Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26884 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 01/07/2016, dep.22/12/2016),  n. 26884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 909/2015 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERLA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NAZZARENA ZORZELLA, giusta procura speciale a

margine del ricorso; (AMMESSO G.P.);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1220/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

28/03/2014, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:”1. – Il sig. I.F., cittadino nigeriano, ricorse al Tribunale di Bologna avverso il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria deliberato dalla competente commissione territoriale, che gli aveva riconosciuto soltanto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari essendo egli fuggito dalla Libia a seguito dei fatti della c.d. Primavera araba.

Il Tribunale accolse parzialmente il ricorso, confermando il diniego dello status di rifugiato, ma riconoscendo al ricorrente la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

La Corte di Bologna ha accolto l’appello principale del Ministero dell’Interno e ha respinto l’appello incidentale del sig. I.. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del gravame principale per genericità dello stesso, la Corte ha ritenuto, nel merito, non credibile il racconto dell’appellato e insussistente la situazione di violenza indiscriminata, presupposto della riconosciuta protezione, in tutto il territorio nigeriano e in particolare nella città di Lagos, della quale l’appellato era originario.

Il sig. I. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L’intimato Ministero dell’Interno si è difeso con controricorso.

2. – (…)

3. – Quanto al merito, il primo motivo del ricorso, con il quale si ripropone l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, è fondato.

Il Tribunale, infatti, aveva riconosciuto la protezione sussidiaria sul rilievo della grave minaccia alla vita o alla persona del richiedente ricollegabile sia alla sua condizione di omosessuale, penalmente sanzionata in Nigeria, sia alla violenza indiscriminata che si registra in quel paese quale conseguenza di una situazione di conflitto armato interno. Nell’atto di appello, invece, pur sostenendosi la tesi che non tutto il territorio nigeriano è percorso da situazioni di violenza indiscriminata e di conflitto armato, si omette di precisare che tale situazione non sussisterebbe nella regione di provenienza dell’interessato – che non viene neppure indicata – e soprattutto si omette di sottoporre a critica le fonti (rapporto di Amnesty International, sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri) dalle quali il Tribunale aveva tratto l’opposta conclusione; nessuna censura, inoltre, viene destinata alla statuizione relativa alla condizione di omosessualità del richiedente. La ratio della decisione del Tribunale, dunque, resta priva di specifiche censure nell’atto di appello, che invece ampiamente si dilunga in considerazioni generiche e nel richiamo di precedenti giurisprudenziali la cui specifica attinenza al caso concreto non viene tuttavia illustrata.

3. – Il secondo motivo di ricorso, riguardante la protezione sussidiaria contestata dal Ministero, è assorbito.

4. – Il terzo motivo, invece, riguardante il rigetto dell’appello incidentale sull’invocato riconoscimento dello status di rifugiato, è inammissibile perchè, ad onta della rubrica di violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi, si risolve in pure e semplici critiche di merito rivolte alla statuizione di non credibilità del racconto del richiedente a proposito, in particolare, della sua condizione di omosessuale: statuizione viceversa adeguatamente motivata dalla Corte distrettuale con puntuali riferimenti agli episodi da lui riferiti e alla non plausibilità della dedotta ignoranza di detta condizione da parte di sua moglie, dalla quale aveva avuto due figli”;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, essendo inammissibile l’appello del Ministero dell’Interno, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che, quanto alle spese processuali, data l’ammissione del ricorrente vittorioso al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare l’Amministrazione soccombente a versare il relativo importo all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113, senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli artt. 82 e 83 D.P.R. cit., al giudice di merito (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 22792/2012), individuato, nell’ipotesi qui ricorrente di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 23007/2010).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’Amministrazione a corrispondere le spese processuali all’Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA