Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26883 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25509/2015 proposto da:

I.N., e D.R.M.F., rappresentati e difesi

dall’avv. SONIA MARTELLO e domiciliati presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

R.M.D., e R.M.L., eredi di R.A.,

rappresentate da RENDA M. Letizia e domiciliate presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 396/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato R.A. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Vibo Valentia I.N. e D.R.M.F. per sentirli condannare alla restituzione di un appezzamento di terreno da essi illecitamente occupato, nonchè al risarcimento del danno cagionato all’attore in conseguenza della lamentata occupazione.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione in loro favore della proprietà del terreno conteso.

Con sentenza n. 197/2010 il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice condannando i convenuti alle spese del grado.

Questi ultimi interponevano appello e si costituiva in seconde cure R.A. invocando il rigetto del gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 396/2015, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’impugnazione condannando gli appellanti alle spese del grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione I.N. e D.R.M.F. affidandosi ad un unico motivo.

Con atto depositato il 29.9.2019 si sono costituite nel presente giudizio di legittimità R.M.L. e R.M.D., eredi di R.A., sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare l’unico motivo di ricorso occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dalle eredi di R.A. con l’atto di costituzione da esse depositato in cancelleria il 29.9.2019. Deducono le predette eredi che l’impugnazione sarebbe stata proposta con atto notificato al defunto dopo il suo decesso, noto agli odierni ricorrenti; di conseguenza, poichè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato agli eredi e non alla parte deceduta, si sarebbe consumato il termine utile per l’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c..

L’eccezione è infondata. A tacere del fatto che le eredi del R.A. non allegano, nel proprio atto difensivo, alcun elemento utile a dimostrare l’effettiva conoscenza, in capo alla parte ricorrente, dell’intervenuto decesso del loro dante causa, va rilevato che la loro costituzione nel presente giudizio supera ogni questione relativa alla ritualità della notificazione del ricorso introduttivo. Nell’atto depositato il 29.9.2019, infatti, le predette – dopo aver contestato l’ammissibilità dell’impugnazione della sentenza di appello proposta da I.N. e D.R.M.F. – si sono comunque difese rispetto al motivo di ricorso da questi ultimi articolato, e non hanno lamentato alcun pregiudizio che sarebbe derivato al loro diritto di difesa dal dedotto vizio della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio. Da ciò consegue la sanatoria del vizio stesso in funzione del sostanziale raggiungimento degli effetti dell’atto, soprattutto alla luce della mancata deduzione di una concreta lesione del diritto di difesa.

Passando all’unico motivo del ricorso, con esso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 101,190,352 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la sentenza della Corte di appello di Catanzaro sarebbe stata deliberata dal collegio nella stessa data in cui si è tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente mancata considerazione degli scritti conclusivi depositati dalle parti nei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

La doglianza è fondata.

Ed invero da quanto indicato a pag. 4 della decisione gravata si legge che in data 6.5.2014 è stata celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione icon concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Dall’ultima pagina della sentenza si evince altresì che la stessa è stata deliberata nella Camera di consiglio del 6.5.2014. Il raffronto tra le due affermazioni dimostra che la causa è stata deliberata dal collegio senza attendere il termine previsto per il deposito degli scritti difensivi conclusivi e, quindi, senza esaminare questi ultimi.

La decisione contiene altresì l’errata affermazione (sempre rinvenibile a pag. 4) secondo cui nessuna delle parti avrebbe depositato memorie, laddove – al contrario – i ricorrenti hanno dedotto (cfr. pag. 10 e s. del ricorso) di aver tempestivamente depositato comparsa conclusionale e replica. Deposito che, peraltro, è implicitamente confermato anche dal contenuto della memoria di costituzione in questo giudizio di legittimità depositata da R.L.M. e R.M.D., nella quale queste ultime eccepiscono, inter alla, la mancata dimostrazione, da parte degli odierni ricorrenti, del concreto pregiudizio alla loro difesa che sarebbe derivato dal vizio di cui si discute.

Questa Corte ha affermato il principio per cui “E’ nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7072 del 24/03/2010, Rv. 612235; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 20180 del 08/10/2015, Rv. 637461; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24636 del 02/12/2016, Rv. 642327).

Con i richiamati precedenti è stato superato l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalle eredi di R.A., secondo il quale la parte che deduceva il vizio derivante dalla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del termine per il deposito degli scritti difensivi conclusivi aveva l’onere di indicare il pregiudizio concreto al diritto di difesa che da ciò le era derivato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006, Rv. 587941; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7760 del 05/04/2011, Rv. 617287; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7086 del 09/04/2015, Rv. 635103). Peraltro nel caso di specie i ricorrenti precisano, nella loro censura, quale era il contenuto dei loro scritti conclusivi (cfr. pagg. 11 e ss. del ricorso), il che implica l’autosufficienza del motivo.

In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA