Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26882 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26882 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

servialdipassaggio
-usucapione

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

PULLARA Antonio (PLL NTN 41B08 D514J) e CONTINO Carmela
(CNT CML 47A42 D514L), rappresentati e difesi, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Angelo Nicotra,
elettivamente domiciliati in Roma, via Attilio Regolo n.
19, presso lo studio dell’Avvocato Marilisa Prestanicola;

– ricorrenti
contro
LA RUSSA Luigi (LRS LGU 33B09 D514G),

rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avvocato Vincenzo Caponnetto, elettivamente
domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 55, presso
lo studio dell’Avvocato Antonio Sinesio;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 144
del 2011, depositata in data 7 febbraio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore

Ritenuto che con atto di citazione notificato in data

23 marzo 2003, La Russa Luigi conveniva in giudizio Pullara
Antonio e Contino Carmela dinnanzi al Tribunale di
Agrigento, lamentando che i convenuti, adducendo
l’esistenza di una servitù di passaggio, avevano posto in
essere atti turbativi del possesso di un fondo del quale
egli era proprietario;
che in particolare l’attore deduceva che i convenuti
avevano rimosso paletti e catene a protezione del fondo de
quo,

ed agiva, dunque, per sentire dichiarare che il

proprio fondo era libero da servitù di passaggio e per
ottenere la condanna dei convenuti al ripristino dei
luoghi, con l’astensione da futuri atti di molestie e
turbative;
che i convenuti si costituivano in giudizio,
contestando le domande e chiedendone il rigetto, eccependo,
altresì, l’acquisto per usucapione della servitù di
passaggio sul terreno di cui in causa;

Dott. Stefano Petitti.

che il Tribunale rigettava le domande, dichiarando che
i convenuti avevano acquistato la servitù di passaggio per
usucapione;
che contro detta sentenza l’attore interponeva

che l’adita Corte d’appello, con sentenza n. 144 del 4
gennaio 2011, riformava la sentenza di primo grado,
accogliendo l’eccezione di ultrapetizione formulata
dall’appellante principale, riguardo alla pronunzia, da
parte del Tribunale, dell’acquisto della servitù per
usucapione, senza che tale dichiarazione avesse formato
oggetto di alcuna domanda riconvenzionale da parte del
ricorrente;
che la Corte d’appello di Palermo riteneva, comunque,
non provati i requisiti del possesso ad

usucapionem,

di

modo che la dichiarazione dell’acquisto della servitù di
passaggio era pure infondata nel merito, oltre a costituire
un motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112
cod. proc. civ.;
che Pullara Antonio e Contino Carmela hanno quindi
proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.

3

tempestivo appello innanzi alla Corte d’appello di Palermo;

civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:

violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo
agli articoli 1142, 1146 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.,
ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per
avere la Corte d’Appello errato nel valutare le prove e nel
non ritenere provato l’acquisto della servitù di passaggio
per usucapione.
Il ricorso è inammissibile.
Conformemente alle eccezioni svolte dal controricorrente,
occorre rilevare che il ricorso principale non contiene
doglianze realmente riferite ad una violazione di legge da
parte del giudicante, né sono presenti elementi idonei a
fondare una censura della motivazione della sentenza
impugnata.
Come ha correttamente eccepito il controricorrente, nel
ricorso principale ci si limita ad esporre la propria
diversa, opposta valutazione delle prove, introducendo
surrettiziamente innanzi a questa Corte un nuovo giudizio
di merito che non può essere svolto.
Invero, per censurare la motivazione della sentenza,
occorre criticare il percorso logico-giuridico seguito dal

«[(_)] Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano

giudice che ha reso la sentenza impugnata, in maniera tale
da evidenziare omissioni od errori che abbiano avuto
rilevanza causale rispetto a quanto, poi, successivamente
deciso. La censura del vizio di motivazione della sentenza,

materia di valutazione delle prove, laddove priva di
riscontri degli errori valutativi compiuti dal giudicante,
non può ritenersi ammissibile. Specie se, come nel caso in
esame, essa si risolve in una pedissequa esposizione del
mezzo di prova e di come esso avrebbe dovuto essere
valutato, secondo la ricostruzione del ricorrente (sui
limiti e i contenuti del vizio di motivazione nel giudizio
di cassazione, cfr., tra le altre, Cass. n. 23296 del 2011;
Cass. n. 3370 del 2012).
Concludendo sul punto, nella sentenza impugnata si legge
una motivazione logica, coerente e sufficiente a sostegno
della decisione della Corte d’Appello di riformare la
sentenza di primo grado. Né risulta alcuna violazione di
legge, posto che delle norme sostanziali evocate nel
ricorso, si è compiuta una corretta applicazione.
Si ritiene quindi che il ricorso possa essere trattato in
camera di consiglio per essere ivi dichiarato
inammissibile»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, non
ritenendo le argomentazioni svolta dai ricorrenti nella

così come quella riguardante l’art. 116 cod. proc. civ., in

memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale,
idonee ad indurre a differenti conclusioni;
che invero anche le dette argomentazioni si risolvono
nella richiesta di riconsiderazione delle circostanze di

valutazione della Corte d’appello erano inidonee a
dimostrare l’esistenza di un possesso utile ai fini
dell’usucapione della servitù di passaggio, ribadendosi
l’esistenza della possibilità di una diversa
interpretazione della detta deposizione;
che, all’evidenza, si tratta di valutazione preclusa in
sede di legittimità;
che quindi il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, come liquidate in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00
per esborsi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 23 ottobre 2013.

fatte emerse dalla deposizione del teste Rizzo, che nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA