Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26885 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8183-2014 proposto da:

BANCA SASSARI S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VICOLO DEL MAZZARINO 14/16, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA DESIDERI ZANARDELIA, che la rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato LOREDANA BOI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAGLIARI C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCA FRAU giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 1 febbraio 2013 e depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito l’Avvocato Loredana Boi che si riporta ai motivi del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con atto notificato il 21 marzo 2014, la Banca di Sassari s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 97/13, resa pubblica il 7 febbraio 2013, con la quale la Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’ha ritenuta responsabile, quale concessionaria del servizio di cassa del Mercato ittico all’ingrosso di Cagliari, della violazione degli obblighi assunti con la convenzione stipulata con il Comune di Cagliari, e l’ha quindi condannata al pagamento in favore del venditore P.R., a titolo di risarcimento del danno per la mancata riscossione dei corrispettivi di alcune vendite, della somma di 56.407,00 oltre interessi legali e spese del doppio grado di giudizio;

che resiste con controricorso il Comune di Cagliari, mentre il signor P. non ha svolto difese;

considerato che con il primo motivo la Banca denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto regolanti il servizio in questione (L. n. 1487 del 1938, art. 12, Regolamento Comunale del 29 novembre 1962, art. 18) nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riguardo alla interpretazione delle clausole della convenzione; che con il secondo e terzo mezzo denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, rispettivamente, sulle eccezioni, sollevate dalla odierna ricorrente, di prescrizione del diritto azionato dall’attore e di omesso adempimento da parte di quest’ultimo dell’onere di provare il danno; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo, pregiudiziali nel percorso logico giuridico che deve condurre alla decisione, appaiono fondati, atteso che la Corte di merito non risulta aver esaminato le due questioni sopra evidenziate, sulle quali peraltro il giudice di primo grado si era pronunciato ed avevano formato oggetto di motivi di gravame;

che il primo motivo resterebbe assorbito nella pronuncia di nullità della sentenza d’appello;

per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e sentito il difensore della ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte distrettuale perchè proceda ad un nuovo esame, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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