Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26886 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 05/10/2021), n.26886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16037-2017 proposto da:

AUTOFFICINA N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli avvocati RENATA PUOTI e MARIA LUISA

NATALE;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11235/2016 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Autofficina N.C. ha impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l’avviso di accertamento Tarsu per il 2010, emesso a seguito dell’accertamento di maggiori superfici imponibili.

1.1. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo la riduzione del 30% dell’importo accertato. La Società concessionaria del Comune Publiservizi S.r.l. ed il contribuente interponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che confermava la decisione impugnata.

1.2. Ricorre avverso detta ultima decisione l’Autofficina N.C. con due motivi.

1.3. La società Publiservizi S.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo, il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 73 nonché L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5, e art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omesso preventivo contraddittorio ovvero che sarebbe stato onere del Comune verificare le aree ove si producevano rifiuti urbani o assimilati.

2.1. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993 art. 62, comma 3, e art. 68, comma 2, lett. e), nonché art. 4 regolamento comunale n. 35 del 24 luglio 2008 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poiché, nella determinazione della superficie tassabile non si era tenuto conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, di regola si formano, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Entrambi i motivi sono infondati e possono essere oggetto di trattazione unitaria.

3.1. Va premesso che non sussiste alcun obbligo da parte dell’Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo, infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 1, “Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all’art. 71, comma 4, l’ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti”. Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione.

3.2. Rispetto all’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici, per le quali il tributo non è dovuto, esso grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione, infatti per giurisprudenza consolidata di questa Corte: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo alla norma, dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, secondo cui “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per

– destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali”, deve ritenersi che incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale” (Cass., Sez. V, n. 4766 del 2004) ovvero “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che nelle stesse si formino rifiuti speciali e che al loro smaltimento provveda – come previsto dalla legge – il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.” (Cass., Sez. V, n. 775 del 2011) e “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, in virtù del quale “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali”, l’impresa contribuente ha l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, atteso che, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell’occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all’amministrazione l’onere della prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia citato D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un’eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.” (Cass., Sez. V, n. 16235 del 2015).

4. In definitiva, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato, nulla sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della Quinta Sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

 

 

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