Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26885 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 22/10/2019), n.26885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30117-2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GENOVA (OMISSIS);

– intimato –

avverso IL DECRETO n. 4287/2018 del TRIBUNALE DI TORINO, pubblicato

il 10/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/5/2019 dal consigliere Dott.ssa Marina Meloni;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 10/9/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Genova in ordine alle istanze avanzate da A.L., nato in Nigeria il 24/4/1990, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Genova di essere fuggito dal proprio paese in quanto essendo cristiano non voleva aderire al culto religioso della comunità ove abitava che voleva costringerlo con la violenza. Avverso il decreto del Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione A.L., affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del DLgs 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 10 ed 11, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5, in quanto il Tribunale di Torino, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti sebbene mancante la videoregistrazione dell’audizione svoltasi davanti alla competente Commissione Territoriale.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Torino nonostante le discriminazioni e le violenze subite dal ricorrente ha escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Tribunale di Torino, nonostante le discriminazioni e le violenze subite dal ricorrente consistite in abusi e violenze, non ha riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri.

Infatti il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, stabilisce al comma 1 che: “Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana”, aggiungendo al comma 7 che: “Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6 bis dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente art.”.

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, pure inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, sancisce:

-) al comma 9 che: “li procedimento è trattato in camera di consiglio”;

-) al comma 10 che: “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8 ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”;

-) al comma 11 che: “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Il dato normativo risulta quindi chiaro nello stabilire che in mancanza della videoregistrazione l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò appare evidente non soltanto dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11. Difatti, nel primo di essi il legislatore ha raggruppato i casi di cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli deve in ogni caso fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale (vedi precedente di questa Corte sentenza 17717/2018).

Ne discende che il decreto impugnato va cassato e rinviato al Tribunale di Torino in diversa composizione, il quale, pronunciando altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità, provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in applicazione del seguente principio già espresso da questa Corte con il precedente citato: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

Gli ulteriori tre motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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