Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26883 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 13/06/2016, dep.22/12/2016),  n. 26883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio

30, presso lo studio dell’avv. Giammaria Camici (con utenza

abilitata n. 06/32600464 a ricevere gli avvisi di Cancelleria e

p.e.c. giammariacamici-ordineavvocatiroma.org, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Daniela

Breschi (avvdanielabreschi-cnfpec.it) con ammissione al patrocinio a

spese dello Stato;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ma.An.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Leonardo

da Vinci 5, presso lo studio dell’avv. Simonetta De Julio,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dall’avv. Luca Zanasi, che dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo e alla p.e.c.

lucazanasi-pec.avvocati.prato.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1994/2013 della Corte di appello di Firenze,

emessa il 20 dicembre 2013 e depositata il 24 dicembre 2013, n. R.G.

1714/2013;

Rilevato che in data 22 aprile 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta con alcune modifiche di

carattere formale.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso del 9 luglio 2011, Ma.An.Ma. ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dal proprio marito, Ma.Mi., con addebito a quest’ultimo. Parte attrice ha chiesto, inoltre, l’affido condiviso del figlio (allora minorenne), con domiciliazione prevalente presso la madre e la condanna del M. a contribuire al suo mantenimento e a quello del figlio. A fondamento della domanda di addebito Ma.An.Ma. ha affermato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della mancata contribuzione morale e materiale alla vita familiare da parte del marito, dedito all’abuso di bevande alcooliche.

2. Si costituiva in giudizio M.M., aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi a quella di addebito e di riconoscimento di un assegno per il mantenimento della moglie.

3. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 279/2013, ha dichiarato la separazione dei coniugi M.- Ma.; ha posto a carico del M. l’obbligo di versare al figlio la somma di Euro 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento; e a carico di entrambi i genitori in pari quota le spese straordinarie (quali le spese mediche, scolastiche, sportive); ha compensato le spese di lite nella misura di un terzo con carico della quota residua al M..

4. Il Tribunale di Pistoia ha respinto la domanda di addebito rilevando che l’abuso di bevande alcoliche da parte del M. era iniziato molti anni prima rispetto al ricorso per separazione e di conseguenza che tale condizione del M. non poteva costituire di per sè un presupposto sufficiente per attribuirgli l’addebito della separazione.

5. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1994/2013, ha accolto l’appello proposto dalla Ma. e, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato l’addebito della separazione al marito. Ha ritenuto la Corte distrettuale fiorentina che l’abuso di bevande alcoliche da parte del M., seppur risalente nel tempo, non merita di venir svalutato. Il fatto che la moglie, nonostante l’abuso di sostanze alcoliche da parte del marito, abbia atteso un considerevole lasso di tempo prima di presentare domanda di separazione non può privare tale patologia della sua valenza devastante sui rapporti coniugali.

6. M.M. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi di impugnazione: a) nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Illegittimità dell’esame e della conseguente decisione dell’atto di appello; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2; c) violazione dell’art. 2679 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 2.

7. Si difende con controricorso Ma.An.Ma. ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c. perchè la decisione adottata dalla Corte d’appello è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

8. L’eccezione di inammissibilità appare infondata e sfornita di qualsiasi concreto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte.

9. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta un vizio procedimentale in cui la Corte Territoriale sarebbe incorsa in quanto, pur accogliendo le eccezioni sollevate da M. in ordine all’inammissibilità delle prove testimoniali e pur condividendo la tesi del giudice di primo grado in relazione alla mancata reiterazione delle istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni, ha valutato in ogni caso nel merito le risultanze testimoniali.

10. Il motivo è inammissibile e comunque infondato sia perchè la Corte di appello non ha affatto valutato nel merito le risultanze testimoniali non ammesse (che non sono state raccolte proprio perchè ritenute irrilevanti dal primo giudice), sia perchè non sussiste alcuna contraddizione fra la ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello e l’aver ritenuto provato, sulla base della documentazione medica e del comportamento ammissivo della odierna parte ricorrente la dedotta situazione di abuso costante di alcol protratto negli anni. Nè vi è contraddizione nell’aver ritenuto il nesso di causalità fra tale condotta e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale nonostante l’appellante si fosse “limitata a contestare la mancata valutazione dell’effetto dell’abuso di alcol sulla crisi coniugale”. E’ infatti proprio in questa mancata valutazione che risiede la censura di superficialità alla ratio decidendi del primo giudice che aveva ritenuto la non riconducibilità della crisi al comportamento del M. per il carattere lungamente risalente dell’alcolismo.

11. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente afferma che non è stata provata la violazione dei doveri coniugali da parte sua e contesta il nesso eziologico posto a fondamento della pronuncia di addebito.

12. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la decisione sull’addebito della Corte di appello perchè ha trasformato la condizione di alcolismo in una presunzione iuris tantum di addebitabilità della separazione, provocando un’inversione dell’onere della prova a favore della Ma. e ciò pur ritenendo che la Ma. non avesse provato i fatti costitutivi della domanda di addebito.

13. Va in primo luogo rilevato che la violazione dei doveri coniugali consiste proprio nell’aver privilegiato la propria dipendenza dall’alcolismo rispetto alla relazione coniugale e ciò, se pure può essere la conseguenza di una sofferenza psichica importante, non può non essere valutata nello stesso tempo come la causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale cui la Ma. ha tentato per lungo tempo di resistere e di opporsi.

14. I due motivi appaiono strettamente connessi e si fondano sostanzialmente su una diversa configurazione della causa della intollerabilità per la Ma. della prosecuzione della relazione coniugale. Si tratta quindi di una valutazione che attiene al merito della controversia. Se per il Tribunale l’apparire dell’alcolismo avrebbe dovuto comportare una immediata reazione e/o una rottura del rapporto per potere essere considerato come la causa della separazione, per la Corte di appello, invece, è proprio il protrarsi nel tempo dell’alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa dell’intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall’alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all’aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva. Si tratta di una presunzione che trova la sua conferma nell’esperienza medica e sociale e che il ricorrente censura per il solo fatto di costituire una presunzione senza indicare quali fatti (che dovrebbero smentire tali circostanze gravi e ricorrenti) siano stati oggetto di mancato esame da parte della Corte di appello.

15. Il ricorso può pertanto ritenersi inammissibile e comunque infondato. Sussistono a giudizio del relatore le condizioni per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se la Corte condividerà la relazione, per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. La Corte letta la memoria difensiva del ricorrente che sostanzialmente ribadisce le proprie difese già svolte nel ricorso, ritenuta pienamente condivisibile la relazione sopra riportata e ribadito che la Corte di appello ha reso una ampia e coerente motivazione circa il comportamento del ricorrente contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia nonchè circa l’impatto fortemente negativo di tale comportamento sull’affectio coniugalis, tale da condurre a una crisi irreversibile del matrimonio, mentre il ricorrente non ha dedotto alcun fatto il cui mancato esame non ha consentito di smentire la sua responsabilità o dimostrare la non riconducibilità della crisi coniugale che ha portato alla separazione alla sua protratta condizione di dipendenza dall’alcol;ritenuto che pertanto il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; ritenuto che, in relazione all’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.100 Euro, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 53. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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