Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26884 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PRUNEDDU GIOVANNI ERNESTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 12/06/2006 R.G.N. 334/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato TERESA OTTOLINI per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto gli appelli proposti da L.G.D. avverso le sentenze del Tribunale di Cagliari del 25 marzo 2003 e dell’11 febbraio 2004 e, in riforma di dette sentenze, ha dichiarato il diritto del L. alla rendita da silicosi polmonare ed ipoacusia da rumori, condannando l’INAIL al pagamento dei relativi ratei, ed ha condannato lo stesso I.N.A.I.L. al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in complessivi Euro 1.227,38 di cui Euro 631,00 per diritti, Euro 460,00 per onorari ed Euro 136,38 per spese, disponendone la distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Il L. propone ricorso avverso detta sentenza articolato su unico motivo in punto di liquidazione delle spese.

Resiste con controricorso l’I.N.A.I.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 585 del 1994, artt. 1 e 4 e delle tabelle A e B delle tariffe professionali, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nell’omettere la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Inoltre nella stessa liquidazione operata avrebbe violato i minimi tariffari.

Il ricorso è fondato in relazione alla lamentata omissione della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Nella parte motiva della sentenza impugnata vengono poste a carico dell’I.N.A.I.L. le spese di giudizio, mentre nella parte dispositiva si limita la liquidazione al solo giudizio di appello. Tale omissione costituisce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ e si impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale profilo, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà a tale liquidazione delle spese relative ai giudizi di primo grado, ed alle spese del presente giudizio di legittimità.

E’ invece infondata la censura relativa alla quantificazione delle spese operata dalla Corte territoriale, in quanto la corretta quantificazione delle spese dei giudizi di appello riuniti avrebbe imposto al ricorrente la redazione e l’esposizione di due parcelle che avrebbero dovuto considerare le spese dei giudizi stessi in relazione alla fase precedente alla riunione ed in relazione alla fase successiva alla riunione stessa, stante il diverso calcolo delle spese nelle due fasi.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso quanto alla doglianza relativa all’omessa pronuncia sulle spese relative al primo grado di giudizio;

Rigetta per il resto;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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