;

3.5. In esso infatti vi è una disposizione di carattere generale, per la quale non sono previste eccezioni di sorta: il passaggio, all’interno dell’area, da un profilo professionale inferiore a quello superiore, doveva avvenire secondo le procedure di cui all’art. 15 del CCNL, il quale, alla lett. b), prevede che “il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal comma 1, mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione saranno considerati, in ogni caso, elementi utili l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica”;

3.6. Se tale era la previsione del contratto nazionale, ossia, da un lato, inquadramento degli attuali ricorrenti in C1, e, dall’altro, previsione che, per “ogni progressione “all’interno dell’area, la necessità di un percorso di “qualificazione ed aggiornamento professionale”, consegue necessariamente che la contrattazione integrativa, che i ricorrenti censurano, non poteva certo disporre che, dopo l’iniziale inquadramento in CI, costoro passassero “automaticamente” in C2, perchè così detta contrattazione si sarebbe posta in contrasto con le prescrizioni inderogabili del CCNL;

4. Il che è avvalorato dall’art. 16 del medesimo CCNL, il quale dispone che Le parti si danno atto che il riordino, del sistema classificatorio attuato con il presente contratto determina la necessità per le amministrazioni di una nuova, riorganizzazione del lavoro che, nel tener conto delle nuove flessibilità contenute, nelle declaratorie di cui all’allegato A, valorizzi la professionalità e l’esperienza acquisita dai dipendenti collocati nella posizione iniziale dell’area C (posizione C1, corrispondente alla ex settima qualifica), anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentire la progressione verso la posizione economica C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati ai sensi dell’art. 15, comma 8. Le parti ritengono, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi istruttori quali quantitativi idonei ad individuare con apposita clausola i requisiti di accesso che – in via transitoria ed eccezionale – possano essere ritenuti equivalenti a quelli previsti – nelle declaratorie dell’allegato A, per la posizione economica C2, al fine di ammettere alle selezioni indicate nel comma 1 – indette in prima applicazione del sistema classificatorio – anche i dipendenti appartenenti alla posizione C1 che ne risultassero in possesso.

5. Con questa disposizione le parti stipulanti il CCNL hanno effettivamente riconosciuto che con il nuovo assetto era necessaria una riorganizzazione del lavoro, proprio con riguardo a coloro che venivano collocati in C1, favorendone la progressione in C2 per tenere conto della professionalità acquisita, tuttavia, hanno ribadito che tale progressione doveva in ogni caso svolgersi secondo le regole di cui all’art. 15 del CCNL, ossia attraverso percorsi di qualificazione e soprattutto nei limiti dei contingenti stabiliti, con ciò escludendo chiaramente ogni ipotesi di progressione automatica.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro duemila/00 per onorari ed in Euro trenta/00 per esborsi con accessori.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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