Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26883 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 6002/2020

sollevato dal Tribunale di Verona con ordinanza n. R.G. 9849/2019

del 27/01/2020 nel procedimento vertente tra:

M.E. da una parte, COMUNE DI VERONA, MINISTERO DELL’INTERNO

dall’altra;

– ricorrenti –

e contro

– intimati –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCA che, visti gli

artt. 18 e 25 c.p.c. e l’art. 380 ter c.p.c., chiede alla Corte di

dichiarare la competenza del Tribunale di Verona.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata per l’immigrazione e la protezione internazionale, adito da M.E., cittadino nigeriano, che aveva chiesto l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Verona, dichiarava con provvedimento dell’8 ottobre 2019 la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Verona;

il Tribunale di Verona, con provvedimento del 28 gennaio 2020, sollevava conflitto negativo di competenza, in favore del Tribunale di Venezia, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Ministero dell’interno, intervenuto in causa volontariamente;

il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Verona, ritenendo non applicabile la regola del foro erariale ex art. 25 c.p.c., che prevede una competenza funzionale e inderogabile nelle cause in cui sono parti le Amministrazioni dello Stato, sulla base del presupposto che il Ministero dell’interno non è litisconsorte necessario, ma titolare unicamente di un interesse concreto alla partecipazione al giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la competenza del foro erariale nelle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti, è funzionale e inderogabile, trovando il foro erariale applicazione indipendentemente dalla qualità di litisconsorte necessario dell’amministrazione dello Stato, nonchè prevalente, nel senso che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda proposta contro tale amministrazione (Cass. n. 13796 del 2004);

la partecipazione al giudizio del Ministero dell’interno, e la sua legittimazione a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione (Cass., sez. un., n. 12193 del 2019), si giustifica per essere il Sindaco evocato quale organo dello Stato, nella sua veste di ufficiale dello stato civile, in posizione di subordinazione rispetto al suddetto Ministero, per quanto non di tipo gerarchico, in virtù della competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile, a norma del D.P.R. 396 del 2000, art. 9 (Cass. n. 15199 del 2004, n. 7210 del 2009; Cons. di Stato, sez. III, n. 4478 del 2016);

in applicazione la regola del foro erariale, è competente per territorio il Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, rimette al giudice di merito di provvedere sulle spese del regolamento.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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