Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26885 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21566-2019 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA 3/U,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TORRIERO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA, 52, presso lo studio dell’avvocato VANIA GAGLIARDI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE PER I

MINORENNI di ROMA, depositato il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ZENO L. che chiede affermarsi

la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da R.F., con un unico articolato motivo, istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il decreto depositato il 16.05.2019 con cui il Tribunale per i Minorenni di Roma ha declinato la propria competenza a provvedere sulla domanda proposta dall’odierna ricorrente, finalizzata alla declaratoria di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale del sig. B.A.V.A. nei confronti della minore B., decisione che si fonda sul rilievo che tra le stesse parti è pendente un giudizio di separazione;

– che B.A.V.A. si è costituito in giudizio con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

– che il controricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che la ricorrente lamenta la non applicabilità, al caso di specie, dell’art. 38 disp. att. c.c. – richiamato dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma – atteso che tale norma presuppone la previa instaurazione del giudizio di separazione, mentre, nel caso in esame, il ricorso ex art. 330, 333 e 336 è stato depositato presso il Tribunale per i Minorenni in data 22.0.1.2019, e quindi anteriormente al ricorso per separazione giudiziale innanzi al Tribunale Ordinario di Roma (depositato il 27.3.2019);

che, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente sono infondate, consentendo, in primo luogo, il ricorso di cogliere sia il contenuto della domanda originariamente formulata dalla sig.ra R. nei confronti del marito, sia quello del decreto impugnato;

che, inoltre, in ordine alla invocata inammissibilità del regolamento di competenza sul rilievo della dedotta non decisorietà e definitività dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330,332 e 333 c.p.c., va osservato che ormai si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte il condivisibile orientamento (vedi Cass., n. 23633/2016; conf. Cass. n. 19780/2018; Cass. n. 29001/2018), che i provvedimenti ablativi in materia di responsabilità genitoriale hanno l’attitudine al giudicato “rebus sic stantibus” in quanto non modificatibili e revocabili se non per la sopravvenienza di fatti nuovi, e ciò in quanto definiscono procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive e nei quali il minore è parte, con conseguente impugnabilità del decreto con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7;

che, pertanto, lo stesso ragionamento sopra svolto giustifica l’impugnabilità dei provvedimenti in oggetto dei giudici minorili con regolamento di competenza; che, quanto al merito, il ricorso è manifestamente fondato;

che, infatti, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio (Cass. n. 20202 del 31/07/2018; vedi anche Cass. n. 6430/2017 e Cass. n. 2833/2015) trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., nonchè coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24Carta di Nizza;

che, pertanto, essendo il ricorso presso il Tribunale per i Minorenni stato depositato anteriormente rispetto a quello per separazione giudiziale innanzi al Tribunale Ordinario, la competenza rimane presso il giudice preventivamente adito;

– che, in conclusione, il ricorso va accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato, e va disposta la prosecuzione del giudizio per la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale davanti al Tribunale per i Minorenni di Roma, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per Minorenni di Roma, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio davanti a questa Corte.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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