Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26884 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 7425/2020

sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza n. R.G 259/2019 nel

procedimento vertente tra:

P.J. da una parte, e C.D., dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCO che visti gli

artt. 18 e 380 ter c.p.c., chiede alla Corte di dichiarare la

competenza del Tribunale ordinario di Ancona.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.J. ha adito il Tribunale ordinario di Ancona per chiedere l’affidamento esclusivo della minore Ch.De., nata il (OMISSIS) da una relazione con C.D. fuori del matrimonio, e di disciplinare le modalità di visita e il mantenimento della stessa; C.D. ha chiesto l’affidamento condiviso della figlia;

con provvedimento del 29 ottobre 2019 il Tribunale per i minorenni delle Marche, adito con ricorso del Pubblico Ministero, ha sospeso il C. dall’esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Deva, ai sensi dell’art. 333 e ss. c.c., ed ha affidato la minore ai Servizi Sociali del Comune di Senigallia;

il Tribunale ordinario di Ancona, con ordinanza del 5 febbraio 2(120, ha sollevato conflitto positivo di competenza, affermandosi competente sulle domande della P.;

il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Ancona.

Diritto

CONSIDERATO

che:

si deve ribadire il principio secondo cui il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario, adito per l’affidamento condiviso del minore, ed il tribunale per i minorenni, relativamente ai provvedimenti ex artt. 330 e ss. c.c., richiesti dal Pubblico Ministero, dev’essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l’art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, stante l’evidente interrelazione tra i due giudizi, dispone la vis attrattiva del tribunale ordinario nell’ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti, mentre riserva al tribunale per i minorenni la trattazione del procedimento che sia stato instaurato anteriormente (vd. Cass. n. 1866 del 2019, in fattispecie in cui la Corte ha affermato la competenza del tribunale ordinario, adito per primo, anche per i provvedimenti ex artt. 333 e 336 richiesti dal Pubblico Ministero, ritenendo ininfluente la mera diversità dell’oggetto delle domande, aventi l’obiettivo comune dell’assunzione delle determinazioni più opportune nell’interesse del minore);

nella vicenda in esame, il Tribunale ordinario è stato evocato con ricorso depositato telematicamente dalla P. il 25 gennaio 2019, mentre il Tribunale per i minorenni è stato investito del procedimento ex art. 333 c.c., con ricorso del Pubblico Ministero depositato successivamente, il 1 ottobre 2019;

ne consegue che è competente il Tribunale ordinario di Ancona.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Ancona, demanda al giudice di merito di regolare le spese della presente fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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